Rassegna europea su “unioni civili”, “unioni di fatto” e altre convivenze. (II)

L’indiscutibile importanza sociale che ha assunto la convivenza stabile non matrimoniale in tutta Europa, insieme alla sua effettiva regolamentazione nella maggior parte dei paesi occidentali, ci spinge ad esaminare le norme legislative d’oltralpe al di là degli interessi della stretta comparazione, per tentare di stabilire come viene effettuato il riconoscimento giuridico delle unioni civili.
 Del prof. José Ignacio Alonso Pérez, Università di Macerata
 © Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 2 – anno XI, Agosto 2003, ed. il Mulino Bologna
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6. Unioni di fatto e c. d. unioni di fatto: Portogallo e Spagna

Il fenomeno della convivenza affettiva non matrimoniale non è tanto diffuso nei paesi mediterranei come in quelli del Nord e Centro di Europa, Non ci occuperemo in questa sede delle cause sociali e giuridiche, anche se alcune di esse – trattandosi di paesi concordatari – sono oggetto del nostro interesse. Ciò premesso, anche questi Paesi hanno intrapreso, seppur attraverso un percorso non sempre lineare, il processo di regolamentazione di tali convivenze. A causa dei punti in comune con il nostro ordinamento e del loro influsso su alcune delle proposte di legge che sono state presentate in Italia, ci soffermeremo più lungamente su alcuni particolari relativi alla Spagna e al Portogallo.
Il Portogallo ha legiferato due volte in brevissimo tempo sulle “unioni di fatto”. In nessuna di queste leggi si offre una definizione della “uniao de facto” (51). La prima volta che troviamo un riferimento normativo a queste unioni è nel 1977, quando l’articolo 2020 del Codice Civile usò questa espressione per riferirsi alla situazione di persone che non essendo sposate convivevano come se lo fossero. In questo modo si sostituì la precedente circonlocuzione dello stesso articolo che parlava di “comunhào duradoura de vida em condicoes analogas às dos cónjuges”. Già allora si considerava questo tipo di convivenza come qualcosa di diverso dal semplice concubinato (52), per quanto questo ultimo non comporta il vivere come se si fosse sposati, ma soltanto una comunione di letto.
In particolare è stato oggetto di discussione in Portogallo se le unioni di fatto erano tutelate o meno dalla Costituzione ed, eventualmente, alla luce di quale principio costituzionale: se nella dimensione o profilo negativo del diritto a contrarre matrimonio tutelato dall’art, 36. 1° della Cost. o se dall’art. 26. 1 che assicura il diritto allo sviluppo della personalità (53). Inoltre, alcuni autori non accettano che l’unione di fatto costituisca una relazione familiare, una relazione familiare tout court, ma piuttosto riconoscono ad essa soltanto alcuni effetti tipici della famiglia (54).
Prova della mancanza di questa volontà istituzionalizzante è, a nostro avviso, l’incertezza presente al momento della costituzione dell’unione di fatto, che non viene registrata ne nel registro civile ne in nessun altro tipo di registro amministrativo. In questo modo solo la prova testimoniale può fare fede del momento della sua nascita al senso di iniziare
a conteggiare i due anni richiesti dalla legge per meritarne la tutela. Nei paesi ove si sono istituzionalizzate le unioni di fatto in forma di “convivenze registrate” o “unioni civili” si è lasciate le vere “unioni di fatto” – cioè, quelle che rimangono al margine di qualunque formalità – prive di una legge che raccolga tutte le norme relative ad esse; in Portogallo, invece, non si è voluto trasformare le “unioni di fatto” in “unioni registrate” e perciò si riportano soltanto le norme che già le tutelavano. Così non è possibile parlare nel Portogallo di una vera “unione registrata”, ma piuttosto di una semplice “unione di fatto”.
La legge del 2001 abroga completamente la precedente del 1999 (55), ma non suppone nessuna rottura con essa, giacché si limita a raccogliere un elenco delle misure protettive che già erano presenti, in modo caotico, nella legislazione precedente (56). Infatti questa legge non pretende di istituzionalizzare le unioni di fatto, ma, come dice nel proprio titolo, adottare misure per la protezione delle unioni di fatto.
La principale differenza tra le due leggi si trova nell’individuazione delle coppie a cui e diretta: nell’ari. 1 della legge del 1999 si tutelavano solo i rapporti tra persone di differente sesso, anche se per la verità questo non escludeva che le coppie di persone dello stesso sesso godessero degli effetti di altre leggi (57); la legge del 2001 si applica (art. 1), invece, anche alle persone dello stesso sesso in tutto, tranne l’adozione (art. 7). Solamente nella legge del 2001 si riconoscono effetti legali a
queste unioni, a condizione che durino da almeno due anni. Non possono formare unioni di fatto le persone con  impedimento dirimente; non potendo sposarsi, sarebbe contraddittorio che il diritto ne tutelasse le unioni di fatto. Nulla si dice sulla validità delle stipulo di contratto tra i conviventi per regolamentare gli effetti patrimoniali del loro rapporto. Coerentemente con l’assenza di formalità nell’instaurazione del rapporto è possibile effettuare la rottura senza nessuna formalità e liberamente.
