DEFINIZIONE DOGMATICA

"Cardinale Pietro Parente; Mons. Antonio Piolanti; Mons. Salvatore Garofalo: Voci selezionate dal Dizionario di Teologia Dogmatica". DEFINIZIONE DOGMATICA : è la solenne dichiarazione della Chiesa intorno a una verità contenuta nelle fonti della divina rivelazione (S. Scrittura e Tradizione) e proposta ai fedeli, che perciò sono tenuti a crederla per l\’autorità di Dio che l\’ha rivelata.

La rivelazione scritta e orale contiene un complesso di verità più o meno chiaramente enunciate. Anzitutto si deve distinguere quello che è formalmente ossia essenzialmente rivelato da quello che può dedursi per via di ragionamento da un principio rivelato (rivelazione virtuale). Evidentemente la verità formalmente rivelata è divina e porta con sé tutto il peso dell\’autorità di Dio, verità suprema e infallibile. Invece la verità virtualmente rivelata risulta da un elemento divino e da un elemento umano e però non si può imporre alla coscienza del credente in nome di Dio. La Chiesa è custode del deposito della divina rivelazione e quindi ha il compito non di creare la verità divina, ma di cercarla nelle fonti della rivelazione, di metterla in luce, quando non fosse esplicita, e di proporla come tale a credere. La dichiarazione della Chiesa può esser fatta per via di magistero ordinario (consenso unanime dei Padri e dei Teologi, predicazione unanime dei Vescovi, consenso dei fedeli, prassi liturgica) o per via di magistero straordinario (solenne dichiarazione del Papa, per mezzo di Bolla o altro documento, o di un Concilio Ecumenico (v. questa voce) o di un Concilio particolare approvato dal Papa; Simboli e Professioni di fede emanati o approvati dalla Chiesa). Definizione dogmatica è la verità proposta nel seconda modo; essa costituisce nel senso più rigoroso il dogma formale (v. questa voce), che si dice pure verità di fede divino-cattolica, a cui il fedele non può neg,are il suo assenso senza cadere nell\’eresia (v. questa voce). Si noti però che generalmente a costituire un dogma o una verità di fede divino-cattolica basta già la funzione del magistero ordinario come dichiara il Conc. Vaticano, sess, III, c. 3 (DB, 1792): «Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur».