I DOVERI NEI RAPPORTI COL PROSSIMO (17)

…PARTE III. I DOVERI DELL’UOMO NEI SUOI RAPPORTI CON IL PROSSIMO. DOVERI DI GIUSTIZIA. IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA. Definizione e natura. Diritto soggettivo ed oggettivo. Fondamento del diritto. Diritto naturale. Diritto positivo. Diritto e società. Diritto naturale e positivo. Classificazione dei diritti soggettivi. Acquisto, perdita e modificazione dei diritti. Il soggetto del diritto. Oggetto del diritto. Natura della giustizia….

Trattato di Teologia morale


PARTE III


I DOVERI DELL’UOMO NEI SUOI RAPPORTI CON IL PROSSIMO


1. IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA


 


I rapporti dell’uomo col prossimo possono essere individuali o sociali. Tale distinzione potrebbe certamente costituire un criterio di classificazione dei doveri. Ma esso, essendo basato sull’elemento materiale di detti rapporti, più che sul loro contenuto formale, non può offrire la ragione per la differenziazione specifica dei doveri stessi. Infatti tanto i rapporti individuali come quelli sociali possono essere di giustizia, di fedeltà, di carità ecc.


Pertanto al suddetto criterio preferiamo l’altro di natura psicologica, che considera, più che i termini materiali del rapporto, le virtù da esercitarsi nelle nostre relazioni con gli altri, secondo la legge nuova, evangelica. In tal modo la preoccupazione prevalentemente pratica seguita nella divisione generale del trattato si concilia con l’esigenza teorica e scientifica della trattazione.


Gli altri possono essere da noi considerati o come da noi distinti, con il complesso dei loro diritti, o come a noi uniti dal vincolo della stessa natura umana e soprattutto dalla più alta e più profonda compartecipazione della stessa natura divina: il Cristo obbedisce per primo ai comandi del Padre (Gv 10, 18; 12, 49-50: 15, 10). Nel primo caso si hanno rapporti di giustizia; nell’altro di carità.


Ai rapporti di giustizia, intesa in senso stretto, vanno accostati quegli altri rapporti nei quali il contenuto proprio della giustizia non si realizza in pieno o perché nella soddisfazione di quanto è dovuto non si può raggiungere la aequalitas propria del concetto di giustizia, o perché il rapporto non si fonda su un vero diritto, ma su una esigenza di ordine diverso.


Tratteremo, perciò: a) dei doveri di giustizia; b) dei doveri connessi con la giustizia; e) dei doveri di carità.


 


A) DOVERI DI GIUSTIZIA


II concetto di giustizia suppone quello di diritto (le virtù sono specificate dal loro oggetto) non viceversa. Per questo non si può prescindere dal fornire alcuni fondamentali concetti, per una più precisa e maggiore intelligenza della stessa giustizia e dell’amore cristiano, che la integra e perfeziona.


 


 


1. IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA (1)


Per conoscere la natura, infatti, di una cosa bisogna averne il concetto; nel concetto è l’essenza della cosa.


 


I. IL DIRITTO.


1. Definizione e natura. L’idea di diritto (2) non è innata, non è una forma logica.


Alcuni partono dal fenomeno giuridico come rapporto sociale; ma questo è già apriorismo. Nella sua idea elementare avere un diritto significa:


a)  poter disporre di una cosa; poter agire (certo non posso avere diritto di fare ciò che non è lecito, ma non sempre è necessario poter disporre della cosa per avere un diritto sulla medesima: io non posso disporre della vita, eppure ho un diritto alla vita);


b)  facoltà di avere, di agire, di esigere (potere morale);


c) rapporto tra il soggetto e una cosa (nel suo senso più ampio); la cosa ordinata al soggetto come a termine di utilità.


Non sembra necessaria al diritto l’esclusione di altri. È connesso invece all’idea di diritto il concetto di inviolabilità; se io ho il diritto di agire, gli altri non possono impedirmi; se io ho il diritto di astenermi, gli altri non possono obbligarmi.


È connesso il concetto di società? È connesso il concetto di coesistenza? No, non lo è. L’uomo, anche quando era solo, aveva dei diritti (potere morale), ad es. il diritto di mangiare; l’uomo poteva da Dio sperare, chiedere; ma con Lui non aveva stretti diritti, se non in quanto Dio glieli aveva concessi.


 


Dalla presenza di altri segue un duplice aspetto: la facoltà verso la cosa e verso gli altri.


Il concetto di diritto implica ancora un soggetto del diritto con:


a)  l’autonomia della persona umana, che ha un fine ed è fine;


b) con il diritto dell’uomo a raggiungere il proprio fine (fondamento degli altri diritti).


