DOVERI DEI CITTADINI VERSO LO STATO (36)

…Doveri politici, correlativi ad altrettanti diritti. Altri doveri. Diritti ed obblighi del cittadino contribuente e dello Stato impositore…

Trattato di Teologia morale


PARTE III


I DOVERI DELL’UOMO NEI SUOI RAPPORTI CON IL PROSSIMO


4. DIRITTI E DOVERI SOCIALI


V. DOVERI DEI CITTADINI VERSO LO STATO



1. Doveri politici, correlativi ad altrettanti diritti.


Secondo la legge naturale ciascun cittadino ha il diritto di partecipare all’autorità statale, almeno per opporsi all’abuso del potere. Da questo minimo si può salire a più alti gradi di partecipazione al potere. Si chiama democrazia quella forma che vuole estendere al massimo questa partecipazione.


Oggi nei grandi Stati non è più possibile una democrazia immediata in cui tutto il popolo, avendo i pieni poteri, esercita da sé, immediatamente il potere del governo, come accadeva nell’antichità, p. es. in Atene.


Si ha ordinariamente la democrazia indiretta, rappresentativa, in cui il popolo è governato per mezzo dei rappresentanti da lui eletti. Elementi indispensabili della democrazia indiretta sono allora per il popolo i partiti e le elezioni, attraverso cui giuoca la politica.



a) I partiti politici (330) sono un’applicazione della libertà di associazione ed hanno, o almeno dovrebbero avere, una funzione di propulsione e di sviluppo organico nella vita politica, Di per sé sono legati a determinati interessi, che tendono a fare trionfare, prendendo in mano il potere, o svolgendo all’opposizione una funzione di critica del Governo. Poiché lo Stato costituisce soltanto il fine dell’attività politica di tutti i cittadini, i partiti, rispetto allo Stato, non sono che mezzi. Primo loro dovere, quindi, come società minori, è quello di subordinare i loro interessi di preminenza al bene comune dello Stato. Se vengono meno a questo appunto, vengono meno alla loro finalità e non hanno diritto di vita.


Anche la critica, che essi svolgono all’opposizione, deve essere costruttiva e, pur dissentendo nei mezzi, non devono impedire le normali funzioni di governo e opporsi a leggi giuste. Deve essere in essi un sincero amore del benessere dello Staro come fine ed il rispetto della libertà propria e degli altri come metodo.



b) Al giorno d’oggi l’eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge è uno dei postulati fondamentali d’ogni costituzione; l’ultimo contadino o operaio o artigiano può aspirare a diventare primo ministro e capo del governo, in quanto nessun articolo di legge glielo proibisce. È chiamato inoltre a partecipare al governo della cosa pubblica, scegliendo i propri legislatori, mediante il voto elettorale politico, (331) che è l’espressione della propria scelta tra i vari candidati, oggi comunemente presentati dai partiti politici. L’esercizio del voto è una funzione pubblica, perché fatta dal cittadino per il bene della comunità.


Le formalità delle elezioni debbono essere stabilite dalla legge, e dev’essere garantita la sicurezza dei cittadini nel procedere con piena libertà alla scelta. Una delle migliori garanzie è il voto segreto. Devono essere pure libere le pubbliche discussioni in proposito e la propaganda.


Ma ogni cittadino non ha il diritto di vivere nell’indifferenza c trascurare la partecipazione più o meno grande al governo, che gli è stata riconosciuta in gran numero di Stati. Ha quindi il dovere di esercitare con coscienza le funzioni politiche che gli sono proprie, tra cui, com’è facile comprendere, dopo quanto si è detto, è quella del voto (cui può essere equiparato il referendum, con cui si decide direttamente l’approvazione o il rigetto di una legge, ecc.).


L’astensione dal voto porta un grave danno al bene comune e si risolve in un provvedimento antisociale (332). È quindi peccaminosa, senza un giusto e grave motivo, proporzionato alla gravita del momento.


Con l’astensione del voto per un buon candidato si raddoppia automaticamente quello dato da un altro elettore ad un cattivo candidato avversario. Chi poi vota per un cattivo candidato è evidente che pecca più gravemente dell’astensionista. Si tratta di una cooperazione al male per cui l’elettore si assume la responsabilità indiretta di tutto il male compiuto dai suoi eletti nell’esercizio del loro mandato politico. Ancor peggio se positivamente con il suo voto vuole affidato loro il potere per l’attuazione di programmi legati a perverse dottrine.


