DOVERI CONNESSI CON LA VERACITA’ (38)

…I DOVERI CONNESSI CON LA GIUSTIZIA E LE ALTRE VIRTÙ CARDINALI. LA VERACITÀ. La veracità come virtù speciale. La restrizione mentale. La menzogna. Pubblicità e propaganda. Il segreto. LA FEDELTÀ. LA GRATITUDINE. Vizi che si oppongono alla gratitudine….

Trattato di Teologia morale


PARTE III


I DOVERI DELL’UOMO NEI SUOI RAPPORTI CON IL PROSSIMO


4. DIRITTI E DOVERI SOCIALI


B) I DOVERI CONNESSI CON LA GIUSTIZIA E LE ALTRE VIRTÙ CARDINALI



II.   LA VERACITÀ



1. La veracità come virtù speciale (364).


La veracità, come virtù speciale, distinta dalla giustizia e perciò designata con nome proprio, tende ad un bene speciale, che consiste nella conformità dei nostri atti esteriori con le intenzioni interne, di cui sono il segno.


Identica quasi a questa virtù è la semplicità, in quanto si oppone al vizio della doppiezza. La doppiezza si verifica quando l’uomo ha in cuore una cosa e ne manifesta esteriormente un’altra. La veracità non consiste nel manifestare tutto ciò che l’uomo sa, che pensa o che è questo non sarebbe bene, talvolta può essere peccato. Ci sono infatti delle cose, dei pensieri che dobbiamo tenere segreti per non offendere altre virtù. Può trattarsi di cose che riguardano il nostro prossimo, che ha avuto fiducia in noi; può trattarsi di cose nostre; anche qui non è bene che tutti sappiano tutto a nostro riguardo. Nessun del resto aspetta da noi, che noi gli manifestiamo tutto. La virtù consiste nel far sì che ciò che l’uomo di fatto manifesta di se stesso, per mezzo di opere, parole ed anche per mezzo del suo tacere, sia vero e non falso (365). La veracità è una virtù di grande interesse sociale.


La natura umana nobilitata e contraddistinta dal dono singolare dell’intelligenza, sente profonda in sé la tendenza alla verità, tendenza che al tempo stesso è un dovere supremo. Vivendo insieme con altri in comunione di vita è indispensabile un clima di mutua fiducia, che deve basarsi su un minimo di sincerità nei rapporti sociali (366).


La società umana si regge infatti attraverso la comunicazione delle idee e dei sentimenti dei singoli individui che la compongono. Questi reciproci rapporti devono quindi necessariamente avere come loro base, affinché la società possa esistere e convalidarsi, una radicale fiducia nei mezzi di comunicazione del pensiero degli uomini.


In questo senso la verità, la quale, in quanto virtù morale, è detta veracità, è parte potenziale della virtù della giustizia.


L’ossequio dovuto alla verità esclude evidentemente la menzogna, non il silenzio; anzi, spesso come si è detto, è virtù il saper tacere.


Ci sono due formulazioni del dovere di essere veraci ed è bene attendervi, per non incorrere in curiosi equivoci, che complicano il nostro problema.


La morale cattolica riconosce ed inculca “il dovere di dire il vero”.


Ora esiste un dovere di scoprire e manifestare la verità e un dovere di non dire bugie. Il primo è un dovere ” affermativo “, il secondo è ” negativo “.


I doveri affermativi sono di regola e per sé sempre obbligatori; però in casi particolari sono o no obbligatori, secondo le circostanze (Obligant semper, sed non pro semper).


I doveri negativi sono invece sempre ed in ogni circostanza obbligatori (obligant semper et pro semper). Quindi non si potrà mai mentire, mentre il dovere di manifestare la verità deve adempiersi con discrezione e con prudente discernimento. Ci sono infatti dei casi in cui indubbiamente si ha il dovere di dire la verità, ma non mancano anche casi nei quali esiste invece il dovere di serbare il segreto, di celare la verità e si danno anche dei casi nei quali si ha il diritto di non dare agli altri informazioni sul vero stato di una cosa.


Tutto ciò è evidente, quindi ci deve essere un mezzo per poterlo fare: per alcuni è la ” bugia ufficiosa “, per altri la ” restrizione mentale “.


Tale non è la risposta menzognera, perché la menzogna è sempre illecita; non è la risposta del tutto veritiera, perché, svelandolo, non difende il segreto. Saranno quindi o risposte evasive, o certe espressioni in se false, ma convenzionali o restrizioni mentali.



2. La restrizione mentale.


Consiste nell’atto interno della mente, per cui chi risponde cambia dentro di sé, modificandolo, il significato che la sua risposta esterna di per sé offre a chi l’ascolta. La risposta assume un doppio significato: quello che risulta dalle parole e dalle circostanze in cui è pronunziata; e quello che risulta anche dalla modificazione inseritavi a causa della riserva mentale.