Al diritto corrisponde in altri il dovere giuridico; dovere ed obbligo di non ledere questo rapporto esistente in me. Non è un qualsiasi obbligo morale, ma l’obbligo che ha come oggetto il rispetto del diritto. Il dovere giuridico ha sempre il carattere dell’alterità e dell’intersubiettività: è sempre verso altre persone, ma non comprende tutti i doveri verso gli altri. Si tratta di un dovere negativo, genera, correlativo a tutti i diritti. Ma vi sono diritti che hanno come oggetto una prestazione altrui: dovere giuridico di fare. Anche qui si possono distinguere due aspetti: il dovere giuridico negativo comune ed il dovere positivo particolare.


 


2. Diritto soggettivo ed oggettivo. Il diritto soggettivo suppone il diritto oggettivo: una norma che ordina: a) naturale = diritti naturali; b) positiva = diritti positivi.


A noi interessa soprattutto questa distinzione fra diritto oggettivo e diritto soggettivo per approfondire meglio la nozione di diritto.


Il diritto aggettivo è la norma, ossia la legge; e se ci si limita a considerare solo la legge positiva, essa può ben dirsi la forma estrinseca del diritto, inteso nella sua più ampia accezione (3).


II diritto soggettivo è comunemente concepito e definito come facoltà di avere, agire od esigere. Tuttavia un esame più approfondito del concetto solleva diversi problemi, i quali vengono diversamente risolti, a seconda del punto di vista filosofico dal quale essi sono considerati (4). Così per alcuni esso è un “potere della volontà” (Windscheid) (5), mentre per altri è “un interesse giuridicamente protetto ” (Ihering) (6). Altri, pur dissentendo da tale definizione, distinguono l’interesse dal diritto, nel senso che non ogni interesse legittimo è per ciò stesso diritto, ove manchi la tutela dell’ordinamento giuridico. In tal modo non si tien conto del diritto soggettivo naturale, che può ben esistere, anche se non tutelato dall’ordinamento giuridico positivo (7).


D’altra parte, il concetto di facoltà non ci sembra sia un elemento essenziale del diritto, che anzi lo suppone, giacché non si può parlare, p. es., di una facoltà di esigere, se non si presuppone un rapporto di dominio nei confronti di ciò che si esige.


Sicché per noi il diritto soggettivo consiste essenzialmente in un rapporto di predominio su una determinata cosa. La cosa intesa nel suo significato più largo è l’elemento materiale del diritto, il rapporto di predominio ne è l’elemento formale. La facoltà di agire od esigere da noi è considerata come uno dei tanti oggetti del diritto.


Pertanto tutte le volte che si ha tale rapporto, in modo che possa dirsi: ” ciò è mio, tuo ecc. “, si ha un vero diritto. Non vediamo, perciò, la necessità di porre tra gli elementi del diritto la coattività, la quale, invece, è l’elemento necessario dell’ordinamento giuridico positivo.


Elemento essenziale del diritto è la sua inviolabilità: questa, però, non va confusa con la perpetuità, essendo possibile la cessazione e l’elisione di non pochi diritti. Essa significa soltanto che il diritto, finché dura, non può essere violato.


 


3. Fondamento del diritto. Non sono mancati, neanche nell’antichità, coloro che hanno negato l’esistenza di un fondamento intrinseco del diritto, affermando, p. es. che ” il diritto non esiste per natura, ma solo per legge ” (Archelao). Non altrimenti il positivismo giuridico moderno, in tutte le sue forme. Così il realismo giuridico (8), per cui il diritto comincia solo con lo Stato (Hobbes), sicché il suo fondamento andrebbe ricercato per alcuni nel sentimento di rispetto verso l’autorità costituita (Kirchmann), e non sarebbe


possibile concepire ingiuria per natura soltanto – sub solo naturae imperio – (Spinoza) (9). Ad analoghe conclusioni perviene, sia pure per altre vie, lo storicismo (10), per cui il diritto non avrebbe altro fondamento che la connessione dei fatti che lo determinano. Né può dirsi diversamente se non si ammette un diritto di natura.


Senonché negato tale diritto, si dovrà necessariamente far coincidere il diritto con il fatto, o individuale dovuto all’arbitrio del superiore (scetticismo e realismo giuridico) o collettivo (storicismo); e ciò contro la più chiara e costante opposizione dello spirito umano, che non si appaga di una qualsiasi proposizione giuridica, ma tende a valutarla, e quindi a misurarla con una norma da essa distinta ed alla medesima superiore. Del resto, se non fosse così, non si potrebbe neppure parlare di progresso o di regresso, ma di semplice cammino del diritto, mancando un ideale cui raffrontare tale cammino.


