L’IRRELIGIOSITÀ (09)

…LA RELIGIONE (quarta parte). I PECCATI CONTRO LA RELIGIONE. L’IRRELIGIOSITÀ La bestemmia. La tentazione di Dio. Il sacrilegio. La simonia….

Trattato di Teologia morale


PARTE I.


L’UOMO DI FRONTE A DIO


IV. LA RELIGIONE


(quarta parte)


3. I PECCATI CONTRO LA RELIGIONE



III. L’IRRELIGIOSITÀ (333).


Oltre alle colpe di omissione, cui si è fatto cenno discorrendo dei doveri religiosi, rientrano in questa categoria: la bestemmia, la tentazione di Dio, il sacrilegio e la simonia. Nei primi tre peccati l’irriverenza è immediata, perché ha per oggetto diretto Dio; negli altri due è mediata, perché oggetto diretto dell’irriverenza sono cose sacre.


1. La bestemmia (334) consiste in un pensiero, un gesto od una parola che siano oltraggiosi alla divinità. Da ciò la distinzione: bestemmia cordis, operis, oris.


Se si tratta di un pensiero blasfemo, in esso è necessariamente implicito l’animus contumeliosus. Quando, invece, si tratta di una parola (335) questa può essere determinata da un animus differente, talvolta, anzi, è il frutto di un’abitudine quasi meccanica. Non per questo, però, essa perde il suo significato o muta specie, non essendo nel potere dei singoli modificare il senso delle parole. Per un motivo analogo, ove manchi l’intenzione di recare oltraggio alla divinità, il significato e la colpevolezza di determinate formule usate volgarmente devono essere giudicate in conformità alla comune valutazione.


Il giudizio, invece, diventa molto più facile ove si tratti, non delle solite volgari espressioni, bensì di parole studiate o di affermazioni che abbiano in se stesse un significato ereticale (336). È, però, intuitivo che qualsiasi espressione blasfema, perché suoni contumelia, deve essere proferita come propria da chi ne fa uso, non bastando a ciò che m soltanto riferita. Tanto meno può dirsi blasfemo il ricordo di una bestemmia, anche se insistente, che non incida per nulla sulla volontà, che anzi alla medesima ripugni. Molto spesso si tratta, in questi casi, di una delle tante forme ossessive, di cui si è parlato nella prima parte di questa nostra trattazione.


La bestemmia è il più grave peccato contro la virtù di religione (337). Essa, è, inoltre, assai di frequente, espressione di plateale volgarità.


Oltre alla bestemmia, è contrario al rispetto dovuto a Dio l’abuso del suo nome. Per questo nella Legge sta scritto: “Non nominerai il nome di Dio invano” (338). Che se, poi, il nome di Dio fosse proferito con accento di rabbia, codesta espressione potrebbe facilmente convenirsi in bestemmia.


Negli altri casi l’abuso del nome di Dio costituisce solo una leggera irriverenza.


Comunemente, e soprattutto nell’uso volgare, si è abituati di confondere i termini bestemmia e imprecazione. Si noti però che la imprecazione è soltanto bestemmia, quando è diretta contro Dio o persone e cose che hanno una speciale relazione con Lui (339).


Sotto un altro aspetto sia l’imprecazione che la maledizione possono costituire un peccato contro la religione, peccato di superstizione, quando si creda che le parole proferite di per se stesse abbiano il potere di arrecare il danno desiderato (magia delle parole); e vengono aggravate alle volte dall’invocazione del diavolo, Generalmente però non vengono considerate sotto quest’aspetto, ma soltanto come peccati contro la carità o peccati di collera, perché contrarie alla mansuetudine cristiana e al precetto di amarci gli uni gli altri.


È appena necessario dire che la imprecazione o maledizione contro Dio ed i suoi Santi o le creature nelle quali risplende specialmente la sua grandezza, proferita anche senza serio desiderio, è sempre peccato grave contro la virtù di religione. In quest’ultima categoria però non va compresa, secondo S, Alfonso (e così si ritiene oggi comunemente), la maledizione dei morti, che deve considerarsi come una semplice imprecazione.



