La scomunica ai lefebvriani?

Pontificio consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi: dal punto di vista pastorale sembrerebbe anche opportuno raccomandare ulteriormente ai sacri pastori tutte le norme del Motu proprio Ecclesia Dei con le quali la sollecitudine del Vicario di Cristo stimolava al dialogo e a porre i mezzi soprannaturali e umani necessari per facilitare il ritorno dei lefebvriani alla piena comunione ecclesiale

Pontificio consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi


Allegato al Prot. N. 5233/96


NOTA
sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo Marcel Lefebvre


 


1. Dal Motu proprio Ecclesia Dei del 2 luglio 1988 e dal Decreto Dominus Marcellus Lefebvre della Congregazione per i vescovi, del 1° luglio 1988, appare innanzitutto che lo scisma di mons. Lefebvre è stato dichiarato in relazione immediata con le ordinazioni episcopali compiute il 30 giugno 1988 senza mandato pontificio (cfr. can. 1382 CIC). Tuttavia appare anche chiaramente dai predetti documenti che tale gravissimo atto di disobbedienza ha costituito la consumazione di una progressiva situazione globale d’indole scismatica.


 


2. In effetti, il n. 4 del motu proprio spiega quale sia stata la “radice dottrinale di questo atto scismatico” e il n. 5c ammonisce che una “adesione formale allo scisma” (dovendosi intendere per tale “il movimento dell’arcivescovo Lefebvre”) comporterebbe la scomunica stabilita dal diritto universale della Chiesa (can. 1364 § 1 CIC). Anche il decreto della Congregazione dei vescovi fa esplicito riferimento alla “natura scismatica” delle predette ordinazioni episcopali e ricorda la gravissima pena di scomunica che comporterebbe l’adesione “allo scisma di mons. Lefebvre“.


 


3. Purtroppo, l’atto scismatico che ha originato il motu proprio e il decreto non ha fatto altro che portare a termine, e in modo particolarmente visibile e inequivoco – con un gravissimo atto formale di disobbedienza al Romano Pontefice – un processo di allontanamento dalla communio hierarchica. Finché non vi siano cambiamenti che conducano al ristabilimento di questa necessaria communio, tutto il movimento lefebvriano è da ritenersi scismatico, esistendo al riguardo una formale dichiarazione della suprema autorità.


 


4. Non si può fornire alcun giudizio sulle argomentazioni della discussa tesi del Murray perché non è nota, e i due articoli che ne accennano appaiono confusi. Comunque non può essere ragionevolmente messa in dubbio la validità delle scomuniche dei vescovi dichiarata nel motu proprio e nel decreto. In particolare non sembra che si possa trovare, quanto all’imputabilità della pena, qualche circostanza esimente o attenuante (cfr. can. 1323-1324 CIC). Quanto allo stato di necessità in cui mons. Lefebvre pensasse di trovarsi, va tenuto presente che tale stato deve verificarsi oggettivamente, e che non si dà mai una necessità di ordinare vescovi contro la volontà del Romano Pontefice, capo del Collegio dei vescovi. Ciò infatti significherebbe la possibilità di “servire” la Chiesa mediante un attentato contro la sua unità in materia connessa con i fondamenti stessi di questa unità.


 


5. Come dichiara il motu proprio n. 5c, la scomunica latae sententiae per scisma riguarda coloro che “aderiscono formalmente” a detto movimento scismatico. Anche se la questione sull’esatta portata della nozione “adesione formale allo scisma” andrebbe posta alla competente Congregazione per la dottrina della fede, sembra a questo pontificio consiglio che tale adesione debba implicare due elementi complementari:


 


a) uno di natura interna, consistente nel condividere liberamente e coscientemente la sostanza dello scisma, ossia nell’optare in tal modo per i seguaci di Lefebvre che si metta tale opzione al di sopra dell’obbedienza al Papa (alla radice di questo atteggiamento vi saranno abitualmente posizioni contrarie al magistero della Chiesa);


 


b) un altro d’indole esterna, consistente nell’esteriorizzazione di quell’opzione, il cui segno più manifesto sarà la partecipazione esclusiva agli atti “ecclesiali” lefebvriani, senza prendere parte agli atti della Chiesa cattolica (si tratta comunque di un segno non univoco, poiché c’è la possibilità che qualche fedele prenda parte alle funzioni liturgiche dei seguaci di Lefebvre senza condividere però il loro spirito scismatico).


 


6. Nel caso dei diaconi e dei sacerdoti lefebvriani sembra indubbio che la loro attività ministeriale nell’ambito del movimento scismatico è un segno più che evidente del fatto che si danno i due requisiti di cui sopra (n. 5) e che vi è quindi una adesione formale.


 


7. Nel caso invece dei fedeli è ovvio che non è sufficiente, perché si possa parlare di adesione formale al movimento, una partecipazione occasionale ad atti liturgici o attività del movimento lefebvriano, fatta senza far proprio l’atteggiamento di disunione dottrinale e disciplinare di tale movimento. Nella pratica pastorale può risultare più difficile giudicare la loro situazione. Occorre tener conto soprattutto dell’intenzione della persona, e della traduzione in atti di tale disposizione interiore. Le varie situazioni vanno perciò giudicate caso per caso, nelle sedi competenti di foro esterno e foro interno.


 


8. Comunque sarà sempre necessario distinguere la questione morale sull’esistenza o meno del peccato di scisma dalla questione giuridico-penale sull’esistenza del delitto di scisma e la sua conseguente sanzione. A quest’ultimo vanno applicate le disposizioni del Libro VI del CIC (anche i can. 1323-1324).


 


9. Non sembra consigliabile formalizzare di più (ma bisognerebbe interpellare in merito il dicastero competente: cfr. Costituzione Pastor bonus, n. 52) i requisiti per il delitto di scisma. Si rischierebbe forse di creare più problemi mediante un irrigidimento normativo di tipo penale, che non colga bene tutti i casi: lasciando fuori casi di scisma sostanziale, o contemplando comportamenti esterni che non sono sempre soggettivamente scismatici.


 


10. Sempre dal punto di vista pastorale sembrerebbe anche opportuno raccomandare ulteriormente ai sacri pastori tutte le norme del Motu proprio Ecclesia Dei con le quali la sollecitudine del Vicario di Cristo stimolava al dialogo e a porre i mezzi soprannaturali e umani necessari per facilitare il ritorno dei lefebvriani alla piena comunione ecclesiale.


 


Città del Vaticano, 24 agosto 1996


in “CommunicationesPontificium Consilium de legum textibus interpretandis, 1997, pp. 241-243