La restrizione mentale in senso stretto si ha, quando della modificazione che la riserva mentale induce nelle parole della risposta, non risultano tracce esterne rivelatrici (né nella sua struttura grammaticale o sintetica del discorso, né nelle circostanze in cui è pronunziata). Se invece alcune tracce risultano, così che la risposta assume un significato anche esteriormente equivoco, si ha la restrizione mentale in senso largo. In base a tale distinzione, quando il S. Uffizio condannò una forma di restrizione mentale (367) si ritenne condannata solo quella in senso stretto, mentre quella in senso largo, continuo e continua a sostenersi quale mezzo lecito di celare il proprio pensiero, nonostante alcuni contrasti.


Si può però solo usare nei casi urgenti ed è da evitarsi l’uso troppo frequente che porterebbe a scuotere la fiducia nella parola altrui. Ma non si può condannare, non essendo causa, ma occasione dell’eventuale inganno altrui. Non partecipa quindi dell’intrinseca illiceità della menzogna, non essendovi contrasto tra il pensiero di chi parla e l’espressione con la quale lo manifesta. D’altra parte occorre che ci siano mezzi leciti e validi a celare i propri pensieri nei casi di necessità. Per altri questi mezzi non sono le restrizioni mentali o almeno non solo le restrizioni mentali. Ma qui occorre premettere prima che cosa è la vera violazione della virtù della veracità, per poi determinare a che cosa non convenga una tale qualifica.



3. La menzogna.


Il vizio contrario alla virtù della veracità, la quale consiste nella conformità tra la nostra mente e i segni con cui vogliamo manifestare ad altri qualcosa, è la menzogna, vizio di per sé condannabile e condannato anche nelle sue forme più lievi, pur se non costituisca violazione di altri doveri che quello della veracità (368). La facile formazione dell’abitudine di mentire avvilisce l’uomo e lo svia dal retto cammino.


La menzogna, in quanto è il vizio opposto alla virtù della veracità, consiste nel parlare in contrasto con il proprio pensiero (locutio contra mentem). Può essere: materiale, quando si dice una cosa falsa come tale, mentre è creduta per vera; formale, quando si dice una cosa che si crede falsa ed è contraria al proprio pensiero. La menzogna formale può essere: scherzosa, se ha di mira lo scherzo (quod dicitur joco); officiosa, se ha per scopo rendere un servizio ad altri, detta cioè a scopi professionali ( mendacium quod fit pro salute vel commodo alicuius); dannosa, se tende a pregiudicare il prossimo (quo ex malignitate procedit et animi duplicitate, causa decipiendi).


Ogni genere di menzogna formale è peccato, perché le parole sono il veicolo della verità e se uno abusa della parola, che è un dono di Dio per ingannare il prossimo, pecca. Tuttavia la menzogna scherzosa ed officiosa sono peccati veniali (ex toto genere suo), mentre la menzogna dannosa è peccato mortale (ex genere suo).


La menzogna è innanzi tutto opposta a Dio, verità suprema, immutabile, eterna. Ecco perché la S. Scrittura condanna la menzogna assolutamente e senza distinzione sia nel Nuovo come nel Vecchio Testamento (369).


Anche dai Padri facilmente si può dedurre che la menzogna è da rimproverarsi senz’altro (370). Tuttavia circa la sua natura e moralità molto si è discusso, perché è difficile conciliare con la vita pratica due grandi principi: a) la menzogna è del tutto riprovevole; b) se in determinate circostanze si dice la verità delle cose, si corre il rischio di tradire inviolabili segreti, oppure si incorre in gravissimi pericoli pubblici e privati.


Nel tentativo di conciliare queste due realtà etiche, che sembrano opposte, si sono formate due correnti estremiste: l’una, che fa capo ad Aristotele e sfocia nel Kantismo, afferma la necessità di dire la verità a danno anche della vita sociale; l’altra, che, da Platone, raggiunge l’apice nelle dottrine politiche degli utilitaristi (Machiavelli, Stuart Mill, Spencer, ecc.), non solo cerca di giustificare la menzogna, se è utile alla società, ma in qualche modo tenta di legittimarla: ” il fine giustifica i mezzi “.


La dottrina cattolica ha sempre tenuto la via media. A quanto si è detto circa la menzogna è necessario aggiungere una precisazione sulla differenza tra menzogna e falsità. La menzogna si oppone alla sincerità, il falso invece al vero. Quindi è bugiardo chi pensa una cosa e ne dice un’altra; mentre non è bugiardo chi dice una cosa che lui pensa esser vera, ma che in sé è falsa, cioè non corrispondente alla realtà delle cose.


Ora ci domandiamo: perché la menzogna è moralmente riprovevole?


Essendo l’uomo – come già dicemmo – per sua natura socievole, sente il bisogno del contatto con gli altri uomini, soprattutto del contatto spirituale dei pensieri, degli ideali, degli intimi sentimenti dell’animo; contatto che egli realizza con la parola.