Le responsabilità aumentano per coloro che nel periodo elettorale fanno propaganda per cattivi candidati, procurando o cercando di portar loro voti.



c) Oltre che col voto si ha una partecipazione alla vita da parte del cittadino con la libera critica, fatta in pubblico degli atti governativi, o per mezzo della stampa (che a tal fine deve essere libera quanto a critica politica) o per mezzo di pubbliche adunanze. Questa critica, che deve essere sempre costruttiva, esercita un influsso che talora è decisivo nelle deliberazioni del Governo e delle Camere legislative.



2. Altri doveri.


Gli altri doveri di giustizia legale del cittadino verso lo Stato possono riassumersi in doveri di pietà (di cui a suo luogo), di fedeltà e di obbedienza.


La fedeltà viene lesa con il delitto di lesa maestà (che è prima di tutto peccato di lesa maestà), con sedizioni fatte contro le legittime autorità, con tradimenti, ecc.


L’obbedienza alle giuste leggi viene lesa con qualsiasi trasgressione alle medesime.


Dell’obbligazione delle leggi civili si è già ripetutamente parlato in generale ed in particolare. Due categorie di leggi presentano problemi specifici di cui è necessario dire in particolare per la loro importanza pratica: le leggi tributarie e le leggi che impongono (dove esiste) il servizio militare.


Poiché anche di queste ultime si è già trattato: festa da parlare delle prime,



3. Diritti ed obblighi del cittadino contribuente e dello Stato impositore (333).


a)  II fondamento del diritto di esigere e pagare tributi.


I tributi non sono un onere reale che gravi direttamente sui beni, ma un onore personale, che tocca immediatamente le persone ossia i cittadini. Il diritto di esigere i tributi si fonda nella stessa necessità naturale dello Stato e nella esigenza di avere i mezzi materiali per raggiungere il proprio fine. Perciò l’obbligo di pagare nei sudditi è correlativo al diritto di esigere da parte dell’autorità politica e si fonda sulla stessa necessità naturale, che vi è per tutti gli uomini, di appartenere a qualche società politica e quindi di concorrere con i propri beni al bene comune.


b)  Varie specie di tributi.


I tributi possono essere di diverse specie (334) sia pure che in senso ampio sotto il termine ” tributi ” nei trattati di morale si soglia comprendere non infrequentemente tutto ciò che il cittadino è chiamato a dare in beni materiali alla comunità (Stato, provincia o regione, municipio) per le necessità comuni.


Una prima distinzione, di cui fanno molto conto i moralisti, anche se non sempre trova riscontro nei testi di legge, è fra tassa (vectigal) e imposta (tributum). La tassa è la retribuzione di un qualche particolare servizio, prestato dallo Stato, regione o comune, del quale il cittadino si serve. Essendo basato su una specie di tacito contratto, il pagare la tassa obbliga per dovere di giustizia commutativa con conseguente onere di restituzione.


L’imposta è l’onere finale a cui non corrisponde nessun uso di un particolare servizio a favore del cittadino contribuente. L’imposta è diretta quando direttamente colpisce le persone a motivo del possesso di determinati beni, dell’esercizio di un’industria o di un’attività commerciale. L’imposta è indiretta quando primariamente e immediatamente colpisce i beni in occasione di determinati atti (successione ereditaria, compravendita, trasporto di merci da regione a regione, ecc.) (335). Qui si parla particolarmente delle imposte, la cui corresponsione è dovuta per giustizia legale.


c) Condizioni della giustizia tributaria.


Perché sia osservata la giustizia nel rapporto tra cittadino contribuente e Stato impositore, è necessario:


1) che chi impone i tributi sia autorità legittima. Tale diritto ordinariamente è riservato all’Autorità Suprema, cioè oggi in pratica alle Camere legislative (votare le leggi fiscali) e al Governo (applicare le leggi, riscuotere le tasse, punire le infrazioni, ecc.);


2) che l’imposizione dei tributi e la misura con cui vengono imposti siano richieste dalle esigenze del pubblico benessere. I gravami fiscali non devono mai giungere fino al punto di abolire praticamente il diritto di proprietà;


3) che i tributi siano equamente distribuiti.


Nel dubbio sulla legittimità dei tributi imposti la presunzione è per l’autorità (336).


Esigenze fondamentali della giustizia tributaria sono: l’uguaglianza e la progressività.


Quando i cittadini si trovano in condizioni economico-sociali identiche devono essere tassati in misura uguale.