2. La tentazione di Dio. In senso proprio tenta Dio colui il quale richiede temerariamente il suo intervento, affinché Egli dimostri, con un determinato segno, la sua volontà, la sua onnipotenza od un qualsiasi altro suo attributo. Codesta richiesta quasi teatrale dell’intervento divino è gravemente contraria al rispetto dovuto a Dio; e diventa ancor più grave, qualora si intenda subordinare al medesimo o il giudizio circa un determinato fatto umano (si pensi agli antichi giudizi di Dio), o la propria fede nella divinità, in un suo attributo od in una sua rivelazione. In quest’ultimo caso al peccato di irreligiosità si accompagna il peccato di infedeltà.


In senso improprio suole essere classificato come tentazione di Dio l’atteggiamento imprudente di chi affronta, senza necessità o sufficiente precauzione, un determinato pericolo, di chi trascura la propria salute od opera comunque incautamente. In realtà cotesto atteggiamento, anche se sostenuto, forse, da una sottile speranza nell’aiuto divino, non si oppone tanto alla virtù di religione, quanto lede piuttosto altri doveri.


La tentazione di Dio in senso meno proprio è anch’essa peccato mortale nei casi più gravi. Ma qui c’è la possibilità di peccato veniale, perché, se si esclude la diretta volontà di assoggettare Dio ai nostri esperimenti, la gravità dell’ingiuria dipende dal grado, più o meno evidente, con cui fatti o parole contengono l’aspettazione temeraria di un intervento divino (340).



3. Il sacrilegio (341) è la profanazione di una persona, di un luogo o di una cosa sacra, consacrata, cioè, al culto di Dio. Si distingue quindi il sacrilegio personale, locale, reale (profanazione di cose sacre).


Codesto carattere sacro può essere inerente all’oggetto o per natura sua o per pubblica deputazione della Chiesa. In questo secondo caso è dalla positiva volontà della medesima che dipende la determinazione del particolare aspetto, sotto il quale l’oggetto deve essere considerato come sacro e delle azioni che costituiscono sacrilegio. Solo così si spiega perché, ad es., è sacrilega soltanto l’ingiuria reale rivolta contro una persona sacra, non già la calunnia proferita ai danni della medesima. All’opposto l’indegna trattazione dei Sacramenti contiene in se stessa la malizia del sacrilegio. E si capisce facilmente perché la più grave forma di sacrilegio consista nella profanazione dell’Eucaristia (342).


a) Scendendo al dettaglio, il carattere sacro di una persona è dato dal suo stato clericale o religioso. Può essere quindi commesso sacrilegio personale in diverse maniere: o con atti di violenza fisica contro la persona stessa: uccisione, detenzione in carcere (privilegio del canone) o con il trarre una persona ecclesiastica in giudizio dinanzi al tribunale civile (343) contro il divieto della Chiesa (privilegio del foro) o con l’esigere ingiustamente da persone sacre il servizio militare, il pagamento di tasse ecc. (privilegio della immunità); oppure commettendo un peccato contro la castità con una persona legata da voto pubblico o astretta da obbligo ecclesiastico.


b) il sacrilegio locale, che riguarda i luoghi sacri come chiesa, oratorio pubblico, cimitero ecclesiastico ossia benedetto, può essere commesso in molti modi: con omicidio e grave ed ingiurioso spargimento di sangue; con il seppellimento di un infedele o di uno scomunicato per sentenza giudiziale in luogo sacro, allorquando questi fatti sono commessi notoriamente; con l’adibire il luogo sacro ad usi cattivi o sordidi con peccati gravi commessi nel luogo sacro, se sono gravemente in contrasto con la riverenza dovuta a tali luoghi; con la violazione dell’immunità del luogo sacro, o distruggendo, spogliando, ecc. totalmente o parzialmente il luogo sacro o i beni ivi custoditi.


c) Sono dette cose sacre i mezzi destinati all’esercizio del culto divino, sia per propria natura (Sacramenti, reliquie dei Santi, S. Scrittura); sia per dedicazione fatta dall’autorità ecclesiastica (consacrazione di un calice, ecc.). Il sacrilegio consiste nel trattare con molta indegnità queste cose sacre e nell’ingiusta appropriazione dei beni ecclesiastici (344).