In Spagna (58) spicca con forza la presenza di diverse leggi a carattere regionale sulla materia, al punto da poter parlare di un fenomeno di plurilegislazione sulle unioni di fatto. Nonostante siano state presentate numerose proposte di legge al Parlamento nazionale, non si dispone ancora di una legge dello Stato per le unioni di fatto. Questo non vuol dire che il settore resti privo di normazione, bensì che sono state approvate un largo numero di leggi regionali, che va sempre aumentando. Questa situazione si può comprendere e spiegare e può avere un fondamento giuridico solo se si tiene conto della coesistenza dentro lo stesso sistema civile di più diritti civili regionali (59) e della configurazione territoriale dello Stato (60). Al momento si dispone di leggi regionali in Catalogna (61), Aragona (62), Navarra (63), Valencia (64), Isole Baleari (65). Madrid (66), Asturie (67) e Andalusia (68), mentre in molte delle altre Comunità autonome sono state già presentate diverse proposte di legge.
Tutte queste leggi sono applicabili alle coppie indipendentemente dal loro sesso, fatta eccezione della Legge catalana, che prevede al suo interno due regolamentazioni leggermente diverse per le coppie eterosessuali e per le coppie omosessuali (69). Da questo punto di vista queste normative hanno già superato la prima tendenza delle leggi scandinave applicabili solo alle unioni omosessuali.
Il regime matrimoniale è caratterizzato dalla presenza di un regime patrimoniale anche in assenza di accordi prematrimoniali (artt. 1318 ss. Cod. Civ. Spag.) e questi ultimi, ove ve ne fossero, non possono essere contrari ai contenuti minimi fissati dalla legge, né al buon costume, né possono limitare l’eguaglianza di diritti che aspetta a ogni coniuge (art. 1328 Cod. Civ, Spag.). La situazione patrimoniale delle convenzioni contrattuali tra i conviventi è limitata ugualmente (art. 5. 1 Legge aragonese, art, 4. 1 Legge valencìana, art. 4.1 Legge balear, articolo5. 1 Legge navarra, art. 4. 4 Legge matritense). Oltre questi limiti dell’ordinamento le leggi regionali si muovono tra due vettori:
1) il forte richiamo al principio di libertà dei patti presente in alcune leggi (art, 10 Legge Andalusa, art. 5. 1 Legge asturiana), anche se nel caso asturiano, valenciano e di Madrid si dice solennemente che tali patti non sono opponibili a terzi e che hanno effetto solo tra i contraenti;
2) la tendenza a creare una serie di principi applicabili nel caso della mancanza di patto o accordo prematrimoniale tra le parti – così nella Legge catalana (artt. 3. 2 e 22. 2), la Legge navarra (art, 5- 3), la Legge aragonese (art. 5. 3), Legge valenciana (art. 4. 2) e la Legge matritense (art. 4. 3).
Se il richiamo alla libertà contrattuale configurerebbe alcune di queste leggi come simili ai Patti civili di solidarietà francesi, i principi applicabili in mancanza di accordo prematrimoniale rendono sempre più somigliante la situazione economica della unione civile al regime statico del matrimonio (70), allo stesso modo di quanto avviene nei paesi scandinavi – soprattutto le leggi della Catalogna, Aragona e Navarra. In ogni caso, non possiamo parlare di uniformità legislativa nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali delle unioni civile nelle diverse regioni, poiché la situazione della convivenza costituita in unioni civili gode di effetti economici diversi da quelli scaturiti del regime economico matrimoniale. Nel caso del matrimonio, perfino quando si è optato per il regime di separazione di beni, i coniugi hanno un particolare ruolo di tutela dell’altro coniuge quando questo si trovasse in situazione di disagio. Nonostante la tendenza a fissare una serie di effetti economici non soggetti all’autonomia delle parti nelle unioni civili, esse continuano ad essere più convenienti sotto questo profilo per quanto, a differenza del matrimonio, non sono sempre inserite in un vero “regime” caratterizzato dalla staticità e danno grande spazio all’autonomia contrattuale, al di là delle procedure per la sua instaurazione o per la separazione (71).
In alcune di queste leggi si ammette l’adozione per le coppie eterosessuali, ma solo la Legge Navarra permette alle coppie formate da persone dello stesso sesso di adottare come coppia con gli stessi diritti delle coppie matrimoniali (art. 8).
Alcune di queste leggi portano nel titolo il nome delle “unioni di fatto” e poi ne definiscono e istituzionalizzano la struttura giuridica; ne viene che, anche se i legislatori si ostinano a nominarle formalmente “unioni di fatto”, tale denominazione è impropria; corrisponderebbe alla realtà altra del tipo di “unione civile” o “convivenza registrata”, secondo i casi. Tale istituzionalizzazione ha fatto sicuramente perdere l’attenzione sulla circostanza che le vere “unioni di fatto” – quelle formate da coppie che non intendono formalizzare in nessun modo la loro convivenza ~. non sono tutelate in modo diretto dall’ordinamento.
Questa autonomia, mitigata nella configurazione dei rapporti patrimoniali tra i membri dell’unione, sembrerebbe situare queste normative non troppo lontano dai contratti di convivenza – anche se in modo relativamente eclettico – e dalle leggi nordiche sulla convivenza registrata. Perciò sembrerebbe utile e non più rinviabile l’intervento dello Stato in questa materia attraverso l’emanazione di una legge statale che definisca unitariamente la natura di queste unioni, sia che le rimandi all’interno delle unioni assistenziali e quindi eviti ogni parallelismo con il matrimonio, sia che le omologhi al matrimonio, basandosi sul contenuto affettivo-sessuale di esse.

