Sacramenti e Codice di Diritto Canonico (3)

LA CONFERMAZIONE (cc. 879-896). La celebrazione. Il ministro. I confermandi. I padrini. Dopo la cresima.

 

LA CONFERMAZIONE
(cc. 879-896)

II sacramento della confermazione, che imprime il carattere e per il quale i battezzati sono arricchiti dal dono dello Spirito Santo e vincolati più perfettamente alla Chiesa, corrobora coloro che lo ricevono e li obbliga più strettamente ad essere con le parole e le opere testimoni di Cristo e a diffondere e difendere la fede (c. 879).

La celebrazione
Il sacramento della confermazione viene conferito mediante l’unzione del crisma sulla fronte, unzione che si fa con l’imposizione della mano e con le parole prescritte nei libri liturgici approvati.
Il crisma da usarsi nel sacramento della confermazione deve essere consacrato dal Vescovo, anche se il sacramento viene amministrato dal presbitero debitamente autorizzato (c. 880).
La confermazione si conferisce normalmente durante la messa, perché risalti meglio l’intimo nesso di questo sacramento con tutta l’iniziazione cristiana, che raggiunge il suo culmine nella partecipazione conviviale al sacrificio del Corpo e del Sangue del Signore. Così i cresimandi, partecipando all’eucaristia, portano a compimento la loro iniziazione cristiana (Rito della Confermazione, 13).
Sempre, ma soprattutto se il Vescovo associa a sé altri sacerdoti a conferire la confermazione (c. 884), è bene che il parroco e i sacerdoti addetti alla parrocchia concelebrino la messa con il Vescovo.
Per giusti motivi, la confermazione può essere amministrata fuori della messa; ma in questa eventualità va dato maggiore spazio alla celebrazione della parola di Dio e all’omelia.
La celebrazione della confermazione deve avere un carattere spiccatamente comunitario ed essere un momento di verifica della fede non solo dei cresimandi e delle loro famiglie, ma anche di tutta la comunità.
I nuovi confermati debbono sentire vicina la comunità che li accoglie con gioia, li guarda con fiducia e conta su di loro.
La partecipazione della comunità è facilitata se è stata ben preparata e se il sacramento viene celebrato nelle parrocchie dei cresimandi.
Perché la celebrazione sia salutarmente festiva e gioiosa, si deve evitare che abbia luogo nelle ricorrenze delle festività patronali le quali, non raramente, sono occasione di distrazione e di dissipazione profana.
È, inoltre, da preferire che il conferimento della confermazione non coincida con la celebrazione di altri sacramenti, quali la messa di prima comunione o del matrimonio, per favorire il raccoglimento e la centralità dell’evento-confermazione, nella valutazione e nella vita della comunità.

Il ministro
Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo sacramento il presbitero provvisto di questa facoltà dal diritto comune universale o per speciale concessione della competente autorità.
Per il diritto stesso hanno facoltà di amministrare la confermazione:
— entro i confini della propria circoscrizione, coloro che sono equiparati dal diritto al Vescovo diocesano (cfr. cc. 134, 368, 381);
— relativamente alla persona di cui si tratta, il presbitero che, in forza dell’ufficio o del mandato del Vescovo diocesano, battezza uno fuori dell’infanzia o ammette uno già battezzato nella piena comunione della Chiesa cattolica;
— in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di morte, il parroco, anzi ogni presbitero (cc. 882-883).
È dovere del Vescovo diocesano amministrare personalmente la confermazione o provvedere che sia amministrata da un altro Vescovo; qualora Io richiedesse una necessità, può concedere la facoltà di amministrarla a uno o più sacerdoti determinati.
Per una causa grave al Vescovo e similmente al presbitero che possiede la facoltà di confermare in forza del diritto o per speciale concessione della competente autorità, possono, in singoli casi, associarsi dei presbiteri, perché anch’essi amministrino il sacramento (c. 884).
Per norma generale è il Vescovo che deve conferire la confermazione affinché più chiaramente risulti il riferimento alla prima effusione dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste e perché il ministero del Vescovo meglio dimostra lo stretto legame che unisce i confermati alla Chiesa e il mandato di dare agli uomini testimonianza a Cristo (Rito della Confermazione, 7).
Soltanto in caso di necessità, e cioè quando non gli è possibile farlo personalmente, il Vescovo può concedere, a uno o più sacerdoti determinati, la facoltà di conferire il sacramento della confermazione.
Il Vescovo diocesano è tenuto all’obbligo di curare che il sacramento della confermazione sia conferito ai sudditi che lo richiedono nel dovuto modo e ragionevolmente.
Il presbitero che ha la facoltà di amministrare la confermazione, deve usarla per coloro in favore dei quali la facoltà venne concessa.
Il Vescovo nella sua diocesi amministra legittimamente il sacramento della confermazione anche ai fedeli non sudditi, a meno che non si opponga una espressa proibizione del loro Ordinario.
Per amministrare lecitamente la confermazione in un’altra diocesi, il Vescovo, a meno che non si tratti dei suoi sudditi, deve avere la licenza almeno ragionevolmente presunta del Vescovo diocesano (c. 886). Il Vescovo, tuttavia, per motivi pastorali e di corretta comunione fraterna, non si recherà ad amministrare la confermazione fuori del suo territorio, senza previa intesa con il Vescovo diocesano .
Il presbitero, che ha la facoltà di amministrare la confermazione, conferisce lecitamente questo sacramento anche agli estranei, entro il territorio per lui designato, a meno che non si opponga il divieto del loro Ordinario; mentre fuori del proprio territorio non la conferisce validamente, salvo il caso di pericolo di morte.
Entro il territorio nel quale validamente conferiscono la confermazione, i ministri la possono amministrare anche nei luoghi esenti dalla loro giurisdizione (c. 888).