Ora la malizia morale della menzogna consiste nel comunicare agli altri una parola che è contro il proprio pensiero, tradendo così la funzione stessa della parola. Questa malizia è teologicamente sempre leggera e mai grave, perché le verità negate non sono essenziali, bensì limitate e contingenti. Essa però è peccato mortale se s’ispira al disprezzo formale della veracità essenziale in se stessa o ad altri scopi gravemente illeciti. La menzogna quindi è intrinsecamente illecita, sicché neppure i più santi e nobili scopi si possono ottenere con essa: si può scusare il soggetto, giammai giustificare il fatto (371). Tuttavia nessuno condanna tante false espressioni imposte dalla necessità della vita sociale: p. es. le false espressioni usate per eludere il sigillo sacramentale, il segreto professionale del medico, del notaio ecc., oppure dette per evitare la minaccia di pericoli imminenti su di noi o per desiderio di tranquillità: p. es. far dire che non si è in casa.


Anche i teologi dicono essere espressioni lecite, salvo il loro abuso (372). Ora perché è lecito dare, quando si è nella necessità, delle false risposte? S. Agostino risponde distinguendo tra il mentire e l’occultare il proprio pensiero, l’affermare il falso e il non dire la verità (373). Ed è su questa via che occorre mettersi per trovare una logica giustificazione tra le tante fornite dai teologi. Innanzi tutto è da notare che queste espressioni sono lecite e permesse, non perché pur rimanendo menzogne, sono giustificate dalla urgente necessità (la quale non potrà mai rendere lecito ciò che è intrinsecamente illecito), bensì in quanto non sono per sé menzogne. La menzogna infatti consiste nell’opposizione della parola al pensiero e non della parola alla realtà. Quindi una parola falsa può non essere menzogna. Le suddette espressioni sono indubbiamente false, ma non per questo sono menzogne, poiché non contrastano col pensiero, cioè non vanno contro la naturale finalità della parola, nella qual cosa consiste proprio la malizia morale della menzogna.


È ciò che si ha nel nostro caso: quando è necessario tener celato il nostro pensiero e d’altronde l’indiscreta interrogazione non ci permette di tacere o di evadere, la nostra risposta allora non ha affatto la funzione di comunicare il nostro pensiero, e quindi è fuori dell’ambito della menzogna. Infatti in tal caso la risposta data – prescindendo da qualsiasi significato verbale – non vuoi dire altro che ” non hai il diritto di sapere quale sia il mio pensiero “. Il che è legittimo.


A questo punto sorge ancora una domanda.


Ha l’imputato il dovere (sotto pena di peccato mortale) di dire ai magistrati la verità, provocando con ciò la propria condanna? Questo quesito fu molto discusso dai teologi. L’opinione affermativa, sostenuta da S. Tommaso (374), fu seguita da numerosi autori. Altri però (ad es. il Lessius), pur accettando in massima la dottrina di S. Tommaso, considerarono eccessivo (nimis durum), almeno in determinate ipotesi, un tal rigore di fronte al naturale impulso di ognuno a conservare la propria vita. Del resto lo stesso S. Tommaso nell’affermare quell’obbligo, presuppone che si tratti di un giudizio legittimo, ed espressamente avverte che l’imputato non è tenuto a rispondere, se il giudice lo interroghi su ciò che non possa chiedergli a norma di diritto. Il che rende meno assoluto l’obbligo di dichiarare in ogni caso la propria colpa, e, nel caso di leggi o procedure assolutamente ingiuste, dovrebbe dispensare dal dovere dell’obbedienza e della veracità, anche in coscienza.


Oggi perciò, quando molti ordinamenti giuridici esimono il reo da una confessione coatta si può senz’altro asserire, in pratica, che l’accusato non ha il dovere di confessare il suo delitto, neppure dietro l’interrogazione del giudice (375). E gli è anche lecito, finché non è reo convinto, rivelare le mancanze vere, sia pure nascoste, dei testimoni contrari per indebolirne la testimonianza a suo carico, se ciò è necessario alla propria difesa ed il danno che ne deriva al testimonio non è sproporzionato.



4. Pubblicità e propaganda (376).


Insieme con la propaganda, la pubblicità fa parte della cosiddetta comunicazione persuasoria, vale a dire: promossa ed ordinata per orientare giudizi, atteggiamenti e comportamenti dei recettori – nel caso della pub- blicità – verso (l’acquisto di) prodotti (bibite, elettrodomestici, detersivi…) o di servizi (viaggi, assicurazioni, scuole…). Non s’identifica con gli strumenti della comunicazione sociale – stampa, cinema, radio, televisione, manifesti, pieghevoli, ecc.; tuttavia questi ne sono oggi i veicoli più efficaci, ne costituiscono la fisionomia tutta moderna e ne amplificano la problematica culturale, morale e pastorale (377).


Nel mondo odierno la pubblicità è diventata l’anima di ogni industria e commercio che si svolga in condizioni di mercato, vale a dire: di richiesta ed offerta in libera concorrenza. Capitali enormi vi investono i paesi capitalisti.


La massa del pubblico diffida della pubblicità; però per lo più subisce passivamente il fenomeno, senza porsi problemi né culturali, né etico-morali. Sociologi, psicologi, economisti e moralisti si schierano su due fronti opposti. Gli uni preoccupati dei danni, dimostrati o presunti, che essa apporterebbe ai singoli ed alla collettività; gli altri badando ai soli vantaggi, provati o presunti, che essa assicurerebbe anche ai singoli, ribattono che essa, nel mondo economico-industriale odierno, piaccia o non piaccia, è ineliminabile.


È relativamente facile tracciare norme generali della morale che dovrebbe regolare il fenomeno. Sono quelle della virtù della veracità (ipotesi della menzogna e della truffa), e delle virtù della carità e della giustizia (ipotesi della concorrenza sleale, del danno fisico, del plagio, dello scandalo). Si tratta però di comportamenti sociali, attivi e passivi, inerenti all’odierna economia capitalistica, nella quale stante la molteplicità dei fattori che vi incidono, è assai difficile determinare a quale di essi si debbano imputare determinati effetti.


Per orientarvisi, è bene escludere alcune posizioni estreme. Non si può ammettere che l’utilità economica, anche sociale, possa giustificare qualsiasi forma di pubblicità. Non si può neppure dire che ogni pubblicità sia immorale in quanto parte integrale del sistema capitalistico, o che, almeno, sia immorale ogni pubblicità persiiasorìa, in quanto ” manipolazione ” dell’uomo sull’uomo, e che pertanto resti lecita soltanto una pubblicità prettamente informativa.


Certo, è da ritenersi moralmente illecita la pubblicità di prodotti e di servizi il cui commercio ed uso siano da ritenere in se stessi immorali e dannosi.


Circa i mezzi e le modalità, resta pacifica l’immoralità, in ogni caso, del mendacio; come pure del quasi plagio psicologico, cercato soprattutto sfruttando al massimo le possibilità suggestive dei mass media; ed anche del ricorso ai messaggi e simboli ingiuriosi, o gravemente erotici, o blasfemi.


Rispetto agli effetti non è lecito alla pubblicità condizionare la pluralità delle voci opinionali.


Qui molto può e deve soccorrere salvo sempre il principio di sussidiarietà – l’autorità pubblica, soprattutto con un’adeguata legislazione a tutela dell’effettiva libertà di opinione (pluralità delle voci), degli interessi morali dei minori (contro la violenza, la pornografia) e della salute pubblica.


Ma, anche prima dell’intervento statale, nella moralizzazione della pubblicità molto potrebbe e dovrebbe influire l’autoimposizione – e l’osservanza! – di opportuni codici deontologici, o almeno di regolamenti contrattuali, da parte delle stesse categorie pubblicitarie.


L’applicazione dei princìpi morali ai casi singoli resta necessariamente affidata alla sensibilità personale – morale e civile – dei pubblicitari. È, perciò, urgente di formare le coscienze (consapevolezza morale di obiettive gerarchie di valori) e le competenze (padronanza delle possibilità tecnico-sociologiche dei mezzi), più che fornire soluzioni automatiche di casistiche minute.


Come nella morale della propaganda, così in quella della pubblicità, il pubblico adulto ha un suo spazio di responsabilità molto più largo di quanto generalmente si pensi. Ricade, intanto, sui recettori il dovere di controllare su se stessi l’assalto psicologico della pubblicità, e di sottrarsi al progressivo condizionamento ideologico e morale-religioso dei suoi stereotipi-modello.



5. Il segreto.


Trattando della veracità e del suo opposto, la menzogna, presenta alla nostra considerazione un altro importante problema: la necessità di mantenere il segreto, senza peraltro violare la virtù della veracità.


Il segreto è l’obbligo di non manifestare ad altri la notizia di una cosa occulta. Si divide in: naturale, commesso, di ufficio, sacramentale. Si è obbligati a mantenere il segreto naturale se conosciamo a caso un fatto occulto che non si deve pubblicare; vi siamo obbligati più strettamente se abbiamo promesso di non palesarlo: è il segreto promesso; ancora più strettamente, se fu affidato il segreto con espressa procione di manifestarlo, quando cioè la cosa fu manifestata dietro antecedente promessa e a condizione di non palesarla: questo segreto si chiama segreto commesso o rigoroso, che può essere: commesso privalo, se si ha con promessa o fatto esplicito; commesso officioso, se sorge da una promessa o fatto tacito.


Questo avviene nel segreto professionale (379), che ha per oggetto le comunicazioni avute per ragione del proprio ufficio, Tale segreto obbliga gli avvocati, i medici, i farmacisti e gli altri professionisti, a cui si ricorre per consiglio o per rimedio, come pure i teologi ed i direttori di coscienza, che sono consultati circa i casi di coscienza. Tutti questi sono tenuti, per ufficio, a conservare il segreto e tacitamente lo promettono con la assunzione del loro ufficio.


Naturalmente il segreto professionale sorge da qualsiasi atto, con cui alcuno segretamente ricorre ad altra persona, come capace di dare consiglio, conforto o qualsivoglia altro buon aiuto. Tuttavia, in senso stretto o con nuovo titolo il dovere del segreto viene imposto a coloro, che sono pubblicamente incaricati a questi compiti, che tengono pubblici uffici per questo e spesso ne vengono retribuiti.


