«EX OPERE OPERATO»

"Cardinale Pietro Parente; Mons. Antonio Piolanti; Mons. Salvatore Garofalo: Voci selezionate dal Dizionario di Teologia Dogmatica. «EX OPERE OPERATO»: il Concilio di Trento nel canone 8 della sessione VII ha definito «se alcuno dirà che i Sacramenti della Nuova Legge non conferiscono la grazia ex opere operato, sia scomunicato» (DB, 851).

Il termine «ex opere operato» e quello opposto «ex opere operantis» sono stati per la prima volta usati da Pietro di Poitiers (+1205) e molto prima del Conc. Tridentino ebbero nell\’uso scolastico un sign­ficato preciso e determinato; infatti 1\’«opus operatum», secondo l\’uso teologico, significa l\’atto obbiettivo, considerato in se stesso, indipendentemente dal valore morale che gli può derivare da parte di colui che agisce, mentre 1\’«opus operantis» è l\’atto soggettivamente considerato in quanto ha un valore morale che gli proviene dalla persona operante. Applicato alla sacramentaria, 1\’«opus operatum» non è altro che il segno sensibile validamente posto, ossia il rito esterno costituito di materia e di forma (v. questa voce) amministrato secondo l\’istituzione di Cristo; 1\’«opus operantis», al contrario, è l\’atto del ministro o del soggetto in quanto hanno un valore morale o meritorio. Ora essendo la causalità «ex opere operato» opposta a quella «ex opere operantis» affermare la prima è lo stesso che negare la seconda. Dunque i Padri tridentini, dicendo che i sacramenti producono la grazia «ex opere operato», insegnarono che la grazia del sacramento viene causata dal rito sacramentale validamente posto e non dagli atti meritori del ministro e del soggetto. Così con breve formola eliminarono il principio luterano, che stabiliva essere la fede fiduciale (opus operantis!) causa della grazia e non il sacramento, e consacrarono la dottrina cattolica già formulata da S Agostino: «Non per i meriti del ministro né per quelli del suscipiente ha valore il battesimo ma in forza di una santità propria, comunicatagli da Colui che l\’istituì» (Contra Cresconium, L IV. c. 19). (Vedi Causalità dei sacramenti)