Il sacrilegio è un peccato grave contro la virtù della religione, che esige dall’uomo riverenza per le cose sacre. Esso ha una propria e intrinseca malizia, distinta dagli altri peccati, che spesso sono contenuti nell’atto con cui si viola la cosa, il luogo o la persona sacra (ad es. uccidere in chiesa è insieme omicidio e sacrilegio).


Il sacrilegio stesso però si presenta sotto tre forme specificamente distinte secondo l’oggetto diverso a cui è diretta la profanazione: personale, reale o locale (345).



4. La simonia (346) è una particolare forma di sacrilegio reale, consistente nell’illecito mercimonio di cose spirituali e connesse con le medesime.


Detta così da Simone Mago, il quale avrebbe voluto acquistare col denaro il potere di imporre le mani e di far discendere lo Spirito Santo (347), include nel suo concetto non solo i patti illeciti per diritto divino, ma anche quelli proibiti dal diritto ecclesiastico, in vista di una maggiore tutela della sublimità dei beni spirituali.


Pertanto la simonia di diritto divino consiste nella illecita commutazione di beni temporali con beni spirituali (Sacramenti, indulgenze ecc.) oppure con beni temporali, ma inscindibilmente connessi con i primi (i benefici ecclesiastici). Lo stesso ha luogo quando il valore spirituale rientra, sia pure parzialmente, nell’oggetto del contratto.


La malizia del peccato di simonia deriva non solo dalla ingiuriosa equiparazione dei beni spirituali con quelli di ordine inferiore, ma anche dal fatto che, mediante simili patti, coloro i quali sono solo ministri di simili beni, ne usurpino illegittimamente il dominio, rivolgendoli in loro vantaggio temporale. Malizia questa che permane sempre nel contratto, anche se nello stipularlo, si voglia escludere qualsiasi ingiuriosa equiparazione tra il soprannaturale ed il terreno.


Essa invece non ha luogo quando Dio stesso permette ai suoi ministri di esigere, in occasione del divino ministero, un giusto compenso per l’onesto sostentamento.


In realtà Gesù stesso inviando i suoi discepoli ad annunziare la pace per le case della Galilea, ha fissato la massima secondo la quale ” l’operaio è degno della sua mercede (348). E S. Paolo dichiara espressamente come il Signore abbia ” ordinato che coloro che annunciano il Vangelo, abbiano a vivere dei frutti del Vangelo ” (349). L’equità naturale infatti esige che un onesto sostentamento sia dato a coloro che si adoperano a beneficio degli altri e non possono occuparsi di affari propri dei laici. Perciò è lecito ricevere qualche cosa per l’esercizio del sacro ministero a motivo dell’onesto sostentamento. Ciò può essere ottenuto o con proventi da un beneficio statale o con elargizione dei fedeli, fatta liberamente o secondo un determinato metodo di tassa.


Come maggior cautela contro il pericolo di simonia di diritto divino, la Chiesa ha dichiarati illeciti alcuni contratti che non rientrerebbero di per sé nella prima. Simonia di diritto ecclesiastico è detta l’illecita commutazione di cose temporali connesse con le spirituali con altre dello stesso genere o di cose spirituali con altre spirituali, quando ciò sia stato proibito dalla Chiesa per pericolo di irriverenza verso le cose spirituali.


Nel diritto canonico vari sono i casi certi di simonia di diritto ecclesiastico. Così in materia di benefici sono proibiti i compensi dati dai chierici a chi fa la collazione del beneficio, al patrono e ad altri nell’atto della provvigione del beneficio; sono proibite le permute dei benefici fatte per autorità privata, le rinunzie private fatte a favore di terzi. In materia contenziosa è proibita la transazione in alcuni casi. In materia di stipendi di Messe, è proibita anche la semplice parvenza di traffico o mercato. Si noti poi che per quanto la consacrazione o la benedizione non impedisca la vendita dell’oggetto, questo tuttavia perde nel caso la consacrazione o benedizione.