Al segreto professionale appartiene tutto quello, che, in qualunque modo, ha relazione con l’esercizio del proprio ufficio e si riceve e si da per esercitare quell’ufficio. Gli altri segreti commessi sono piuttosto para-professionali, ma praticamente sottostanno alle medesime regole.


Una forma del tutto particolare è il sigillo sacramentale, di cui si parlerà nel trattato sulla penitenza.


Non si è obbligati a mantenere il segreto con pericolo della vita (salvo il sigillo sacramentale), anche se si tratti di segreto promesso o commesso, perché nessuno ordinariamente intende vincolarsi con tanto suo rischio.


Anzi pare che non si sia obbligati neppure nel caso di semplice danno, se il danno che si venisse a soffrire fosse più grave del danno che si verrebbe ad avere dalla manifestazione del segreto. L’obbligo di mantenere il segreto cessa poi: se si presume il consenso di colui che lo riguarda; se la cosa è già stata pubblicata o se si viene a conoscere da altra fonte (non però come segreto) la cosa saputa prima sotto segreto; se il bene comune ne esigesse la manifestazione od anche se non si potesse conservare senza il danno di un innocente o della propria vita. Il rivelare il segreto commesso anche in cosa grave ad una o due persone, secondo diversi autori, non sarebbe peccato mortale, purché non si rivelasse a quelle cui specialmente si sarebbe dovuto particolarmente occultare. Eccettuati questi casi si è obbligati al segreto e la sua violazione è illecita, perché è come usare di una cosa altrui indebitamente.


La sua violazione è quindi una vera immoralità più o meno grave secondo la natura del segreto, o secondo la maggiore o minore importanza della sua materia e delle sue conseguenze.


La violazione si può commettere in quattro modi: rivelando senz’altro il segreto, estorcendolo, esplorandolo, usandolo.


a) Rivelando il segreto. Se il segreto è naturale, per sé si pecca mortalmente contro la giustizia in quanto si violano i diritti altrui, e contro la carità, quando l’altro per tale rivelazione viene gravemente danneggiato.


In caso di segreto promesso, se la materia non è grave e se non si è obbligati per giustizia, per sé si commette solo peccato veniale, violandosi solo la fedeltà.


In caso di segreto commesso si viola la giustizia e in re gravi si pecca mortalmente. In particolare, aumenta la gravita della colpa, quando si viola il segreto professionale, perché si va anche contro il bene comune: dalla rivelazione infatti del segreto d’ufficio ne verrebbero per la società civile e familiare dei danni veramente irreparabili (380).


La rivelazione del segreto può essere: diretta, quando si ha la manifestazione e della notizia e della persona; indiretta: quando si comunica ad altri solo la notizia, ma in tali circostanze che si possa facilmente scoprire la persona cui la notizia si riferisce.


b) Estorcendo un segreto. Si estorce il segreto quando si costringe altri a rivelare ciò che non vuole o non può con minacce, con violenza, o con forte pressione persuasiva. Tale atto è illecito, perché contro la giustizia. Tuttavia si può estorcere il segreto con cristiana moderazione, quando ciò sia assolutamente necessario al grave disimpegno del proprio ufficio, come è p. es. per i genitori, i maestri, i superiori ecc. Il segreto però così estorto


diventa segreto per chi lo ha estorto e se ne può servire soltanto per il motivo grave per cui lo ha estorto.


c) Esplorando indebitamente un segreto. Si esplora il segreto cercando di venire a conoscenza di esso, senza violentare il possessore, con astuzia, inganno, frode. Tale modo di procedere è immorale ed è una vera ingiustizia, È lecito esplorare il segreto solo quando ciò sia richiesto dal proprio ufficiò o per evitare una ingiusta vessazione. È chiaro però che in tal caso si è tenuti ad osservare il segreto di cui si è venuti a conoscenza.


d) Usando di un segreto. Si usa del segreto quando altri ne fa suo vantaggio. È lecito ciò? Per alcuni (ad es. il D’Annibale) l’uso è ordinariamente lecito.


Pur essendo io venuto a conoscenza di una cosa altrui, tuttavia per il fatto che io la conosco a modo di verità che appartiene all’intelletto, diventa qualcosa di mio; onde posso benissimo usarne a mio favore, senza danno altrui.


Se si tratta invece di una invenzione o scoperta scientifica, essendo ciò una cosa strettamente personale, io non posso usare di tal segreto senza ledere la giustizia (381).



III.   LA FEDELTÀ.


Affine alla veracità è la virtù della fedeltà. Come infatti la veracità esige la conformità delle parole alla mente; così la fedeltà esige che i ratti siano conformi alle parole. Il mancare alla fedeltà, cioè alla promessa fatta non è peccato grave (come invece hanno affermato il Lessius, il Suarez e il Vasquez), perché si delude la speranza (e non lo ius, come sarebbe nella promessa-contratto) di una cosa promessa.



IV.  LA GRATITUDINE (382).


1. Nozione. Anche la gratitudine suppone un fondo di sincerità per essere virtù vissuta e praticata, perché importa il riconoscimento del beneficio o dei benefici ricevuti. Come virtù è connessa alla virtù della giustizia, come parte potenziale, in quanto importa solo un dovere di convenienza (non di giustizia) a riconoscere (con la mente e con le parole) i benefici ricevuti, e, almeno in qualche modo, a ricambiarli (383).


