La Penitenza

Il sacramento della confessione o della riconciliazione con Dio

1485 La sera di Pasqua, il Signore Gesù si mostrò ai suoi Apostoli e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi” ( Gv 20,22-23 ).


1486 Il perdono dei peccati commessi dopo il Battesimo è accordato mediante un sacramento apposito chiamato sacramento della conversione, della confessione, della penitenza o della riconciliazione.


1487 Colui che pecca ferisce l’onore di Dio e il suo amore, la propria dignità di uomo chiamato ad essere figlio di Dio e la salute spirituale della Chiesa di cui ogni cristiano deve essere una pietra viva.


1488 Agli occhi della fede, nessun male è più grave del peccato, e niente ha conseguenze peggiori per gli stessi peccatori, per la Chiesa e per il mondo intero.


1489 Ritornare alla comunione con Dio dopo averla perduta a causa del peccato, è un movimento nato dalla grazia di Dio ricco di misericordia e sollecito per la salvezza degli uomini. Bisogna chiedere questo dono prezioso per sé come per gli altri.


1490 Il cammino di ritorno a Dio, chiamato conversione e pentimento, implica un dolore e una repulsione per i peccati commessi, e il fermo proposito di non peccare più in avvenire. La conversione riguarda dunque il passato e il futuro; essa si nutre della speranza nella misericordia divina.


1491 Il sacramento della Penitenza è costituito dall’insieme dei tre atti compiuti dal penitente, e dall’assoluzione da parte del sacerdote. Gli atti del penitente sono: il pentimento, la confessione o manifestazione dei peccati al sacerdote e il proposito di compiere la soddisfazione e le opere di soddisfazione.


1492 Il pentimento (chiamato anche contrizione) deve essere ispirato da motivi dettati dalla fede. Se il pentimento nasce dall’amore di carità verso Dio, lo si dice “perfetto”; se è fondato su altri motivi, lo si chiama “imperfetto”.


1493 Colui che vuole ottenere la riconciliazione con Dio e con la Chiesa, deve confessare al sacerdote tutti i peccati gravi che ancora non ha confessato e di cui si ricorda dopo aver accuratamente esaminato la propria coscienza. Sebbene non sia in sé necessaria, la confessione delle colpe veniali è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa.


1494 Il confessore propone al penitente il compimento di certi atti di “soddisfazione” o di “penitenza”, al fine di riparare il danno causato dal peccato e ristabilire gli atteggiamenti consoni al discepolo di Cristo.


1495 Soltanto i sacerdoti che hanno ricevuto dall’autorità della Chiesa la facoltà di assolvere possono perdonare i peccati nel nome di Cristo.


1496 Gli effetti spirituali del sacramento della Penitenza sono: – la riconciliazione con Dio mediante la quale il penitente ricupera la grazia; – la riconciliazione con la Chiesa; – la remissione della pena eterna meritata a causa dei peccati mortali; – la remissione, almeno in parte, delle pene temporali, conseguenze del peccato; – la pace e la serenità della coscienza, e la consolazione spirituale; – l’accrescimento delle forze spirituali per il combattimento cristiano.


1497 La confessione individuale e completa dei peccati gravi seguita dall’assoluzione rimane l’unico mezzo ordinario per la riconciliazione con Dio e con la Chiesa.


1498 Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per se stessi, e anche per le anime del Purgatorio, la remissione delle pene temporali, conseguenze dei peccati.


(Sintesi, dal Catechismo della Chiesa Cattolica)