7. Il caso italiano

L’Italia è uno dei pochi Stati membri dell’Unione Europea che non si è dotato di una norma generale che regoli globalmente la materia delle convivenze tra persone fuori del matrimonio. Questo non vuol dire indifferenza da parte del legislatore italiano verso questo fenomeno, giacché sono stati presentati alcuni progetti di legge (72), ma sicuramente rispecchia incertezze e remore circa l’opportunità di regolamentare, e in quale modo, una siffatta relazione. L’approvazione in Europa di diverse leggi sulle unioni civili e le profonde innovazioni della legislazione in materia matrimoniale hanno contribuito a rinnovare e a risvegliare il bisogno dell’ordinamento italiano di dotarsi di una legge che consenta di passare dall’attuale situazione nella quale queste unioni riguardano soprattutto l’ambito dell’autonomia privata – potendo giustamente parlarsi dei contratti di convivenza – a un nuovo assetto giuridico nel quale queste unioni, o almeno una parte di esse, non restino estranee alla tutela giuridica, pur mantenendo un’ampia possibilità di regolamentazione che può oscillare tra un’ampia autonomia delle pani nella configurazione della propria unione (73) e altri modelli di unioni ove prevalga l’interesse pubblico e la certezza dei rapporti giuridici (74).
Al momento non possiamo riferirci alle “unioni civili”, cioè alle unioni di convivenza non matrimoniale previste dal Legislatore dalla loro nascita alla loro fine, ma soltanto alle unioni di fatto e alle famiglie di fatto. Sulle unioni di fatto abbiamo un insieme frammentario di norme soprattutto a carattere regionale che riconoscono qualche effetto a queste situazioni. Così la normativa regionale sull’assegnazione di edilizia pubblica (75), le norme sull’indennità per i consiglieri regionali (76), la legislazione antimafia (77) ed altre (78), ma si tratta di norme eterogenee e spesso tra di loro contraddittorie.