Anche la virtù della religione contiene un’esigenza di gratitudine ai benefici di Dio; lo stesso si dica della virtù della pietà nei confronti dei genitori; e dell’osservanza nei confronti dei superiori. Quando però si parla semplicemente di gratitudine si parla di virtù specifica, che regola i rapporti tra beneficato e benefattore, indipendentemente dai legami delle virtù sopra indicate.


La virtù della gratitudine importa il riconoscimento e il ricordo dei benefici ricevuti; il manifestare con parole la riconoscenza per i benefici ricevuti, il ricambiare i benefici coi fatti, per quanto è possibile. Alla restituzione dei benefici si può essere obbligati anche per motivi diversi; ad es. per giustizia, quando il contraccambio ha ragione di debito legale e per amicizia.


Si è tenuti per dovere di gratitudine quando la ricompensa ha ragione di debito morale. Più che negli altri casi qui si attende piuttosto all’affetto con il sui beneficato contraccambio il beneficio che non al dono in sé.



2. Necessità. È una virtù di grande interesse sociale, perché alimenta la carità, favorisce l’aiuto scambievole ed è una buona scuola di umiltà. La sua trasgressione costituisce però difficilmente peccato mortale.



3. Vizi che si oppongono alla gratitudine. Per eccesso è la troppa fretta di sbarazzarsi del beneficio ricevuto (384). Per difetto è l’ingratitudine, che può essere materiale, se importa solo trascuranza nel riconoscere il beneficio ricevuto (non oltrepassa per sé il peccato veniale, quando non è piuttosto una delle circostanze di altro peccato contro il benefattore); formale, quando si disprezza il benefattore o il beneficio; in questo caso può arrivare al peccato grave, se il disprezzo offende gravemente il benefattore e lede in modo grave la carità.


Varie sono le forme di ingratitudine: contraccambiare il bene col male; deridere pubblicamente il beneficio ricevuto; riputare il beneficio un male ecc.




NOTE


364     Cfr. D. SOTO, De ratione tegendi et detegendi secretum, Venetiis 1590; R. MIDDLETON, The obligation of vericity, in American ecclesiastical Review, 19 (1898) 163-74, J. SALMANS, Droit et morale, Bruges 1925, n, 342-45, 359, R, REGAN, Professional secrecy in the light of moral principles, Washington 1943; M. KUPPENS, Le respect du secret naturel, in Rev. eccl. de Liège, 33 (1946) 181-87; G. KELLY, Eighth Commandement, in Theological Studies, 9 (1948), 101-104; A. DORSZYNSKI, Cathol. teaching ahout the morality of falschood, Washington 1948; G, DEL VECCHIO, La verità nella morale e nel diritto Roma 1951; E TKABUCGHI, La bugia pietosa, in Civ. Catt. (1963) IV, 581-593; G. TALIERCIO, Verità, in Dizionario encicl. di teologia morale, 2a ed, 1147-1152, L, BARP, La menzogna come perfidia Roma 1972,


365        Risponde al monito di Gesù: ” II parlar vostro sia: sì, sì; no, no; il di più è già male ” (Mt, 5,37).


366       S. Theol., 2,2, q. 114, a. 2, ad 1; Ef 4, 25; cfr. sull’argomento: TEOFILO DA ORBISO, Christiana sinceritas (Iac. 5, 12), estr. da Verbum Domini, 29 (1951), Roma 1951, e ALAN I. MC. SWEENEV, The social of truth according to St. Thomas Aquinas, Washington 1943; A. MICHEL, Vérité et véracité, in DTC, XIV, 2675-2687; D. CAPONE, intorno alla verità morale. Napoli 1951; G. BOGLIOLO, Verità, in Dizionario del conc. ecum. Vaticano II, 1970-1972; G. TALIERCIO, Verità, in Dizion. Encicl. Di teol. Morale 2a ed. 1147-1151


367       Denz.-S. 2126-2127 (già 1176-1177)


368    Errori: a) Nel sec. IV gli eretici Priscilliani insegnarono che la bugia e lo spergiuro sono atti indifferenti, per cui solevano dire: iura, periura, secretum prodere noli.


b) Nel sec. XIII questo errore fu rinnovato da Gerardo Segarella di Parma, e dopo di lui, dagli eretici Flagellanti.