Inoltre, coloro che considerano il fenomeno giuridico solo come espressione della vita associata e organizzata i diritto positivo) sono portati spesso a fissare la loro concezione nella ben nota formula: omne ius ex societate, in societate, ad societatem. Ma essi, per ciò stesso, si privano della possibilità di spiegare razionalmente il sorgere del diritto positivo (come norma vincolante indipendentemente dalla volontà dei soggetti passivi dello stesso diritto), e di giustificare una celle principali funzioni del diritto, in quanto esso è protettivo dei diritti dei singoli, dai quali è perciò necessariamente preceduto e condizionato. Per questo non pochi, fra i recenti studiosi di filosofia del diritto, tornano al concetto del diritto naturale che era stato abbandonato, trovando il fondamento del diritto nella stessa natura umana, considerata non sono il semplice aspetto causale e meccanico, ma sotto quello metafisico e teleologico (Del Vecchio) (11).


Considerazione, questa. giusta, ma che per essere veramente concludente ed efficiente, va completata mediante la considerazione teologica dell’ordine che è dato riscontrare nell’uomo.


In realtà la ragione formale intrinseca del diritto deve essere ricercata nella persona umana, nella sua inviolabile autonomia, per cui non può essere assunta come mezzo, essendo essa stessa fine (12). Ma essa non è tale, nei confronti della stessa società se non in quanto ha un fine trascendente. Dio cui deve tendere. Di qui l’inviolabilità della sua autonomia, in cui risiede il fondamento prossimo di tutti i suoi diritti, sia di quelli che essa ha sugli elementi essenziali o integranti della stessa persona, sia degli altri diritti sulle cose, in quanto ha bisogno di tali mezzi per poter raggiungere il suo fine.


Ne segue che il primo fondamentale diritto dell’uomo deriva dal suo primo fondamentale dovere, e che il fondamento ultimo del diritto è la legge eterna di Dio, da cui derivano i diritti naturali dell’uomo e la capacità di acquistare nuovi diritti.


 


4. Diritto naturale. L’origine, pertanto, di tali diritti non può essere, come si è detto, che la natura umana, in quanto creata, in quanto cioè partecipata e dipendente, e però fondata nella stessa natura divina e ordinata dalla lex aeterna. Di qui il concerto di diritto naturale sia in senso obiettivo che in senso subiettivo.


Si comprende, perciò, come il diritto naturale obiettivo non sia altro che quella parte della legge naturale che considera i rapporti giuridici (non tutta la legge naturale può dirsi diritto naturale in senso stretto, sebbene talvolta sia indicata anche con questo nome, in quanto col termine di diritto si suole indicare qualsiasi ordinamento obiettivo) (13).


Parimente devono considerarsi come veri diritti naturali subiettivi quei rapporti di dominio che sono fondati sulla stessa natura dell’uomo, o in maniera originaria e immediata (come il diritto alla vita) o in maniera derivata e mediata, in quanto sono condizionati da un fatto positivo umano (ad es. i diritti contrattuali).


A tale concezione suole opporsi da coloro che negano il carattere giuridico a siffatti diritti l’assenza della coattività, che sarebbe un carattere essenziale del diritto stesso e che non può concepirsi indipendentemente dalla società. Ma un esame più approfondito della natura di detta coattività e delle suo ultime ragioni rivela immediatamente che essa è preceduta e condizionata dalla impedibilità del torto, che è propria di qualsiasi diritto, in quanto connessa con la sua inviolabilità, e, quindi, con la stessa inviolabilità e autonomia della persona umana. Impedibilità, che non solo fonda e spiega il dovere del restituire e del risarcire e quindi la sanzione e coazione civile, ma è condizione della stessa sanzione penale.


D’altra parte, non si vede perché la coattività penale, intesa sia come coazione (coattività attuale) sia come coercibilità (coattività potenziale) debba essere un elemento costitutivo o essenziale del diritto. Che anzi ciò non è vero neppure per tutti i diritti positivi (14).


 


5. Diritto positivo. Del resto, pur essendo la protezione dei diritti preesistenti della persona una delle funzioni del diritto positivo, non è la sua unica funzione. Esso, infatti, concepito, non come vincolo contrattuale, ma come effetto ed espressione dell’esistenza e dell’attività della società (e qui intendiamo parlare, non di qualsiasi forma di società, ma unicamente della società perfetta) risponde alle stesse finalità per cui tale società sorge e persiste tra gli uomini. In effetti, non è possibile spiegare il diritto positivo, se non si spiega lo stesso fenomeno sociale, considerato nella sua essenzialità ed universalità.