Quando invece i cittadini si trovano in condizioni economico-sociali ineguali, è giusto che siano tassati non già in misura proporzionale al loro reddito, ma in ragione del sacrificio che il tributo loro costa, dei benefici che traggono e dalla società e della loro reale capacità contributiva (337).


d) Obbligo dì pagare i tributi (338).


Supposta un’equa distribuzione, per sé l’obbligo di pagare i tributi è un obbligo di coscienza, La ragione è semplice: coloro che dirigono la cosa pubblica hanno necessità di un’aliquota di beni per poter provvedere al bene di tutti; da ciò la necessità e obbligatorietà del contributo individuale; obbligatorietà che trova riscontro ancora nella S. Scrittura (339).


Anche in questa materia però il legislatore civile può emanare delle leggi meramente penali. Essendo ora certo che i tributi, equamente imposti, devono essere corrisposti in coscienza nel modo in cui la legge obbliga che vengano pagati, c’è da domandarsi in qual modo il legislatore abbia voluto che le sue leggi fiscali obbligassero.


La conclusione che se ne può trarre parte dal presupposto che i tributi siano equamente distribuiti e può essere modificata dalla interpretazione usuale e locale.


I teologi sono piuttosto divisi, sebbene oggi ci si stia orientando verso la soluzione, già sopra prevenuta, che l’obbligo scaturisca dalla giustizia legale, scartata ogni obbligazione di giustizia commutativa (340). Tutte le altre leggi infatti obbligano per giustizia legale; non si vede ora la ragione di fare una eccezione per le leggi tributarie. Ne si può dire che ci sia qui un contratto o quasi-contratto tra cittadini e Stato, perché, se anche la legge viene votata dai deputati, che sono i rappresentanti del popolo, non si può dire che lo siano con questo compito specifico. Al più obblighi di giustizia commutativa possono sì sorgere in materia di leggi tributarie, ma per altri aspetti, che evadono la questione centrale. Così lo Stato ha diritto che non venga con mezzi ingiusti messo nella impossibilità di esigere i tributi: le violazioni in materia saranno contro la giustizia commutativa.


Una volta pagati i tributi, il denaro diviene proprietà dello Stato: sottrarlo è un furto comune e quindi si avrà lesione di giustizia commutativa.


Sono retti dalla giustizia commutativa, come si è detto, le leggi e disposizioni che regolano le tasse, strettamente intese (341). Le diversità che si riscontrano spesso tra i moralisti e che lasciano a volte un po’ perplessi sono dovute alle diverse condizioni di ambiente (342).


Come si è già accennato in questa materia, come in tante altre, la consuetudine è ottima interprete delle leggi [optima legum interpres).


e) Le lesioni in materia tributaria,


1) Coloro che nella raccolta dei tributi o delle tasse sono funzionari dello Stato, ledono la giustizia commutativa, se causano volontariamente evasioni: sono tenuti infatti verso lo Stato da contratto o quasi-contratto. 2) Peccano contro lo Stato coloro che impediscono che gli esattori eseguano il loro mandato o li corrompono con denaro. Così pure coloro che resistono con la forza a funzionari intenti all’esecuzione del loro mandato.




NOTE


330     Cfr. O. VON NELL-BREUNING, Demokratie, in Beitràge zu einem Vorterbuch der Polìtik, II, Freiburg 1948, col. 51-52; E. CROSA, Lo stato democratico. Presupposti costituzionali, Torino 1945; P. BISCARETTI DI RUFFIA, Diritto costituzionale. Lo Stato democratico moderno, Napoli 1949; A. BRUCCULERI, Chiesa e partiti, in Civ. catt. (1953) II, 357 ss.; M. PUCCINELLI, Democrazia, in Dizionario del concilio ecum. Vaticano II, diretto da S. Garofalo, Roma 1969, 993-995; R. TUCCI, Politica, ib., 1600-1603; R. SPIAZZI, Politica e morale. Roma 1967.


331      Cfr. G. MONTI, II dovere elettorale, Roma 2945: G. LUZZI, Devo votare, Asti 1946; T. CRANNY, The moral obligation of voting Washington 1952; G.DE ROSA, Storia del partito popolare italiano, Bari 1958; R. SPIAZZI, politica e morale; AA. VV., Eretici del marxismo, Roma 1970,


332      Perciò giustamente la Cost. it. sancisce che il voto è un dovere civico (art.48). E’ anche  un dovere religioso, quando la prevalenza di un partito o di alcuni partiti contro altri investe anche problemi religiosi. Da ciò il diritto di intervento da parte della Chiesa (cfr. Pio XII, Discorso ai parroci e quaresimalisti di Roma, 10 marzo 1948; Osservatore Romano, 11 marzo 1948) che però sarebbe ben più libera nel suo apostolato se potesse far a meno di entrare in questioni elettorali, una volta garantita la propria libertà di azione (cfr. cost. past. Gaudium et spes, nn. 68, 75-76) e che i poteri pubblici attuassero quanto è loro dovere fare per il bene comune, come indica la enc. Pacem in terris, n, 59 ss.: AAS 55 (1971) 276.