Del resto anche tra i cattolici non era molto chiara l’idea di menzogna, tanto da credere che in alcuni casi essa fosse obbligatoria. S. Agostino, spiegando le parole del Lv (e, 30); non mentiemini, dice chiaramente: de mendacio pene omnibus videtur quod ubi nemo laeditur pro salute mentiendum sit (q, 68 super Lv). Tuttavia il S. Dottore nel Contra mendacium dimostra energicamente contro l’errore dei Priscilliani che la menzogna è intrinsecamente viziosa, come lo è la bestemmia, la fornicazione ecc.


c) Anche i filosofi e moralisti protestanti sostengono comunemente che il mentire è atto per sé indifferente, se non nuoce ad alcuno, Così Grozio, Coccejo…


369        Cfr. Lv 19, 11: non mentiemini; Es 23, 7: mendacium fugies; Pro 12, 21; abominatio est Domino labia mendacia…; Sap 1, 11: os autem quod mentitur occidit animam. L’autore del Qo (7, 14) proibiva di dire la bugia di qualunque specie. Secondo il Salmista, il giusto è quello che dice la verità come l’ha nel suo cuore e la cui lingua giammai inganna: Sal 14, 15.


Nel Nuovo Testamento S. Giovanni dice (Gv 8, 44): la menzogna è opera del demonio, il quale è mentitore sin dall’origine ed è padre della bugia (cfr. Gn 3, 4). S. Paolo (Ef 4, 25) esorta i fedeli ad evitare ogni bugia e a dire la verità senza alcuna finzione e inoltre afferma che non e permesso mentire per procurare la gloria di Dio, né fare il male perché ne succeda bene (Rm 3, 7-8).


Alcuni acattolici accusano Gesù stesso di bugia, appellandosi ad alcuni episodi evangelici; naturalmente senza fondamento;


a) Gv 1, 8: Gesù dice: Ego autem non ascendo e poi andò. Qui è chiaro che non v’è bugia, né la pura restrizione mentale, perché Gesù disse: “non ancora vengo, perché non è venuta la mia ora “, Quindi escludeva il presente, ma non il futuro.


b) Lc 24, 28: Et ipse se finxit longius ire. Non è una bugia perché Gesù voleva impegnare i discepoli ad obbligarlo a rimanere, come difatti fecero. È una dissimulazione.


Anche gli elogi che la S. Scrittura da a certe persone virtuose, le quali hanno mentito in alcune occasioni o sembrano aver mentito non implicano la giustificazione della bugia. La S. Scrittura infatti non loda mai le loro menzogne, bensì ha solo parole di lode per la loro carità e le loro buone intenzioni, prescindendo dalla menzogna che hanno detto (Cfr. Gs 2, 4-5 e Eb 11,31; Gc 1,25; cfr. ancora gli episodi di Abramo, Isacco, Giacobbe, delle levatrici degli Ebrei in Egitto, di Giuditta ecc.).


370     Cfr. ad es. S. Ambrogio (De mendacio fugiendo), S. Agostino (Contro mendacium) ecc.


371      La simulazione è un peccato dello stesso genere che la bugia. Si potrebbe chiamarla una bugia con la condotta, con i fatti invece che con le parole.


Il simulatore finge esteriormente sentimenti e convinzioni che interiormente non esistono. Si suoi chiamare anche ipocrisia questa odiosa simulazione, intendendosi però, per lo più, con tal nome la simulazione della virtù, Tale era quella dei farisei, contro la quale tuonava con divina veemenza lo sdegno di Gesù.


Resta a temersi e grandemente quella che si potrebbe chiamare l’ipocrisia del male, cioè il così detto rispetto umano, la debolezza nel professare con le parole e coi fatti la propria fede, e, peggio ancora, la simulazione di un’incredulità e d’una immoralità, che in realtà uno è ben lungi da avere,


372   Cfr. A. VERMEERSCH, Theologiae moralis principia, II, 636,


373   Enchiridion, 22.


374       S. Theol. 2-2, q. 69, a. 1.


375   Cfr. G. DEL VECCHIO, La verità nella morale e nel diritto, Roma 1951, p. 42, nota 11; E. A. Mc CARTHY, De certitudine morali quae in iudicis animo ad sententiae pronuntiationem requiritur, Romae 1948, 101-102.


376 Cfr. gli atti delle due Settimane Sociali di Francia: Nancy 1955 (Les techniques de diffusion dans la civilisation contemporaine), Marseille 1956 (Les exigences humaines de l’expansion économique), E. P. Bishop, The ethics of advertising,, Londra 1949; R. BRANDON, The truth about advertising, Londra 1949; R. A. CASTANO, La publicidad un freno al desarrollo, Bogotà 1971; M. Fusi, II nuovo codice di lealtà pubblicitaria, Milano 1971; ID., Lo. comunicazione pubblicitaria nei suoi aspetti giuridici, Milano 1970; P. M GARRETT, An introduction to some ethical problems of modern american advertising, Roma 1961.