I confermandi
Soggetto capace di ricevere la confermazione è ogni battezzato e solo il battezzato che non l’ha ancora ricevuta.
Per poter ricevere lecitamente la confermazione fuori del pericolo di morte, sì richiede, se il battezzato ha l’uso di ragione, che sia adeguatamente preparato, ben disposto e in grado di rinnovare le promesse battesimali (cc. 890, 891).
Il sacramento della confermazione sia possibilmente conferito ai fedeli all’incirca all’età della discrezione, a meno che la Conferenza episcopale non abbia determinata un’altra età o non vi sia il pericolo di morte oppure, a giudizio del ministro, non suggerisca diversamente una grave causa.
La Conferenza episcopale italiana ha stabilito che l’età da richiedere per il conferimento della confermazione sia quella dei 12 anni circa.
Si tratta, ovviamente, di indicazioni di massima, poiché l’età non comporta automaticamente l’idoneità a ricevere il sacramento, anche se prima di una certa età il soggetto non può essere giudicato idoneo in senso pastorale.
L’attenzione deve quindi essere rivolta soprattutto alla preparazione dei candidati al sacramento, la quale dovrebbe protrarsi per circa un biennio.
La preparazione incomincia con la domanda che i candidati presentano al proprio parroco, preferibilmente scritta e corredata del consenso dei genitori.
Nel corso di una celebrazione della parola di Dio o eucaristica, meglio se in un giorno festivo, il parroco prende pubblicamente atto delle domande che gli sono pervenute e prospetta l’iter della preparazione, che dovrà coinvolgere i candidati, i genitori, i padrini e l’intera comunità.
Sin dal successivo incontro, il parroco domandi ai candidati alla confermazione perché la chiedano, se, cioè, per assecondare le insistenze dei genitori, per togliersi un pensiero in modo che non diventi un problema alla vigilia del matrimonio oppure, come dovrebbe essere, per decisione personale, per ratificare il battesimo e inserirsi responsabilmente nella vita e nella missione della Chiesa. Ed è a quest’ultima, e autentica motivazione, che i confermandi debbono essere aiutati a pervenire mediante un’illuminata e paziente catechesi.
Si abbiano incontri almeno settimanali con i candidati alla confermazione e mensili con i loro genitori e padrini, per renderli consapevoli dei rispettivi impegni e per promuovere e verificare la loro idoneità non solo nel campo conoscitivo e dottrinale, ma anche in quello di una esperienza vissuta che autorizzi a dare un fondato giudizio sull’impegno di celebrare e di vivere il sacramento.
Si esortino e si guidino i cresimandi a rivivere l’esperienza dei primi apostoli riuniti con Maria Madre di Gesù, in attesa di ricevere lo Spirito Santo nel giorno della Pentecoste (At 1,14; 2,1 ss).
Nella catechesi debbono essere spiegate le differenze tra il battesimo e la confermazione. Mentre il carattere e la grazia battesimale producono l’esistenza cristiana inserendola nella comunità del Corpo mistico come membro vivo di esso, il carattere e la grazia della confermazione condizionano la vita del singolo cristiano come membro attivo del Corpo mistico costituendolo responsabile sia della comunità cui appartiene nella linea della socialità sia rispetto agli altri membri sia di fronte a coloro che sono atei o fuori della Chiesa (cfr. S. Tommaso, Summa theologiae, III, q. 72, a. 5).
Deve essere inoltre, e costantemente, sottolineato il particolare rapporto della confermazione con lo Spirito Santo: “Ciò che lo Spirito Santo fu per Cristo, in senso ontologico e dinamico, e ciò che è per la Chiesa, lo è pure, in modo analogo, per la vita di ogni singolo cristiano. La cresima riproduce nel cristiano il mistero dell’unzione messianica di Cristo e della Pentecoste” (F. S. Pancheri, La cresima sigillo dello Spinto, p. 87).
Lo Spirito Santo è Spirito di verità e di amore. “ Siccome è Spirito di verità, da al cresimato la forza di vivere secondo la sua coscienza, di obbedire alla voce di verità che è in lui e dì non vergognarsi di essere cristiano. Lo Spirito da la forza di rendere testimonianza dinanzi agli uomini.
Ma siccome lo Spirito è anche Spirito d’amore, egli infonde in noi il potere di amare, e cioè di mettersi al posto degli altri e fare loro ciò che si vorrebbe fosse fatto a noi stessi” (J. Guitton, II mio piccolo catechismo, p. 85 s).
La Chiesa, mediante la confermazione, chiama il cristiano a salvarsi salvando. Il dono dello Spirito è per il servizio nel duplice senso di missione e di testimonianza. E poiché le vie per attuare questo dono nella vita sono diverse, la cresima impegna il cristiano a scoprire la propria vocazione, il proprio carisma, e spinge ad esercitarlo, giorno dopo giorno, con l’energia ricevuta da Dio (Cei, Signore da chi andremo?, p. 23).
La parola carisma non indica soltanto i doni straordinari ricevuti dallo Spirito di Dio, bensì anche quelli più umili, ma tutti preziosi per l’utilità comune (1 Cor 2,7).
Ogni credente, battezzato e cresimato, è missionario, inviato da Dio ad annunziare la salvezza fino agli estremi confini della terra. Questa universalità di principio e senza limiti si rende concreta nella famiglia, nella scuola, nell’ambiente di lavoro, nel quartiere. Così come la carità cristiana universale, che è aperta a tutti e non esclude nessuno, di fatto viene esercitata verso quelle persone con le quali entriamo in diretto contatto.
Con il sacramento della confermazione il battezzato fa la scelta personale e definitiva della sequela di Cristo, da realizzare in conformità al progetto che Dio ha su ciascun chiamato alla salvezza, e perciò il parroco e i catechisti debbono dedicare speciale cura al tema vocazionale. Oltre tutto, i cresimandi vivono un’età particolarmente sensibile e aperta al problema vocazionale e già cominciano a progettare il loro avvenire.
Poiché l’impegno della preparazione dei confermandi riguarda l’intera comunità parrocchiale, il parroco la tenga periodicamente informata e l’esorti a contribuire, almeno con la preghiera, alla preparazione dei cresimandi, e a ben disporsi alla celebrazione del sacramento.
Circa due mesi prima della celebrazione del sacramento, il parroco prenda contatto con il Vescovo perché questi possa recarsi nella parrocchia per avere con i cresimandi, i loro genitori e padrini, un incontro pastorale che riesce sempre gradito e utile.
Poiché è il Vescovo che conferisce la confermazione, deve accertarsi della idoneità dei candidati: può farlo, è vero, per interposta persona, ma è certamente preferibile un contatto diretto che sottolinei il significato e il valore ecclesiale del sacramento.
Alla vigilia, o alcuni giorni prima della celebrazione del sacramento, i confermandi siano riuniti per un ritiro spirituale di almeno una giornata, e possibilmente in una casa religiosa che renda più facile il raccoglimento, la riflessione e la preghiera.
Quanto è stato detto per la preparazione alla confermazione riguarda soprattutto i candidati che ricevono il sacramento nell’età sopra indicata. Quando, invece, si tratta di postulanti in età più adulta o prossima al matrimonio, il parroco non potrà pretendere che essi frequentino il corso biennale di preparazione; ma avrà con essi tutti quegli incontri che giudicherà necessari ad una conveniente preparazione.
Sebbene il sacramento del matrimonio possa essere validamente celebrato senza aver ancora ricevuto la confermazione (c. 1065, par 1), sarebbe grave omissione pastorale non cogliere un’occasione tanto propizia per disporre i nubendi a ricevere la confermazione e rimandarla a dopo il matrimonio, con il rischio che ciò poi non avvenga.