Mentre la simonia di diritto divino non ammette parvità di materia essendo peccato grave (ex toto genere suo) qualsiasi illecita commutazione; la parvità di materia è invece ammessa nella simonia di diritto ecclesiastico (350).


 


NOTE


333           Cfr. V. CARBONE, Irreligiosità, in EC, VII, 223.


334           Etimologicamente, bestemmia significa ledere la fama altrui. Nella S. Scrittura con tale termine si indica il proferire ingiuria sia contro Dio, sia contro le creature (2 Sam 21, 21; 2 Re 13, 28-35; 19, 10, 13, 22; Ez 20, 27; Tb 13, 16; 1 Cor 20, 7, 1 Cor 4, 13; 10, 30; 17 3, 2), Sull’argomento della bestemmia, cfr.: S Theol. 2-2, q, 13; q. 105, a. 2, 3; q. 80, a. 3 1-2 q. 10 a. 2; F. SUAREZ, De religione, tr. 3, lib. 1, cap. 4; V, OBLET, Blaspheme, in DTC. II, 907.910; (A. MOLIEN, Blasphème et blasphémateurs, in DDC II 902;920; G. VIOLARDO, Bestemmia, in EC. II, 1502.1504; P. LUMBRERAS, proprius blasphemiae locus, Romae 1937.


335           In senso ristretto per bestemmia si intende solo un’ingiuriosa espressione contro Dio. Cfr, 5, AGOSTINO: PL 32, 1354.


336          Atteso il significato delle parole la bestemmia può essere ereticale o non ereticale secondo che con essa si facciano affermazioni oltre che ingiuriose, anche ereticali verso Dio oppure no. Atteso l’oggetto la bestemmia può essere immediata o mediata, secondo che il bestemmiatore dirige le sue espressioni ingiuriose direttamente contro Dio oppure contro i Santi o le cose sacre in quanto hanno particolare relazione con Dio. La bestemmia irrogata contro i Santi ridonda pure anche ad offesa di Dio; di conseguenza non si da differenza di specie (S. Theol. 2-2, q. 13, a. 1 ad 2).


337        Cfr. C, Theol. 2-2, q. 15, a. 3. Nell’antico Testamento era punita con la morte (Lev 24,16). Il Codice di diritto canonico contempla il delitto di bestemmia.


338        Dt 5, 11; Es 20, 7.


339        Cfr. S. ALFONSO M. DE’ LIGUORI, Theol. Mor., III, n. 129-131, ed. L. GAUDÉ, I, Romae 1905, 443-446; S. TOMMASO, S. Theol. 2-2, q. 76; A. THOUVENIN, Imprècation, in DTC, VII, 1425-1426.


340           Cfr. S. Theol. 2-2, q. 97; A. PISCETTA-A GENNARO, Elementa theol. mor., II Torino 1942, 389-394.


341          Cfr. N, IUNG, Sacrilège, in DTC, XIV, 695-703; L. SIMEONE, Sacrilegio, in EC, X, 1598-1600; I. T. GULCZYNSKI, Thè desecration and violation of churches, Washington 1942; A. LANZA-P. PALAZZINI, Theologia moralis. Appendix: De castitate et luxuria, Taurini-Romae 1953, 155-159.


342          Cfr. A. GOUGNARD, De poenis in profanatores S. Eucharistiae, in Collectanea mechliniensia, 17 (1928) 575-581; I, TEODORI, Profanatio sacrarum Specierum, in Apollinaris. 4 (1931) 307-310.


343        Qualche scrittore isolato non ritiene questa ultima violazione, e così pure la violazione del privilegio dell’immunità personale, come vero e proprio sacrilegio. Cfr. E. MAGNIN, Immunité, in DTC, VII, 1218-1226; F. ROBERTI, Ordinamento della giurisdizione ecclesiastica, in Nuovo Digesto Ital,, IX, 221 ss.; P. PALAZZINI, Immunità ecclesiastica, in EC, VI, 1698-1700.