333    Cfr. A. JANSSEN, Le fondement philosophique du devoir fiscal, in Ephemerides theol. lovan., 2 (1925) 367-589; L. L. Mc REAVY, Render therefore to Caesar, in the Clergy Review, 5 (1933) 28-36; G. SOLERI, Economia e morale, Torino 1960; J. CREUSEN, Droits et devoirs de l’État en matière d’impóts, in Actes du Vie Congrès catholiye de Malinss, III, 123-127; F. BAUDHUIN, Dèontologie des affaìres, Bruxelles 1944, 147 SS.; B, ARROYO, La dey de tasa, in Illustr. del clero, 36. (1943) 147-148, 165-176, 250-254; A. IANSSEN, Le devoir fiscal, in Ephemerides theol, lovan., 27 (1951) 105-113; I. DELÉPIERRE, Le devoir de l’impót devant la conscience chrétienne, in Noouv. Rev. theol. 84 (1952) 400 ss,, A. DE MARCO, Del dovere fiscale oggi in Italia., in Civ. Catt. (1952) I, 274 SS.; E. CASTELLI, Dopo la terza dichiarazione dei redditi, in Civitas, 4 (1953) 3-11.


334      Cfr. L. EINAUDI, Principii di scienza delle finanze, Torino 1948.


335      Cfr. J. INGELBLECK, La justice dans l’impót, Paris 1918.


336      Cfr. A. LEHMKUHL, Theol. mar., I, n. 1173. Contrariamente ritiene il LUGO (De iust. et iure, disp. 36, n. 86) con altri, ma forse la loro opinione rispecchia una situazione di tempi ormai superati.


337     Non è contro la giustizia tributaria l’immunità che la Chiesa rivendica per liberare, sotto certi limiti, il patrimonio ecclesiastico da certe tasse e da certe imposte, di cui sono in genere gravati i patrimoni, privati e pubblici. Questa esenzione è di diritto divino, perché la Chiesa, società perfetta, e assolutamente indipendente da ogni autorità civile, ed è poi rifondere in altre forme sulla società in misura maggiore altri beni ancor più necessari.


338          Cfr. G. KISELSTEIN, De obligatione solvendi tributa, in Rev. eccl. de Liège, 13 (1921.-1922) 516-332; E. RANVEZ, De lege tributorum, in Collationes namurcenses, 17 (1922-1923) 23-57; M. J. GERLAUD, La coscience devant l’impot, 1931; DE MARCO, Del dovere fiscale oggi in Italia, in La civiltà cattolica (1952) I, 274 ss. Per i tributi ecclesiastici, cfr. A. MAURO, De ecclesiae tributarum iure in vigenti disciplina, Principia generalia et synodales leges, Romae 1966.


339      Rm 13,5 ss.


340      Altri, pur partendo dall’obbligo di giustizia legale, ritengono che se accede la determinazione legale della quota da pagarsi, sorge l’obbligo di giustizia commutativa, Cosi il PRUMMER [Manuale theol. mor., I, n. 293). Altri (NOLDIN, Theol. mor., I, n. 315; BALLERINI-PALMIERI, Opus theol. mor., I, n, 327), ritengono trattarsi di leggi puramente penali per Quanto riguarda i tributi indiretti; i tributi duetti invece sarebbero obbligatori in coscienza. Per altri infine (GÉNICOT-SAI.SMANS, inst. theol. mor., I, n. 574, DAVIS, ecc.) si tratterebbe in ogni caso di leggi puramente penali;


341       Tuttavia nel servizio postale vengono riguardate come leggi meramente penali alcune disposizioni, ad es. che nelle lettere ordinarie non si accluda moneta cartacea, ecc. Così pure nei servizi di trasporto, ferroviari, ecc. sono considerate come meramente penali alcune disposizioni, ad es. circa la cedibilità o meno del biglietto, di andata e ritorno; che con lo stesso biglietto uno vada e l’altro ritorni.