Ora, la società (ci riferiamo in particolare alla società naturale, pur non escludendo quella di ordine soprannaturale) risponde ad una triplice esigenza dell’uomo: a) di esser protetto nei suoi naturali diritti, onde poter attuare le finalità per cui esiste: b) di veder coordinati i propri diritti con quelli degli altri individui con i quali necessariamente viene a contatto, in maniera che sia evitata qualsiasi forma di collisione, e sia possibile risolvere pacificamente e autorevolmente qualsiasi contrasto; c) di essere integrato nelle sue capacità, necessariamente limitate, dall’apporto delle altrui possibilità.


Di qui la triplice funzione del diritto positivo: protettiva, coordinatrice, integrativa (parliamo delle funzioni essenziali e fondamentali, alle quali possono essere facilmente ricondotti anche gli altri scopi e compiti del diritto).


 


6. Diritto e società.


D’altra parte, però, questa triplice funzione del diritto positivo – come, del resto, lo stesso esercizio dell’autorità, che non è altro che una particolare forma di diritto (diritto di giurisdizione) – non potrebbero avere una sufficiente spiegazione se, col sorgere della società, al diritto immediato dei singoli sulle cose non si aggiungessero due altre forme di diritto mediato: il diritto della società sui beni dei singoli (e quando parliamo di beni intendiamo usare questo termine nella sua accezione generica e lata, senza per altro determinare fin d’ora i beni e i limiti del diritto della società sui medesimi), ed il diritto dei singoli sui beni della società. Non è infatti possibile che la società (15), la quale non può concepirsi indipendentemente dai singoli, possa attuare i suoi compiti senza servirsi dei beni dei medesimi, così come sarebbe frustrato lo stesso fine della società se i singoli non avessero, per il fatto stesso che vivono in società, un vero diritto sui beni della medesima (riferendoci naturalmente non solo ai suoi beni patrimoniali od a quelli che ad essa appartengono a titolo privato, ma anche a quelli che le competono a titolo giurisdizionale).


Si tratta, però, nell’uno e nell’altro caso, di un diritto formalmente differente da quello immediato, in quanto esiste mediante i singoli o mediante la società.


Bisogna, per altro, avvertire subito che tale diritto, proprio perché esigilo dalla stessa natura della società e pertanto del bene comune cui essa è ordinata, è necessariamente condizionato dall’esigenza di tale bene. Sicché ne la società può vantare dei diritti sui beni dei singoli, se ciò non è richiesto dal bene comune, né i singoli possono vantare dei diritti sui beni della società, se tale richiesta non è conforme al suddetto bene.


L’esistenza, peraltro, di questo duplice diritto mediato – che, del resto, sorgendo con la società, ha della stessa il carattere, ossia la naturalità – è condizione per il sorgere del diritto positivo, ma non pone per ciò stesso in essere tale diritto.


Questo, infatti, nasce dalla positiva determinazione dell’autorità sociale che pone in essere e la norma (diritto positivo obiettivo) e i rapporti o diritti che da tale norma derivano ai singoli (diritto positivo subiettivo).


Donde ancora una volta è facile concludere che il diritto della società a creare la norma e i diritti che da essa dipendono non può essere, anch’esso, un diritto positivo, essendo necessariamente presupposto al sorgere di tale diritto. Né può dirsi seriamente e logicamente che esso stesso, ponendosi, si crea (essendo ciò un assurdo sul piano metafisico), a meno che non si voglia di nuovo collocare l’origine del diritto su di un fatto, facendo per ciò stesso crollare l’intera costruzione giuridica, che non può essere superiore, quanto a contenuto, al principio donde deriva.


 


7. Diritto naturale e positivo. Per questo stesso motivo non può coerentemente dirsi che trattasi di principio pregiuridico, etico o metagiuridico, tranne che non si voglia trasformare una questione di sostanza in una questione di parole, o non si voglia, con la diversità dei termini indicare, in senso esatto, la differenza che corre fra il diritto naturale e positivo (16).


Questo, infatti, pur essendo indipendente dal primo ed avendo col medesimo comuni i caratteri essenziali sopra accennati, si distingue dal medesimo sia sotto l’aspetto materiale o quantitativo, sia sotto quello formale o qualitativo.