8. Considerazioni conclusive

Le diverse leggi approvate negli Stati d’Europa mettono in dubbio che il matrimonio abbia le proprie fondamenta nel diritto naturale e trasformano il disegno di un diritto privato europeo e quello dei singoli Stati a proposito dell’istituto matrimoniale e della convivenza sul quale si è sviluppato l’Occidente per secoli (79). Viene rimessa in discussione una delle classiche formazioni sociali che era stata la base fondante di molti ordinamenti. Le mutazioni radicali dei modelli di convivenza che sono ancora in corso In Europa avvengono ad ondate o fasi successive che approfondiscono le distanze con il modello di matrimonio canonico in modo quasi sistematico, seppur non articolato. Questo processo di decadenza di tradizionali istituti giuridici portai insita la spontanea creazione di un insieme, ancora non articolato, di preoccupazioni sociali e giuridiche che danno i lineamenti del nuovo diritto di famiglia europeo e l’individuazione delle nuove cellule sociali, non più basate sulla tradizione dei modelli confessionali, ma fortemente influenzate da una nuova etica laica.
Molti dei modelli proposti – quelli più tradizionali – altro non sono che lo specchio del modello matrimoniale applicato però a un caso non previsto, alle coppie omosessuali. Altre unioni si staccano veramente da tale modello per basarsi sull’aiuto e assistenza mutua, al di là di altre considerazioni affettive che possono sorgere all’interno della coppia. E ancora presto per capire quale sia la solidità di questi nuovi istituti che pretendono di concorrere, quando non di sostituire, il matrimonio conosciuto da secoli.
Queste leggi mettono sicuramente in luce le ripercussioni della convivenza non matrimoniale su diversi settori dell’ordinamento, indipendentemente dalla loro configurazione giuridica. Oggi nessuno discute più su tale rilievo, ma soltanto sulle modalità di codesto riconoscimento. Dall’insieme delle leggi sulla convivenza non matrimoniale si evince con forza la mancanza di un modello comune in Europa. Tutte le leggi nazionali sono accomunate da attribuire rilievo alla convivenza indipendentemente dai legami giuridici che ne sono alla base.
Oggi si parla giustamente di crisi del matrimonio. Non sono, però, sicuramente queste leggi sulla convivenza non matrimoniale a mettere in crisi il concetto di matrimonio nella nostra società, bensì il progressivo svuotamento istituzionale che ha subito negli ordinamenti secolari durante il Novecento, insieme alla crisi etica che trapassa la società e la crisi delle religioni in Europa, Le nuove normative sulla convivenza non matrimoniale aprono spazi giuridici a coloro che non possono o vogliono rientrare nella legislazione matrimoniale, sottoponendoli alla luce del diritto, sia quando si offre loro la quasi omologazione al matrimonio sia quando si riconosce loro solo alcuni effetti minimali scaturenti dal rilievo della loro convivenza.
Relativamente alle coppie di conviventi costituite da persone dello stesso sesso si può continuare a considerale sostanzialmente diverse dal matrimonio, creando quindi un modello di unione civile riservato agli omosessuali e omologabile al matrimonio per salvare la differenza concettuale tra i due istituti – come nella convivenza registrata dei modelli scandinavi – o si può, nella direzione di alcune regioni spagnole. configurare le nuove “unioni civili” indipendentemente dal sesso dei
componenti e omologarle al matrimonio, mettendo questo in crisi. L’altro modello è quello dell’ordinamento olandese, che, oltre a offrire una gamma differenziata di opzioni possibili per stabilire relazioni di vita comune, ha deciso di dirompere con la tradizione giuridica precedente creando un nuovo modello di matrimonio. Meno convincenti risultano gli approfondimenti dei rapporti di convivenza sotto il profilo privatistico, come si è fatto in Francia o in Portogallo.
Alcuni parlano della necessità del ritorno al matrimonio (80) come soluzione alle incertezze che concernono lo status delle persone e il regime giuridico applicabile. Ma non c’è dubbio che la crisi dei modelli sociali solidaristici, dei servizi pubblici e dello stato sociale fanno emergere due esigenze parallele, anche se differenti: il bisogno della tutela solidaristica all’interno di rapporti interpersonali e la tutela, indipendentemente dalla differenza di genere, dei rapporti di vita comune che risponde ad esigenze di affermazione e di realizzazione individuale. Fino a quando questi bisogni continueranno a crescere, non potrà che aumentare la richiesta di differenziazione dei regimi giuridici di convivenza.


