Le dichiarazioni dottrinali delle Conferenze Episcopali

La Congregazione per i Vescovi offre alle Conferenze alcune indicazioni riguardo l’oggetto e la procedura per l’approvazione delle dichiarazioni dottrinali aventi valore di magistero autentico, oltre che la composizione ed il funzionamento delle singole Conferenze Episcopali. L’importanza del testo è dovuta anche alle conseguenze in materia di autorevolezza dei testi dottrinali delle Conferenze Episcopali

Applicazioni del motu proprio Apostolos suos


Circa le dichiarazioni dottrinali, la composizione ed il funzionamento


 


Lettera della Congregazione per i Vescovi, ai Presidenti delle Conferenze Episcopali


 


Sollecitata da diverse Conferenze Episcopali a fornire elementi utili alla revisione dei loro Statuti, la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli offrono ai Presidenti delle Conferenze alcune indicazioni in una Lettera, a firma del Cardinale Lucas Moreira Neves, Prefetto della Congregazione per i Vescovi. Esse riguardano in modo particolare l’oggetto e la procedura per l’approvazione delle dichiarazioni dottrinali aventi valore di magistero autentico, oltre che la composizione ed il funzionamento delle singole Conferenze Episcopali. L’importanza del testo è dovuta anche alle conseguenze in materia di autorevolezza dei testi dottrinali delle Conferenze Episcopali.


 



Eminenza, Eccellenza,


La Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli sono state sollecitate da diverse Conferenze Episcopali dei loro rispettivi territori a fornire elementi utili alla revisione dei loro Statuti, richiesta dal Motu Proprio «Apostolos Suos» (A.S.) del 21 maggio 1998, sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze Episcopali, (cfr art. 4, norme complementari). Dette Congregazioni, dopo uno studio approfondito – con la collaborazione della Segreteria di Stato, delle Congregazioni per la Dottrina della Fede e per le Chiese Orientali ed il Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi -, in spirito di fraterno servizio, offrono a tal fine le seguenti indicazioni. Esse riguardano soprattutto l’oggetto e la procedura per l’approvazione delle dichiarazioni dottrinali aventi valore di magistero autentico, ma si riferiscono anche ad altre questioni circa la composizione delle Conferenze Episcopali ed il loro funzionamento.


1. Circa le dichiarazioni dottrinali delle Conferenze Episcopali, possono essere sottoposte a votazione quelle dichiarazioni nelle quali i Vescovi, riuniti in Conferenza, ritengono di «affrontare nuove questioni e far sì che il messaggio di Cristo illumini e guidi le coscienze degli uomini per dare soluzioni ai nuovi problemi che sorgono con i mutamenti sociali» (A.S., 22). Tali dichiarazioni, se debitamente approvate, costituiscono «Magistero autentico». I Vescovi, nell’esercizio del loro ministero congiunto, considerando che la dottrina della Chiesa è un bene di tutto il popolo di Dio e vincolo della sua comunione, «curano soprattutto di seguire il Magistero della Chiesa universale e di farlo opportunamente giungere al popolo loro affidato» (A.S. 21). Alla luce, quindi, del Motu Proprio «Ad tuendam Fidem» (18 maggio 1998, nn. 2-3), possono essere ribadite, ma non essere sottoposte a votazione né le dichiarazioni dottrinali o parti di esse che riguardano «tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario ed universale, propone a credere come divinamente rivelato»; né «le verità circa la dottrina che riguarda la fede ed i costumi, proposte dalla Chiesa in modo definitivo»; né «gli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio Episcopale propongono quando esercitano il loro Magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo».


2. Atteso che la natura delle dichiarazioni dottrinali delle Conferenze Episcopali è essenzialmente diversa dai decreti generali delle stesse Conferenze, dal punto di vista redazionale è bene che alle dichiarazioni dottrinali sia riservato un apposito articolo degli Statuti ed ai decreti generali un altro, anche perché la procedura per l’approvazione dei decreti generali (cfr C.I.C. can. 455 § 2) è diversa da quella per l’approvazione delle dichiarazioni dottrinali.


3. Riguardo a quest’ultima, a norma di A.S. 22, si propone la seguente formulazione che potrà essere inserita dalle singole Conferenze Episcopali nei propri Statuti: «Le dichiarazioni dottrinali della Conferenza, perché possano costituire un magistero autentico ed essere pubblicate a nome


della Conferenza stessa, devono essere approvate in Assemblea Plenaria o con il voto unanime dei membri Vescovi o con la maggioranza di almeno due terzi dei Vescovi aventi voto deliberativo; in quest’ultimo caso, però, alla promulgazione deve precedere la ‘recognitio’ della Santa Sede».