Difatti ne tutto il diritto naturale passa nel diritto positivo, né tutti i diritti positivi sono diritti di natura (differenza quantitativa). D’altra parte il diritto naturale, in quanto parte dell’etica, pur avendo come oggetto i rapporti intersubiettivi, e pur essendo ordinato a regolare tali rapporti, nel suo aspetto formalmente etico ha necessariamente un carattere intrasubiettivo, in quanto qualsiasi norma etica, in quanto tale. è norma del soggetto in ordine al conseguimento del suo ultimo fine. Il diritto positivo, invece, anche quando incide sulla coscienza e quindi induce anche una responsabilità etica, in quanto diritto, presenta necessariamente il carattere formale dell’intersubiettività, creando immediatamente una responsabilità di fronte agli altri e di fronte alla legge ossia alla società (differenza qualitativa).


Donde è facile ricavare le logiche conseguenze circa i rapporti fra morale e diritto, già accennare nella morale fondamentale.


8. Classificazione dei diritti soggettivi. Data la molteplicità dei rapporti giuridici in cui gli uomini vengono a trovarsi o come singoli o come membri della società, estesissima è la rete dei diritti soggettivi e varia la loro classificazione. In essi si può considerare o la loro intrinseca natura, o l’origine o l’efficacia oppure l’oggetto ossia il contenuto; e in base alle varie considerazioni si hanno diverse classificazioni di diritti (17).


9. Acquisto, perdita e modificazione dei diritti(18).


II diritto si acquista quando nasce una particolare relazione giuridica fra il soggetto e la cosa o la persona: ciò può avvenire in modo originario (senza alcuna relazione al diritto di un terzo) o derivativo (quando il diritto prende vita da un rapporto con altri). L’acquisto derivativo è derivativo traslativo, se è il medesimo diritto che trapassa, è, invece, derivativo-costitutivo, quando sulla base di un diritto preesistente si crea nel soggetto un diritto nuovo.


Da questi diritti si sviluppano rapporti concreti: diritti acquisiti. Il fatto concreto può essere: a) la libera volontà dell’uomo: 1) volontà unilaterale (l’acquisto, la caccia); 2) volontà bilaterale-contrattuale; b) l’intervento della società (entro certi confini), che limiti, trasferisca, disciplini, ecc.


La perdita del diritto può avvenire o per estinzione (quando il diritto si distrugge o si consuma, senza che possa esistere in altri) o per semplice separazione del medesimo dal suo titolare.


La modificazione del diritto può essere o subiettiva (successione, alienazione, rinunzia ecc.) oppure obiettiva (sia essa quantitativa o qualitativa).


 


10. Il soggetto del diritto. Non può darsi diritto senza soggetto (19) e questo può essere solo la persona umana: non può, infatti, darsi relazione di predominio nelle cose e negli animali, che hanno ragione strumentale nei confronti dell’uomo.


La persona è soggetto di diritto (sebbene non sia per ciò stesso capace di tutti i diritti) dal momento in cui il corpo è informato dall’anima razionale, anche prima della nascita.


Oltre alle persone fisiche, anche quelle morali sono comunemente riconosciute come soggetto (20) di diritto. L’esistenza della società naturale e l’istituzione della Chiesa come soggetti di diritti distinti da quelli di coloro che ne fanno parte non lascia alcun dubbio sul principio.


Ma come deve spiegarsi il fenomeno della personificazione morale? Non poche sono le teorie escogitate per risolvere tale problema, che interessa principalmente la sfera giuridica (21).


Riteniamo esser giusta l’osservazione fatta da alcuni, per cui la riduzione ad unità concettuale o dogmatica del doppio fenomeno, che da luogo al sorgere delle persone giuridiche, e possibile da un punto di vista solo molto generale che non prescinda dalle diversità sostanziali dei due tipi.


 


11. Oggetto del diritto. La persona umana, attesa la sua inviolabile autonomia, non può essere oggetto di diritto, ma solo soggetto del medesimo.


Invece tutte le altre cose che hanno valore di mezzo, anche le azioni umane possono essere oggetto del rapporto giuridico (22).


 


12. Natura della giustizia (23). Non tutti concepiscono ugualmente il rapporto fra diritto e giustizia. Per alcuni, infatti, il concetto di diritto deve essere ricondotto a quello di giustizia (Olgiati) (24). A noi, invece, sembra che debba ritenersi piuttosto il contrario, nel senso che è il diritto che condiziona, come suo oggetto, la virtù della giustizia, e non viceversa.


Infatti la giustizia, intesa come virtù morale speciale, come già si è detto, dopo Ulpiano (25) e S. Tommaso (26), suoi definirsi come volontà costante e perpetua di rendere a ciascuno il proprio diritto. In questa definizione l’elemento costanza, si riferisce al soggetto, ed è richiesto perché possa parlarsi di virtù ossia di disposizione abituale, mentre l’altro di perpetuità o universalità riguarda l’oggetto di tale abituale disposizione, nel senso che non può dirsi giusto se non chi intende essere in tutto giusto, in quanto intende riconoscere sempre e in ogni caso il proprio diritto a ciascuno.