Note


51 Legge n. 135/99 de 28 Agosto que Adopta medidas de proteccào da uniao de facto; Legge n. 7/2001 de 11 de Maio que Adopta medidas de protecçao das uniòes de facto.

52 Art. 1871. 1 del Codice Civile portoghese.

53 Due posizioni contrapposte in GOMES CANOTILHO – VITAL MOREIRA, Constitucao da Repùblica Portuguesa anotada, Coimbra, 1993, p. 20; F. PEREIRA COELHO – G. DE OLIVEIRA, Curso de Direito da Familia, Coimbra, 2001, pp. 87-90. Per un dibattito in Italia sulla fondazione costituzionale della famiglia non matrimoniale R. BIN, La famiglia alla radice di un ossimoro, in “Studium iuris”, 2000, pp. 1066 ss.; MENGONI, La famiglia in una società complessa, in “Iustitia”, 1990, pp. 1 ss.

54 F. PEREIRA COELHO – G. DE OLIVEIRA, Curso de Diretto da Familia, cit., pp. 90-91.

55  J.J. ALMEIDA LOPES, O novo regime juridico da uniao de facto em Portuosi: lei n. 135/99, de 28 de Agosto, in “Revista Espanola de Derecho Canònico”, 57 f2ÒOO), pp. 227-238; ID., A uniao de facto no direIto porTugués, in “Revista Espanola de Derecho Canònico”, 50 (1993), pp. 243-250; COMISIÓN EPISCOPAL DE LA FAMILIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PORTUGUESA, Nota a propòsito do Projecto-Lei sobre o “Regime Juridico da Uniao de Facto”, 15 de abril de 1999, in “Lumen”, 60 (1999), pp. 50-54; G. CRUZ ALMEIDA, Da Uniao da facto: convivencia more uxorio em direito internacional privado, Lisboa, 1999.

56  F. PITAO, Uniao de facto no direito portuguès, Coimbra, 2000; SALTER CID, Uniao de facto e direito: indecisao ou desorientacao do legislador?, in “Economia e Sociologia”, 1994, pp. 19-84; ID. Direitos humanos e familia: quando os omosexuais querem casar, in Economia e Sociologia, 1998, pp. 189-235; A. MATOS, Uniao de facto e liberalidades, in
Revista do Notariado, 1988, pp. 365-404; H. HORSTER Does Portugal need to legislate on “de facto” unions?, in “international Journal of Law, Policy and the Family?, 13 (1999), pp. 27-4-279; S. PAIS E F. DE SOUSA, A uniao de facto e as unioes registadas de pessoas do mesmo sexo: urna anàlisi de diretto materiale conflitual, in “Rovista da Ordem dos Advogados”, 1999, pp. 693-752.