I padrini
Per quanto è possibile, il confermato deve essere assistito dal padrino, il cui compito è provvedere che il cresimato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento (c. 892).
Il padrino del cresimando deve avere i requisiti richiesti al padrino del battesimo (c. 874), ed è conveniente sia il medesimo del battesimo (c. 893, par. 2).
Di solito i genitori scelgono il padrino del figlio cresimando, a motivo dell’amicizia, della parentela o della convenienza profana; e proprio per la pratica irrilevante dell’incarico del padrino, non manca chi ne auspica l’abolizione.
Non sembra, invece, seriamente contestabile l’utilità che sopravviva il tradizionale istituto del padrinato, a condizione però che non si riduca a una formalità priva di contenuto e di impegno. Non è infatti raro il caso che il padrino si limiti ad essere presente alla celebrazione del sacramento, ad offrire un regalo al cresimato e a partecipare al banchetto che segue la cresima.
Un’insistente e illuminata catechesi deve correggere l’errata, diffusa e radicata opinione sul ruolo del padrino, e creare una nuova mentalità che veda nel padrino un padre, una guida e un maestro di vita spirituale.
Il padrino deve mettersi accanto e a servizio del cresimato, con il consiglio e soprattutto con l’esempio, per aiutarlo a progredire, più sicuramente e agevolmente, nella sequela e nella testimonianza di Cristo e della Chiesa.
È auspicabile che il padrino sia scelto dal cresimando, pur con il consiglio dei genitori; che abbia un’età non molto superiore a quella del candidato alla confermazione e che gli sia agevole incontrarsi frequentemente con il cresimato. È preferibile, inoltre, che il padrino non sia parente stretto o un superiore del cresimando, per rendere più facile la confidenza e la sincerità dei rapporti. Con il crescere dell’età, infatti, i giovani sono inclini a chiudersi ai familiari e ad aprirsi e a confidarsi con gli estranei, specialmente se coetanei.
Poiché il padrino deve essere idoneo ad adempiere l’incarico che assume, qualora, nonostante ogni diligente ricerca, non fosse possibile averlo, è preferibile rinunciarvi.