Qui si prende il ” diritto ” per l’oggetto della giustizia. Dare a ciascuno il suo è la forma che non muta mai, mentre l’oggetto, cioè ” dare il suo ad un altro ” è soggetto a mutazioni sia per la diversità delle circostanze, sia per la diversità delle leggi positive.


 


 


NOTE


(1)  A. VERMEERSCH, Quaestiones de iustitia2, Bruges 1904; F. OLGIATI, La riduzione del concetto filosofico di diritto al concetto di giustizia, Milano 1932; ID., Il concetto di giuridicità e S. Tommaso d’Aguino, Milano 1952; G. GRANERIS, Philosophia iuris, I. De notione iuris, Romae 1945; ID., Contributi tomistici alla filosofia del diritto. Roma 1949; J. DARBARBELLAY, Le règle juridique, son fondement moral et social, St. Maurice 1943; L. IANSSENS, Personne et société, Louvain 1939; G. DEL VECCHIO, La giustizia, Roma 1946; HANS WELZEL, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Góttingen 1951; V. HEYLEN, De iustitia et iure, Mechliniae 1950; G. AMBROSETTI, II diritto naturale della riforma cattolica, Milano 1951; Autori vari, Diritto naturale vigente, Roma 1951; C. VAN GESTEL, La dottrina sociale della Chiesa, Roma 1965, 167 ss.; F. LAMBRUSCHINI, La giustizia virtù non facile, Roma 1961; G. AMBROSETTI, Diritto naturale cristiano, Roma 1964; R. M. PIZZORNI, Giustizia e carità. Roma 1969; G. AMBROSETTI, Introduzione al trattato sulla giustizia, in S. Tommaso e la filosofia del diritto oggi – Saggi (Studi tomistici, 4), Roma 1975, 1-20.


(2) L’etimologia della voce latina ius è dalla radice sanscrita Yos, Yaus, Jaos, Jous, cioè cosa buona, santa, pura o dalla radice Yu, Yug, Yung, cioè legame, vincolo, unione. Nelle lingue neo-latine la voce diritto, droit, derecho, dereito vengono dalla radice Rju, cio che è retto, che non devia dalla retta linea. Cfr. W. CESARINI SFORZA, “Ius” e ” Directio “. Note sull’origine dell’idea di diritto, Bologna 1930.


(3) Cfr. A. LANZA – P. PALAZZINI, Principi di teologia morale, I (2), n. 46 ss.


(4) Cfr. HANS WELZEL, o. c., 9 ss.


(5) Cfr. B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts”, 1891, I, § 37.


(6) Cfr. R. VON IHERING, Geist des rómischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, t. III, 2, § 60-61.


(7) Cfr. H. KELSEN, Reine Rechtslehre, Leipzig-Wien 1932; M. Cot, La conception hitlérienne du droit, Paris 1938, ecc.


(8)  Cfr. HANS WELZEL, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Gottingen 1951,


112 ss., 146.


(9)  Circa tutto l’argomento cfr. W. ONCLIN, La force obligatoire de la norme iuridique, in  Ephemerides theol. lovan., 18 (1941) 268-278.


(10)  Cfr. V. HEYLEN, o. c., 3 ss.


11)  Cfr. E. DURKEIM, Les règles de la méthode sociologique, Paris 1938, 126-127;


G. DEL VECCHIO, Lezioni di filosofia del diritto. Roma 1936 (ed edizioni successive); L. LEFUR, Les grands problèmes du droit, Paris 1937, 114 ss., 138 ss.


(12)  Cfr. E. RIOLEAU, La personne humaine, les résultats de réflexions récentes, in Etudes, 235 (1938) 660-678; L. JANSSENS, Personne et societé, Théories actuelles et essai doctrinal, Louvain 1939. Per i rilievi storici, cfr. E. Lio, De elementis traditionalibus iustitiae in primaeva schola franciscana, in Franciscan Studies, 10 (1950) 164-185; 286-312; 441-458; F. CAYRÉ, La personne. Sa piace dans le mond chrétien, in Divinitas (1963) 332-350; A. LANG, Ueber zwei Teilsysteme der personlikhweit, Bern 1964.


(13)  Le odierne teorie demolitrici della legge e del diritto naturale non presentano argomenti scientificamente validi, cfr. A. VAN MEI.SEN, Legge naturale ed evoluzione, in Concilium (1967) n. 6, pp. 61-72.