57 Per esempio, gli artt. 90. l.a ed 76, 1.della legge di Regime do Arrendamento Urbano (RAU),

58  Per una prima bibliografia sul fenomeno in Spagna si possono consultare, M. MARTIN CASALS, informe de Derecho comparado sobre la regulación de la pareja de hecho, in “Anuario de Dcrecho Civil”, 48 (1995), pp. 1709-1808; C. VILLASAGRA ALCAILDE (a cura di), El Derecho europeo ante la pareja de hecbo, Barcelona, 1996; M. D. CERVILLA GARZÓN, Las uniones de hecho de parejas homosexuales: breves reflexiones sobre su posible admision en nuestro Derecho, in Las uniones de hecho,Cadiz, 1995, pp. 89-96; M. TORRERO MUNOZ, La jurisprudencia del Trihunal Supremo y del Trihunal Constitucional ante las uniones de hecho, in “Revista General de Derecho”, 1998, pp. 625-642; M. VALPUESTA FERNÀNDEZ, La institucionalización juridica de la pareja de hecho. Registro de parejas de
hecho, in Las uniones de hecho, Càdìz, 1995, pp. 47-66; J .L. MERINO Y HERNÀNDEZ, Manual de parejas estables no casadas, Zaragoza, 1999; V. ZAMBRANO, Parejas no casadas e tutela del convivente: l’esperienza spagnola e la Llei catalana 10/1998, in B. D’USSEAX – A. D’ANGELO, Matrimonio, matrimonii, cit,, pp. 393 ss.

59 L. DIEZ-PICAZO – A. GULLON, Sistema de derecho civil, Madrid, 2001, vol. 1, pp. 69-94,

60 Cf. A. CASTRO JOVER, El derecho eclesiàstico autunamico en Espana, in G. CIMBALO, Europa delle regioni e confessioni religiose; leggi e provvedimenti regionali di interesse ecclesiastico in Italia e Spagna, Torino, 2001, pp. 1-41.

61 Ley i 0/1998 de 15 de julio de uniones estables de pareja.
62 Ley aragonesa 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.
63 Ley foral 6/2000 de 3 de julio para la igualdad juridica de las parejas estables.
64 Ley valenciana I/2001 de 6 de abrilpor la que se regulan las uniones de hecho.
65 Ley balear 18/2001, de 19 de diciemhre, de parejas estables.
66 Ley i 1/2001 de la Comunidad Autònoma de Madrid, de 19 de diciemhre, de uniones de hecho.
67  Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de parejas estables.
68 Ley andalusa 5/2002, de 16 de diciernbre de Parejas de Hecho.

69 F. JAURENA i SALAS, La liei d’unions estables de parella a través del Dret civil catlà i constitucional: manual d’us, Barcelona, 2000; C. VILLASAGRASA ALCAIDE, La union estable homosexual, in El Codi de Familia i la Llei d’Unions Estables de Parella (Aproximaciones doctrinales a las leyes 9/1998 y 10/1998, del Parlament de Catalunya), Barcelona, 2000, pp. 425-433.

70 E. BROTO ALONSO, Nueva legislación catalana sobre derecho de familia. Analisis de la ley 10/98 de uniones  estables depareja, in A. CASTRO JOVER, Derecho de familia y libertad de conciencia en los paises de la Uniòn Europea y el derecho comparado. Actas del IX Congreso Internadonal de Derecho Eclesiastico del Estado, Bilbao, 2001, pp. 343-344.

71 J.M. GONZALEZ DEI. VALLE, Mis perplejidades sobre el matrimonio, in Escritos en honor de Javier Hervada, Pamplona, 1999, p. 553.

72 Tra le diverse proposte per disciplinare la convivenza non matrimoniale si possono citare: Proposta di legge Camera n. 2870, presentato il 11 dicembre 1996; Disegno di legge Senato n. 2725, presentato il 30 luglio 1997; Disegno di legge Senato n. 1951, presentato il 23 gennaio 2003.