344        Sono così casi di reale sacrilegio: il somministrare o ricevere i santi Sacramenti in stato di peccato; il gettar via reliquie di Santi, il profanare indecentemente immagini, statue dei Santi e simili.


345        II sacrilegio è considerato anche delitto diversamente punito secondo le differenti profanazioni nella legislazione ecclesiastica.


346        Cfr. I. B. FERRERES, La simonia segù el código canònico, in Razon y fé, 50 (1918) 99-105; E. F. REGATILLO, Dcrecho por licencias para confesar y celebrar, in Sal terraee, 17 (1928) 838-839; H. JONE, Simonie, in Theol.-prakt. Quartalschr., 83 (1930) 574-579, E. F. REGATILLO, Simonia, in Sal terrae, 20 (1931) 626-29; ID., Simonia confidencial, ib., 20 (1931) 632.634; P. VITO, Patto simoniaco, in Palestra del clero, 102 (1931) 253-255; D. RAMES, Simonia en beneficies ecclesiastices, in lllustr. del clero, 25 (1931) 268-270; A, BRIDE, Simonie, in DTC, XIV, 2141 ss,; E. F. REGATILLO, Venta de objectos benedicidos, in Sal terrae, 20 (1931) 629-630, R. A, RYETER, Simony, Washington 1931. Sulla questione delle ordinazioni simoniache dal punto di vista dogmatico e storico, cfr. L. SALTET, Les réordinations, ètudes sur le Sacrament de l’Ordre, Paris 1907. Per le questioni storiche del sec. XI, v. le opere del FLICHE, La réforme grégorienne, Louvain 1924-1937, 3 voll.; M. ROSATI, La teologia sacramentaria nella lotta contro la simonia e l’investitura laica del sec. XI, Tolentino 1951.


347       At 8, 18.


348        Lc 10,7,


349        1 Cor 9, 14. La Chiesa ha sempre condannato la simonia perché il vendere e comprare le cose sacre è avvilirle. Fin dai primi secoli ha comminato le pene più gravi, quali la scomunica e la deposizione contro i simoniaci (cfr. Canones aspostolorum, 28), Tuttavia nei primi secoli la simonia dovette esistere ben limitatamente a causa della povertà e delle persecuzioni della Chiesa. Non si ricorda, infatti, che il caso di Paolo di Samosata, vescovo di Antiochia, che usò venalmente della giurisdizione ecclesiastiva (EUSEBIO, Hisloria eccles., VII, 30). Nei secoli IV e V viene invece largamente praticata e diventa fenomeno di straordinaria gravità, perché la Chiesa comincia a possedere ricchezze, ad avere catecumeni poco fervorosi e perché l’Arianesimo fa sentire i suoi tristi effetti sulla disciplina ecclesiastica. Nei secoli seguenti non accenna a diminuire; anzi s’infiltra anche nei monasteri che, specialmente da quel tempo, cominciano a possedere grandi ricchezze. Nel secolo XI aveva raggiunto proporzioni addirittura preoccupanti (cfr. le testimonianze di S, Abbone, abate di Fleury: PL 139, 446). Al turpe mercato non sfugge neppure il Pontificato romano e Benedetto IX con disinvoltura vende la suprema potestà pontificia all’arciprete di S. Giovanni, Gregorio VI (a. 1045). Ma come sempre, il dilagare del male è anche indice della ripresa, Ed ecco si ingaggia un’energica e seria lotta, specialmente per opera di grandi papi da Leone IX a Gregorio VII e di grandi uomini da Umberto di Selva Candida (Adversus simoniacos: MGH, Libelli de lite, I, 95-253; PL 143, 1005-1218) a S. Pier Damiani (Liber Gratissimus: MGH, Libelli. I, 15-75; PL 145, 99, 156), La lotta culmina con la riforma totale della Chiesa. Una nuova crisi si ebbe all’epoca della rinascenza: una nuova e forte reazione conduce alla legislazione riformistica del Concilio di Trento.


350             Nel diritto canonico, dove la simonia è considerata delitto, varie sanzioni colpiscono i simoniaci.