Dopo la cresima
Se la preparazione alla confermazione richiede un forte impegno da parte dei cresimandi, dei genitori, dei padrini e della comunità parrocchiale, non minore è l’impegno richiesto dopo la cresima.
La preparazione non è in funzione soltanto della celebrazione del sacramento, ma anche e soprattutto della testimonianza cristiana che i confermati sono chiamati a dare nel mondo, a cominciare dal loro ambiente di vita e dal consapevole e attivo inserimento nella missione di salvezza, affidata da Cristo alla Chiesa.
Nel cammino di fede e nell’impegno di testimonianza cristiana che intraprendono, i cresimati debbono essere guidati e incoraggiati dal parroco, dai catechisti e dalla parola e dall’esempio dei genitori e dei padrini e dallo stimolante aiuto della comunità.
È assai opportuno e utile che i giovani cresimati abbiano periodici incontri di preghiera e di verifica con il parroco, e che questi esorti, con una certa frequenza, i genitori e i padrini affinché adempiano i loro doveri e compiti nei confronti dei neocresimati.
Per quanto è possibile, i cresimati si inseriscano in un’associazione o in un gruppo o movimento ecclesiale per poter più sicuramente perseverare e progredire nella sequela di Cristo e nel servizio della Chiesa e dei fratelli.
Con il sacramento della confermazione il cresimato viene inserito nella vita e nella missione della Chiesa con un nuovo e più pieno titolo, e reso idoneo dallo Spirito Santo ad assumere responsabilità nella comunità e a testimoniare il Vangelo nel mondo.
Affinché questo inserimento e questa grazia dello Spirito non rimangano sterili, i pastori d’anime dovranno premurarsi di affidare ai cresimati congrui compiti nella comunità, in modo che siano sollecitati a vivere la grazia e i doveri del sacramento nella partecipazione e nella animazione della catechesi, delle celebrazioni liturgiche e delle attività proprie dell’apostolato e della carità.
I nomi dei cresimati — fatta menzione del ministro, dei genitori e dei padrini — debbono essere trascritti nei registri della parrocchia e della Curia diocesana. E pertanto, dopo aver, senza indugio, registrato nel libro parrocchiale i dati relativi alla celebrazione della confermazione, il parroco, nella cui parrocchia è stata amministrata la confermazione, deve, in conformità alle disposizioni del diritto particolare, trasmettere alla Curia diocesana l’elenco dei confermati, con i dati di cui sopra.
Il parroco nella cui parrocchia è stata amministrata la confermazione deve inoltre informare dell’avvenuta celebrazione il parroco del luogo del battesimo, affinché l’annotazione sia fatta nel libro dei battezzati (c. 895).