(14)  Che la coattività appartenga all’essenza del diritto lo negano tra gli altri:


V. CATHREIN, Recht, Naturrecht, und positives Recht, Freiburg i. B. 1909, 94-108; E. PICARD, Le droit pur, Paris 1908, 31-32; I. DABIN, Théorie generale du droit, Bruxelles 1944, 26 ss. (dove però si ritiene necessaria la coercibilità per il diritto positivo umano).


(15) Cfr. I. IANSSENS, Personne et société, Louvain 1939, 199-243.


(16)  Cfr. O. LOTTIN, Le droit naturel chez saint Thomas d’Aquin et ses prédécesseurs, Bruges 1931; H. DE PAGE, Droit naturelle et positivismo juridique, Bruxelles 1939; A. MESSINEO, II diritto naturale nella dottrina di Francesco Suarez, in Civ. catt. (1949) I, 270-282; I. M. DIEZ-ALEGRIA, La obligatorièdad de la ley natural en Luis de Molina y en los maestros de la Universidad de Evora de 1565 a 1591, Roma 1951; E. HAMEL, Loi naturelle et loi du Christ, Bruges 1964; C. AMBROSETTI, Diritto naturale cristiano,


Roma 1964; E. ROMMEN, L’eterno ritorno del diritto naturale, Roma 1965.


(17) 


 a) Se si considera la loro natura, si distinguono tre specie di diritti: i diritti immediati, in cui cioè la relazione di predominio sulla cosa è immediata, e che costituiscono l’oggetto della giustizia commutativa; i diritti mediati o sociali, ossia i diritti mediati della società sui beni dei singoli (oggetto della giustizia distributiva). Va da sé che fra la società ed i membri della medesima, oltre a questi due rapporti mediati, possono esistere dei rapporti di interesse immediato, e tali rapporti possono altresì correre, come difatti avviene, fra due società.


b)  Se si considera la loro efficacia, i diritti possono essere: 1) assoluti o relativi, secondo che importino un dovere di tutti verso il soggetto, o riguardino solo il dovere di una o alcune persone determinate; 2) alienabili od inalienabili: questi non possono né estinguersi ne essere trasmessi ad altri; i primi, invece, possono estinguersi, ma non sempre sono trasmissibili (diritti personalissimi: p. es. la servitù personale); 3) principali o accessori.


c) Riguardo alla loro origine, i diritto possono essere: 1) naturali o positivi, secondo che derivano dalla legge naturale o da quella positiva, sia essa divina o umana; 2) originari o derivati, a seconda che sorgono nel titolare indipendentemente da una sua attività, od in conseguenza di un suo fatto.


Non mancano, neanche fra gli autori moderni, taluni i quali tra il diritto naturale e quello positivo collocano, come medio, il diritto delle genti (Vermeersch); ma a noi la prima distinzione apparisce adeguata, non essendo concepibile un diritto che non possa essere riportato o alla legge naturale o a quella positiva (cfr. G. LOMBARDI, Il concetto dello ” ]us gentium” nel diritto romano. Roma 1947).


d) Riguardo al loro oggetto o contenuto, i diritti soggettivi si distinguono: 1) in diritti pubblici o privati, secondo il fine cui si riferiscono; 2) i diritti di ordine privato sono patrimoniali, se pecuniarianaente estimabili, e rientrano quindi nel patrimonio del soggetto; altrimenti sono non patrimoniali. Secondo alcuni i diritti non patrimoniali si riassumono nelle due categorie dei diritti personali o personalissimi (inerenti alla persona) e dei diritti di famiglia, detti anche diritti personali relativi, che discendono dai rapporti in cui il soggetto è nel gruppo familiare, con gli altri membri del gruppo. Tuttavia tale distinzione a noi non sembra adeguata, esistendo dei diritti i quali, pur non essendo patrimoniali, non sono ne personali ne familiari (il diritto, p. es., alla celebrazione della Messa da parte di chi ha dato per questo al Sacerdote la rispettiva elemosina; 3) in diritti reali (iura in re) e diritti di obbligazione o di credito. Al diritto di obbligazione o di credito può rispondere l’obbligazione di dare o di fare o di omettere.


Tale classificazione che, contrariamente a quanto ritengono alcuni, non si riferisce unicamente ai diritti patrimoniali, rivela l’inadeguatezza della comune classificazione dei diritti in iura in re e iura ad rem: difatti tra i diritti di credito, solo quelli che terminano al dare possono essere classificati tra i iura ad rem (cfr. F. KLINGMULLER, Jus ad rem in Zeitschr. del Savigny – Stift. f. Recht. Rom. Abl., 44 [1924] 211-223).


(18)  Cfr. V. HEYLEN, o. e., 17-19.


(19)  Cfr. V. HEYLEN, o. e., 13 ss.