342         Così prevalentemente in Austria ed in Germania gli autori ritengono la tesi che le leggi le quali riguardano i tributi indiretti siano meramente penali, quelle invece che riguardano i tributi diretti siano precettive per giustizia legale. Cfr. E. IONE, Compendio di teologia morale, Torino-Roma 1952, 155-156, n. 208-209. In Italia la questione è difficile a definirsi. Fino a qualche tempo fa può dirsi che l’Italia è Stato il paese classico della lotta tra Stato e cittadini; da una parte lo sforzo per prendere, dall’altra la resistenza per non dare o per dare il meno possibile.


Storicamente si constata un progressivo intensificarsi della pressione fiscale in Italia. Ad es., nel 1913-14 segnava il 13,44 sul reddito complessivo della nazione; nel 1928-29 il 27,7; nel 1936-37 il 36. Non parliamo poi degli enormi aumenti nel secondo dopoguerra. Ciò è in relazione in parte ad un avvenuto cambiamento nella concezione e nella prassi dello Stato; da uno Stato liberale con compiti prevalentemente negativi, si è sempre più passati ad uno Stato amministratore del bene pubblico. Ma non tutto si spiega con i mutati compiti dello Stato. D’altra parte il cittadino non è rimasto inerte di fronte all’accresciuta pressione fiscale. Partendo dal concetto di “difesa”, molti si sono creati una artificiosa giustificazione, che poi è divenuta sempre più estensiva.


Diffuso è nelle aziende il mezzo delle doppie scritture contabili, una da esibire al fisco a richiesta, per giustificare il reddito minore dichiarato; l’altra riservata, nella quale vanno i conti attivi che si sottraggono per diminuire, apparentemente, il reddito. Nessuno forse potrà dire il rapporto esatto dell’evasione: si parla però con fondatezza di casi diffusi di evasione per 2/3, 3/4, 4/5 rispetto al reddito reale, sebbene non si possa dire che tutto ciò sia ovunque uniforme o generalizzato. Anche aziende serie, che peraltro pagano tutti gli altri tributi connessi con l’attività commerciale, mantengono la linea dell’evasione nella propria denuncia dei redditi.


Il comportamento attuale della parte più sana della popolazione può essere così riassunto:


a)  Per quanto riguarda i tributi doganali e simili (evasioni ai monopoli, contrabbando): soltanto nelle zone di frontiera o nelle località di produzione (di tabacco, sale) è abituale il contrabbando di mestiere; la quasi totalità della popolazione nazionale se ne astiene. Da molti anni la legge lo classifica delitto.


b) Per quanto riguarda i tributi, di scambio (imposta generale sull’entrata): è diffusissima l’evasione (non lasciare traccia scritta [fattura bollata] degli acquisti e delle vendite). Nelle aziende c’è poi un problema di cooperazione, perché si è soliti a demandare a impiegati o dirigenti il compito della tecnica dell’evasione, Essi in sostanza devono curare soprattutto che ci sia logicità e che non si verifichino interferenze di dati, facilmente rilevatori. La maggior parte della popolazione interessata però osserva le disposizioni di legge e paga regolarmente l’imposta.


L’evasione comunque non è riguardata come fatto lesivo dell’onore (la stessa legge la considera illecito amministrativo e non reato), sebbene crei un senso di disagio morale.


c) Per la ricchezza mobile è comportamento, piuttosto assai diffuso, la evasione parziale, sebbene considerata quantitativamente la popolazione, non si può dire che sia il comportamento della parte più sana o della maggioranza.


Il comportamento è limitato ad una patte relativamente piccola della popolazione, quantitativamente: commercianti, artigiani, industriali e professionisti. Le ragioni sono varie; maggiore instabilità nei guadagni e maggiore facilità di evadere rispetto ad altri (agrari, tassati per catasto; impiegati ed operai, tassati per l’intero reddito), aliquote troppo alte, sfiducia reciproca, prudenza per timore fondato delle rettifiche in aumento, soprattutto la preoccupazione di pagare più degli altri (colleghi e concorrenti).


Al momento del lancio della cosiddetta riforma Vanoni, c’è stato uno spirito di resipiscenza morale ed è da augurarsi che si formi una vera coscienza morale tributaria.


Allo stato attuale che deve dire il moralista? Occorre innanzitutto tener conto del nuovo orientamento del legislatore, che si sforza di richiamare i cittadini ad un maggior senso di responsabilità morale, che va favorito in tutti i modi.


Nel frattempo è da attendersi il comportamento della parte più sana della popolazione, atteso anche il comportamento di categoria (consuetudine interprete della legge).