4. La competenza a concedere la «recognitio» della Santa Sede alle dichiarazioni dottrinali della Conferenza Episcopale è rispettivamente della Congregazione per i Vescovi e della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli a seconda dell’ambito territoriale delle medesime. Pertanto, i testi delle dichiarazioni autentiche dovranno essere inviati ai menzionati Dicasteri i quali provvederanno a concedere la «recognitio», dopo aver consultato la Congregazione per la Dottrina della Fede e il Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi. Nel caso di Conferenze Episcopali i cui Statuti prevedono la presenza – come membri con voto deliberativo – di Vescovi orientali, il Dicastero competente a rilasciare la «recognitio» sentirà il parere anche della Congregazione per le Chiese Orientali.


5. La disciplina universale vigente e la normativa specifica per le dichiarazioni dottrinali (A.S., 22), non prevedono che gli atti magisteriali e gli atti legislativi possano essere posti da più Conferenze con una loro azione congiunta o dalle riunioni internazionali di esse. Quindi l’atto magisteriale, per essere considerato autentico, sia posto dalle singole Conferenze Episcopali. Nell’eventualità che si ritenesse necessaria un’azione «in solidum» di più Conferenze, essa dovrebbe essere autorizzata dalla Santa Sede, che nei singoli casi indicherà le necessarie norme da osservare.


6. Data la natura propria della Conferenza Episcopale, un membro della medesima non potrebbe delegare ad altri le sue funzioni (cfr A.S., 17). Tuttavia, considerato che diverse Conferenze sono formate da un numero ristretto di membri, negli Statuti si può prevedere, come eccezione a tale disposizione, la delegabilità a favore di un Vescovo membro della Conferenza, oppure del Vicario Generale della diocesi, ma solo perché riporti il pensiero del delegante. Cioè, il delegato non ha diritto a votare a nome del delegante sia quando si tratta di norme vincolanti a carattere legislativo sia nel caso di dichiarazioni dottrinali.


7. Quando il Presidente e il Vice-Presidente della Conferenza Episcopale, che sono scelti tra i Vescovi diocesani (A.S., 17), cessano dall’ufficio di Vescovo diocesano, decadono anche da Presidente e da Vice Presidente della Conferenza Episcopale dal giorno della pubblicazione dell’accettazione di tale rinuncia da parte del Romano Pontefice.


8. Il Motu Proprio A.S., al n. 18, invita ad evitare la burocratizzazione degli uffici della Conferenza. A questo proposito si raccomanda di non riprodurre a livello di Conferenze l’organizzazione prevista dalla legislazione universale per le Curie e gli Organismi diocesani, dove tutti i membri del popolo di Dio, tenuto conto della propria condizione ecclesiale, possono e devono cooperare al compimento della missione della Chiesa.


9. Le Commissioni permanenti della Conferenza Episcopale o quelle costituite «ad hoc» (A.S. 18) e denominate «episcopali», siano formate da membri Vescovi o da coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr C.I.C. can. 381 § 2). Qualora il numero dei Vescovi che formano la Conferenza fosse insufficiente per costituire tali commissioni, si possono prevedere altri organismi (Consulte, Consigli…) presieduti da un Vescovo e formati da presbiteri, consacrati e laici; tali organismi non potranno essere chiamati «episcopali».


10. Si auspica che vengano ridotti i documenti emanati dalle Commissioni episcopali sia per evitarne l’eccessiva proliferazione sia per la difficoltà, riscontrata da molte parti, di stabilirne il grado di autorevolezza.


11. Sarebbe bene che, come indicato dal numero 17 del Motu Proprio e dalle Norme «In vita ecclesiae de episcopis ab officio cessantibus» emanate il 31 ottobre 1988 dalla Congregazione per i Vescovi, le Conferenze valorizzino la presenza dei Vescovi emeriti, riconoscendo loro il voto consultivo in seno all’Assemblea episcopale, facendoli partecipare a talune Commissioni di studio, tenendo conto soprattutto della loro esperienza pastorale e della loro competenza.


12. Coloro che non sono membri della Conferenza Episcopale potranno, in via eccezionale ed in casi particolari, intervenire ad alcune sedute dell’Assemblea Plenaria della Conferenza o delle sue Commissioni soltanto con un voto consultivo (cfr Interpretazione autentica della «Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis», del 1970 – AAS, 62, 1970, pag. 793).


In conclusione, vorrei auspicare che al più presto codesta Conferenza Episcopale vorrà rivedere i propri Statuti, accogliendo le indicazioni e i suggerimenti presentati qui sopra, per un più proficuo svolgimento delle sue attività.


Formulo, pertanto, a Lei e all’Assemblea dei Vescovi i migliori auguri per un fecondo lavoro a servizio delle Chiese particolari e mi confermo, con sentimenti di fraterno ossequio di Vostra Eminenza – Eccellenza dev.mo nel Signore


+ LUCAS Card. MOREIRA NEVES


Prefetto



L’OSSERVATORE ROMANO Domenica 20 Giugno 1999