Compendio sull’infallibilita’

…Il dogma dell’infallibilita’: storia, fondamento, magistero e obiezioni …  

L’infallibilità della Chiesa


L’infallibilità vuol dire impossibilità di cadere in errore e, nel caso nostro, si distingue in attiva e passiva. La prima (infall. in docendo) è propria dei pastori nell’esercizio del loro ufficio magisteriale, la seconda (infall. in credendo) dì tutti i fedeli nell’adesione al messaggio di fede. Ambedue sono reciprocamente causa ed effetto. Qui si parlerà soprattutto dell’infallibilità attiva.


 


1. Realtà dell’infallibilità.


La Chiesa nel definire una dottrina di fede e di morale è infallibile. De fide.


Il Concilio Vaticano I presuppose, nella definizione dell’infallibilità papale, quella della Chiesa dichiarando: “Il Papa, quando parla ex cathedra, gode… di quella infallibilità di cui il Divino Redentore volle fosse munita la sua Chiesa nel definire una dottrina di fede o di morale” (D. 1839 [DS- 3074]).


Avversari di questo dogma sono i riformatori, che respinsero insieme alla gerarchia, il magistero e la sua autorità, ed i modernisti, che contestarono l’istituzione divina del magistero ecclesiastico, disconoscendogli perciò anche l’infallibilità.
Cristo ha promesso agli Apostoli l’assistenza dello Spirito Santo e la sua propria nel compimento del loro ministero di maestri. Gv. 14, 16: “Io pregherò il Padre e vi darà un altro Confortatore, affinché rimanga sempre con voi, lo Spirito di verità”. Mt. 28, 20: “Ecco io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo”. Cfr. Gv. 14, 26; 16, 13; Atti 1, 8.
L’assistenza costante di Cristo e dello Spirito Santo è garanzia della purezza e dell’incorruttibilità della predicazione degli Apostoli e dei loro successori. Cristo richiede un’incondizionata “ubbidienza di fede” (Rom. 1, 5) alla predicazione dei suoi Apostoli e dei loro successori e ne fa dipendere la salute eterna: “Chi crede e si fa battezzare si salverà; chi non crede, sarà condannato” (Mc. 16, 16).
Egli si identifica addirittura con loro: “Chi ascolta voi, ascolta me; e chi rigetta voi, rigetta me” (Lc. 10, 16; cfr. Mt. 10, 40; Gv. 13, 20).
Ciò presuppone che gli Apostoli ed i loro successori siano, nel loro insegnamento, esenti dal pericolo di errare.
Paolo chiama la Chiesa “colonna e sostegno della verità” (1 Tim. 3, 15).
L’infallibilità della predicazione è un presupposto dell’unità e dell’indistruttibilità della Chiesa.


I Padri nella lotta contro le eresie, affermano che la Chiesa ha sempre conservata immune da errori la verità trasmessa dagli Apostoli e che la conserverà tale per ogni tempo. In opposizione alla falsa gnosi, IRENEO pone in risalto che la predicazione della Chiesa è sempre la medesima, poiché la Chiesa possiede lo Spirito Santo, lo spirito di verità: “Dove c’è la Chiesa, c’è anche lo Spirito di Dio, e dove c’è lo Spirito di Dio, c’è la Chiesa ed ogni grazia; ora lo Spirito è verità” (Adv. haer. III, 24, 1).
La Chiesa è la “dimora della verità”, da cui gli eretici sono separati (III, 24, 2). La trasmissione della dottrina apostolica immune da errori viene garantita dalla ininterrotta successione dei vescovi a partire dagli Apostoli: “Essi (i vescovi) con la successione episcopale hanno ricevuto il sicuro carisma della verità secondo il beneplacito del Padre” (IV, 26, 2). Cfr. TERTULLIANO, De praescr. 28; CIPRIANO, Ep. 59, 7.


La ragione intima dell’infallibilità della Chiesa sta nell’assistenza dello Spirito Santo, che le fu promesso soprattutto per l’esercizio del suo magistero. Cfr. S. th. II-II, 1, 9; Quodl. 9, 16.


 


2. Oggetto dell’infallibilità.


a) Oggetto primario dell’infallibilità sono le verità formalmente rivelate concernenti la fede e i costumi. De fide (D. 1839 [DS. 3074]).
La Chiesa può non solo stabilire e proporre, interpretando in modo autentico la Scrittura e le testimonianze della Tradizione, il senso della rivelazione, ma anche individuare e prescrivere gli errori contrari; altrimenti il suo ufficio di “custode e maestra della parola di Dio rivelata” (D. 1793 [DS. 3012]), non potrebbe essere giustificato (D. 1798 [DS. 3018]).