73 Cf. P.TATCHELL, New Rights for Unmarried Partners, in “New Law Journal”, 1999, pp. 1451 ss.; M, FPANZONI, I contratti fra conviventi “more uxorio”, in “Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile”, 1994, p. 737.

74 Su questa tensione nel diritto di famiglia tra il modello rigido dello status e la natura dinamica del contratto, cfr. E. ROPPO, il contratto, in G. IUDICA-P. ZATTI, Trattato di diritto privato, Milano, 2001, pp. 60 ss.; anche H. S. MAINE, Dallo “status” al contratto, in S. RODOTÀ, Il diritto privato nella società moderna, Bologna, 1971, pp. 211 ss.

75 Art, 2 L. R, Campania: Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; L, R. 18 del 2-07-1997; art. 2 L, R. Emilia-Romagna: Modifiche e integrazioni alla L. R. 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla L. R. 2
dicembre 1988, n. 50, e ulteriori modificazioni L. R. 13 del 16-03-1995; art. 11 L. R. Lazio: Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica L. R. 12 del 6-OS-1999; art. 2 L. R. Puglia: Legge sulle Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica L. R. 54 del 20-12-1984; art. 2,3 L. R. n. 28 del 4-05-1990L. R. Lombardia: Modificazioni ed integrazioni alla L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni concernente “Disciplina dell’ assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; art. 7 L. R. n. 32 del 25-11-1996 L. R. Calabria: Disciplina per l’assegnazione e la
determinazioni: dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; art. 1 L. R. n. .56 del 10-07-1998 L. R. Abruzzo: Disposizioni correttive della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, recante norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e per la determinazione dei relativi canoni di locazione; ari. 2 L. R. n. 18 del 2-07-1997 L. R. Campania: Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; arr. 6 L. R. n. 10 del 3-03-1994 L. R. Liguria: Norme per l’edilizia residenziale pubblica; art. 2 L. R. n. 12 del 4-08-1998 L. R, Molise; Nuove norme per rassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni; art. 3.1 L. R. n. 22 del 3-09-2001 L. R. Piemonte: Ulteriori modifiche alla legge regionale 2S marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull’ordinamento contabile della Regione Piemonte; art. 2 L. R. n. 12 del 7-05-1990 L. R. Marche: Modifica alla Legge Regionale concernente: “Norrne in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” riapprovata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31-1-1990, n. 209; art. 5 L.R. n. 96 del 20-12-1996 L.R. Toscana: Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; art. 4.5 L. R. n. 33 del 23-12-1997 L. R. Umbria: Disciplina per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; art. 5.1 L. R. n. 39 del 4-09-1995 L, R- Valle D’Aosta: formativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; art. 2. g L. R. n. 60 del 12-12-1984 L. R. Veneto: Disciplina per l’assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; art. 34.4 Legge Provinciale n. 8 del 10-08-2001 Provincia di Bolz.ano: Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata” e altre disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata.

76 Art. 3 L. R. Lazio: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, recante disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali. L. R. 3 del 9-01-1996; artt. 16-17 I.. R. Friuli- Venezia Giulia: Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2. L.R. 38 del 13-09-1995.

77 Artt. 2 e 4 L. R, n. 20 del 13-09-1999 L. R. Sicilia: Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

78 Art. 21 L. R. Emilia-Romagna: Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla regione I.. R. 7 del 7-02-1993; art. 60 I.. R. Friuli-Venezia Giulia: Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate. L. R. 13 del 9-11- 1998.

79 S. FERRARI, Diritto di famiglia e libertà di coscienza. Problemi italiani e prospettive europee, in Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo, vol. II, Milano, 2002, pp. 935-958.

80 R. NAVARRO-VALLS, El retorno del matrimonio, in Anales de la Real Accademia de Jurisprudencia y Legislación, 1999, pp. 161 ss.