PENA

PENA (gr. *) è la privazione d'un bene che la creatura ragionevole subisce involontariamente per una colpa propria. La pena è dunque un male (malum poenae), che deriva da un altro male (malum culpae). Sebbene il male (v. questa voce), come difetto di bene, segua naturalmente la sorte di ogni ente finito, tuttavia sappiamo per rivelazione che Dio aveva creato l'uomo in uno stato tale che, se egli non avesse peccato non avrebbe sofferto alcun male. In seguito alla colpa originale il male ha invaso il mondo sotto forma di peccato e di pena.

La pena si divide in concomitante e inflitta: la prima deriva naturalmente dalla colpa e l'accompagna, come per es. il rimorso o la perdita dell'onore; la seconda è imposta dal giudice (Dio o uomo) in rapporto alla colpevolezza. Inoltre la pena inflitta può essere medicinale o vendicativa, secondo che il giudice minaccia d'infliggerla (pena comminata) per trattenere l'uomo dalla colpa, o realmente la infligge dopo la colpa, per ristabilire l'ordine violato. Sul terreno teologico la pena inflitta da Dio a chi muore ostinato nella colpa grave si divide in pena del danno (= perdita di Dio) e pena del senso (= sofferenza positiva inflitta da Dio). A questo proposito v. Inferno, Dannato. La giustizia vieta la pena inflitta per una colpa non volontaria di volontà propria: perciò i bambini morti senza battesimo sono privati della visione beatifica (pena del danno), ma non saranno positivamente castigati come i demoni e gli adulti dannati (pena del senso). Sul terreno giuridico la pena è in rapporto al delitto, che il CIC definisce (c. 2195): «una violazione esterna e moralmente imputabile della legge munita di sanzione canonica almeno indeterminata». La sanzione penale appartiene al potere coercitivo proprio d'una perfetta società qual è la Chiesa. Le pene stabilite dalla Chiesa sono molteplici e tutte ispirate principalmente al bene dello stesso delinquente e al bene comune della famiglia cristiana. Nell'antica disciplina c'erano anche le pene corporali, oggi prevale la pena spirituale. Tre sono le categorie delle pene ecclesiastiche:
 1) Pene medicinali o censure inflitte specialmente contro i contumaci allo scopo di determinarne la resipiscenza. Le censure sono: a) la scomunica, con cui si separa un colpevole (di colpa sempre esterna) dalla comunione dei fedeli; b) l'interdetto che s'infligge alle persone e ai luoghi e che importa privazione di qualche Sacramento o in genere di qualche cosa Sacra; c) la sospensione che s'infligge solo ai chierici e importa privazione dell'ufficio o del beneficio.
 2) Pene vendicative inflitte a scopo espiatorio: p. es. la privazione della sepoltura ecclesiastica, la deposizione o la degradazione di un sacerdote.
 3) Rimedi penali e penitenze come il monito, la vigilanza, la recitazione di certe preghiere, gli esercizi spirituali.