377            La pubblicità, dal lato tecnico, riveste vari aspetti e forme: si dice autonoma quando venga attuata con strumenti che abbiano esclusivamente (o quasi) funzioni pubblicitarie (ad es. il manifesto murale, il cartellone, ecc.); si dice per memorie quando l’inserzionista inserisce il proprio messaggio in un veicolo (per es.: il giornale, la televisione ecc.) già esistente (anche) per altri scopi. La pubblicità si dice esplicita quando il “messaggio” pubblicitario, per contenuto, forma manifesta chiaramente il suo carattere persuasorio-economico (per es.: i nani di film nella pagina degli spettacoli in un giornale); si dice invece redazionale quando cerca di passare come normale informazione, O come dato di fatto, senza scopo commerciale si dice diretta quando i prodotti ed i servizi sono argomenti espliciti del messaggio persuasorio (” Chi beve birra campa cent’anni! “); si dice indiretta, o di prestigio, quando in apparenza si limita a creare e rafforzare presso il pubblico, potenziale acquirente, il prestigio di aziende, ditte o firme interessate a prodotti ecc. Rientrano in questa pubblicità le cosiddette Public Relations attività complesse e forme miste di propaganda e di pubblicità che mirino a suscitare nell’interno di un’azienda, ufficio, associazione, uno spirito di fiducia e di cooperazione, promotore di sviluppo sociale, progresso tecnico e profitto oppure tendono a stabilire tra il gruppo ed i settori di opinione esterni, concessione reciproca comprensione e fiducia.


378            Osserva giustamente l’istr. pastorale Communio et progressio (n. 60) del 23-5-1971: “I pubblicitari che reclamizzano prodotti e servizi nocivi o del tutto inutili, che vantino false qualità delle merci in vendita, o che sfruttino le tendenze più basse dell’uomo, danneggiano la società umana e finiscono col perdere essi stessi in credibilità e reputazione. Ma recano pregiudizio alle persone ed alle famiglie anche i pubblicitari che creino bisogni fittizi, o che continuino ad inculcar l’acquisto di beni voluttuari, privando così gli acquirenti dei mezzi per provvedere alle loro necessità primarie. Inoltre occorre che essi evitino gli annunzi pubblicitari che spudoratamente sfruttino a scopo di lucro richiami erotico sessuali, o che ricorrano alle tecniche dell’inconscio che attentino alla libertà degli acquirenti. Perciò bisogna che 1 pubblicitari s’impongano alcune norme limitative, atte ad impedire alla prassi commerciale di ledere la dignità umana e d’invilire la società” AAS 63 (1971) 616.


379        Cfr. due allocuzioni di Pio XII del 10 ottobre 1953 e del 10 aprile 1958: Atti e discorsi di Pio XII, ed. Paoline, vol. XV, 475 ss.; vol. XX, I, 205 ss. G. CLEMENTY, Le secret professionnel, Bruges 1929; G. KISELSTEIN, A propos du secret professionnel, in Rev. eccl. de Liège, 17 (1933-34) 341-352, P, PEETERS, Le secret professionnel, in Nouv. Rev. Théol. 61 (1934) 277-284; W. M. GUINN, The professional secret in Social Work, New York 1935; ID., Le secret professionnel dans le service social, Bruxelles 1937; R. E. REGAN, The moral principles governing professional secrecy with an inquiry, into some of the more important professional secrets, Washington 1941; R. M. KUPPENS, Le secret professsonnel des assistantes sociales, Paris 1947; P. PALAZZINI, Segreto professionale, in EC, XI, 261-264; J. DERMINE, Le secret professionnel, in Rev. dioc. Tournai, 3 (1948) 414-421; J. G. F. BAYON, El secreto professional, in Virtud y letras, 10 (1951) 200-203; E. TRABUCCHI, II segreto professionale ha dei limiti?, in Civ. Catt., 1961, IV, 581-94; G, PERICO, II segreto professionale, in Aggiornamenti sociali (1960) 582 ss.; U. ROCCO, Rispettare il segreto, in Palestra del clero (1963) 1350 ss.; C. GESSA, Sul segreto professionale dei giornalisti (Quaderno n. 1), Roma (1968), 461.


380       L’obbligo di conservare il segreto è sanzionato in molte legislazioni, Nella legislazione italiana, la violazione è considerata come reato in molti casi. Cfr. Cod. pen. ital., art. 616-623; 551-352.


Il diritto canonico obbliga a speciale segreto quanti appartengono alle Romane Congregazioni (cfr. Instructio de secreto pontificio, 4 febbraio 1974), gli Ordinari, le Curie Vescovili ecc., i parroci, i sacerdoti, i notai, 1 medici, gli avvocati, liberandoli anche dall’obbligo di deporre nelle cause, anche se legittimamente interrogati, circa quanto sanno sul segreto professionale. I confessori sono inoltre incapaci a deporre come testi.


Punisce poi con particolari pene i violatori del sigillo sacramentale.


381       Così aprire e leggere lettere altrui senza il permesso del mittente o del destinatario è di per sé peccato grave contro la giustizia. Il peccato può essere veniale, se c’è vera certezza che la lettera non contiene se non cose di poca importanza. Senza peccato superiori religiosi, genitori, maestri ecc. leggono le lettere dei sudditi, dei figli o educandi minorenni ecc.


382 Cfr. S, Theol. 2-2, q, 106-107, O. SCHILLING, Theologia moralis, II, Rottenburg 1940, 299-301; VL. JANKÉLÉVICH, Traité des vertus, Paris 1949, 484-498.


383 Cfr. S, AGOSTINO, De diversis quaestionibus, 83, q. 31: PL 40, 21.


384 Cfr. S. Theol. 2-2, q. 106, a. 4.