(20)  Cfr. P. GILLET, La personnalité juridique en droit ecclésiastique, Malines 1927.183-231; R. CLEMENS, Personnalité morale et personnalité juridique, Paris 1935, 29-166; B. F. BROWN, The canonical iuristic personality, Washington 1927; G. MICHIELS, Principia generalia de personis in ecclesia. Lublin-Paderborn 1932, 305-460; P. CIPROTTI, Lezioni di diritto canonico. Parte generale, Padova 1943, 197 ss., n, 223 ss.; A. RANAUDO, Le persone morali ecclesiastiche nel diritto canonico e nel diritto concordatario italiano, Roma ecc. 1965.


(21) Alcuni negano l’obiettiva realtà di tali persone che ritengono essere una semplice creazione dello spirito (teoria della funzione: Savigny, Windscheid. Negano parimenti la loro realtà coloro i quali riconoscono in esse come subbietti di diritto solo le persone fisiche, siano esse i membri della società (nelle persone morali collegiali) oppure i destinatari del patrimonio (nelle persone morali non collegiali: Ihering, De Vareilles-Sommières). Possono ricondursi a questa medesima fondamentale concezione tanto la teoria che erige a subbietto di diritto il patrimonio (Brinz), come quella che nega l’esistenza di un vero subbietto per i diruti comuni, e ne riconosce solo il possesso e l’amministrazione in coloro che dirigono la società (Serment) (cfr. P. GILLET, o. c., 183 ss.).


Altri, invece, riconoscono la realtà obiettiva di tutte le persone morali e ne ricercano il subbietto o nella volontà complessiva, ove si tratti di corporazioni, o nella volontà di colui che ha dato ai beni una determinata destinazione, se si tratti di fondazioni (Eitelmann). Per altri, invece, tale subbietto è lo stesso essere sociale costituito dalle relazioni esistenti fra le persone fisiche che lo compongono. Sicché la persona morale è reale, ma nell’ordine morale (Delos, Vermeersch) (cfr. A. VERMEERSCH, Quaestiones de iustitia, Bruges 1904, 687-691).


In realtà quest’ultima teoria da piena ragione delle persone morali collegiali; e per il fatto stesso che attribuisce la loro personificazione all’ordine morale, costituito dai rapporti giuridici esistenti fra le persone che lo compongono, non contraddice al principio secondo cui solo la persona umana è subbietto di diritto, ma implicitamente lo conferma.


D’altra parte, questa medesima considerazione fa si che non si possa spiegare alla stessa maniera la personificazione delle persone morali a tipo di fondazione; giacché in esse non può essere considerata come subbietto di diritto né la persona del fondatore, il quale, oltre al resto, per il fatto stesso che costituisce la fondazione, trasferisce in altri i diritti che egli aveva prima su di un determinato patrimonio; né quella dei destinatari, il che, oltre al resto, distruggerebbe l’individualità stessa della fondazione. D’altra parte, il patrimonio sia pur destinato a determinati scopi non può essere personificato senza una vera creazione dello spirito, ossia senza una vera finzione.


(22)  Cfr. V. HEYLEN, o. e., 16-17.


(23)  Cfr, A. VERMEERSCH, Theologiae moralis principia, responso, consilia, t. II, Roma 1937; J. CARRIÈRE, De justitia et jure, 3 voll., Parisiis 1939; P. LUMBRERAS, De iustitia, Romae 1938; A. VANCHELUWE, De notione iustitiae, in Collationes brugenses, 42 (1946) 413-421; L. BENDER, De moralitate actus iustitiae, in Per., 41 (1952) 36-50. Per alcune questioni sulla giustizia, cfr. A. VERMEERSCH, Quaestiones de iustitia1, Bruges 1940. Per le varie forme di giustizia, cfr. H. M. HÉRING, De iustitia legali, Friburgi i. B. 1944; P. CHRÉTIEN, De iustitia, Metis 1947, Un’abbondante bibliografia è indicata in G. DEL VECCHIO, La giustizia, Roma 1946, sintesi fondamentale. Cfr. anche I. PIEPER, Sulla giustizia, Brescia 1956; F. LAMERUSCHINI, La giustizia, virtù non facile, Roma 1961; G. MATTAI, Giustizia, in Dizionario enc. di teologia morale, diretto da L. Rossi-A. Valsecchi, ed. Paoline, 2′ ed., Roma 1973, 215-232.


(24)   Cfr. F. OLGIATI, La riduzione del concetto filosofico di diritto al concetto di giustizia, Milano 1932.


(25)  D. 1, fr. 10 pr.


(26)  S. Theol. 2-2, q. 58, a. 5.