b) Oggetto secondario dell’infallibilità sono quelle verità di fede e di morale che, benché non formalmente rivelate, sono però strettamente connesse con le rivelate. Sentenza certa (D. 1839 [DS- 3074]).
Ciò emerge dal fine dell’infallibilità stessa, che è quello di “santamente custodire e fedelmente esporre il deposito della fede” (D. 1836 [DS. 30701). La Chiesa non raggiungerebbe questo fine se non potesse decidere in modo infallibile, sia positivamente accertando la verità sia negativamente riprovando l’errore opposto, circa dottrine e fatti che sono in stretto rapporto con la rivelazione.
Appartengono all’oggetto secondario dell’infallibilità: 1) le conclusioni teologiche, che derivano da una verità formalmente rivelata e da una verità di ragione naturale; 2) i fatti storici, dal cui riconoscimento dipende la sicurezza di una verità rivelata (facta dogmatica); 3) le verità di ragione naturale, che sono strettamente connesse con le verità rivelate; 4) la canonizzazione dei santi, cioè il giudizio definitivo che un membro della Chiesa è stato accolto nella beatitudine eterna e dev’essere fatto oggetto del culto pubblico. Il culto reso ai santi, è, come insegna S. Tommaso, “una professione di fede, con cui crediamo alla gloria dei santi” (Quodl. 9, 16). Se la Chiesa potesse sbagliare nel suo giudizio, ne deriverebbero conseguenze inconciliabili con la sua santità.


 


3. Soggetti depositari dell’infallibilità.


Sono il Papa e tutto l’episcopato, cioè l’insieme dei vescovi in unione col Papa, loro capo.


a) Il Papa.
Il Papa è infallibile quando parla ex cathedra. De fide.


b) I vescovi.
L’insieme dei vescovi è infallibile quando, o riunito in Concilio ecumenico o disperso sulla faccia della terra, in unione con il Papa, propone una dottrina di fede o di morale come verità a cui tutti i fedeli devono attenersi. De fide.


Il Concilio di Trento insegna che i vescovi sono i successori degli Apostoli (D. 960 [D S. 1768]); similmente il Concilio Vaticano I (D. 1828 [DS. 3061]). Quali successori degli Apostoli, essi sono, al par di quelli, i pastori ed i maestri dei fedeli (D. 1821 [DS. 3050]). Essendo per ufficio maestri della fede. sono titolari dell’infallibilità attiva assicurata al magistero ecclesiastico.


Si distinguono due forme di attività nel magistero dell’episcopato, l’una straordinaria, l’altra ordinaria:


1) In modo straordinario i vescovi esercitano il loro infallibile potere magisteriale nel concilio generale o ecumenico in unione con il Papa; ed è proprio nelle decisioni dei concilii generali che l’attività dei loro magistero, istituito da Cristo, ha la più chiara manifestazione.
Nella Chiesa fu sempre viva la convinzione che le decisioni dei concilii generali sono infallibili.
S. ATANASIO, parlando della definizione di Nicea, scrive: “La parola del Signore espressa per opera del Concilio ecumenico di Nicea, rimane in eterno ” (Ep. ad Afros, 2). GREGORIO MAGNO riconosce ed onora i primi quattro concilii generali come i quattro Vangeli, e pone sullo stesso piano anche il quinto (Ep. 1, 25).


Perché un concilio sia ecumenico è necessario: (a) che vi siano invitati tutti i vescovi residenziali della terra; (b) che in realtà convenga da diverse regioni un numero tale di vescovi che questi possano considerarsi come rappresentanti dell’intero episcopato; (c) che il Papa convochi il concilio, o almeno approvi con la sua autorità l’assemblea dei vescovi, ne abbia la presidenza in persona o mediante un suo rappresentante e ne confermi le decisioni. Mediante la conferma papale, che può essere esplicita o anche implicita, le decisioni acquistano valore giuridico universale (CIC 227).


I primi otto concilii ecumenici furono convocati dall’imperatore. Egli ne aveva anche ordinariamente la presidenza onorifica e la tutela esterna. Il secondo ed il quinto concilio ecumenico furono tenuti senza che il Papa o un suo rappresentante vi prendessero parte: per convocazione, composizione e direzione furono concilii plenari dell’Oriente, ma ottennero valore ecumenico quando il Papa, cioè l’intera Chiesa, in seguito ne riconobbe i decreti.


2) I vescovi esercitano il loro infallibile potere in modo ordinario quando, nelle proprie Diocesi, uniti moralmente con il Papa, annunciano concordemente le medesime dottrine di fede o di morale. Il Concilio Vaticano I dichiarò espressamente che anche le verità rivelate proposte dal magistero ordinario ed universale della Chiesa devono essere credute per fede divina e cattolica (D. 1792 [DS. 3011]).
Ora chi detiene il magistero ordinario e universale è precisamente l’episcopato diffuso su tutta la faccia della terra. La concordanza dei vescovi nella dottrina può essere stabilita dai catechismi che essi redigono, dalle loro pastorali, dai libri di preghiera che essi approvano e dalle decisioni dei sinodi particolari. E’ sufficiente una concordanza moralmente universale in cui non deve mancare l’espressa o tacita approvazione del Papa, quale capo supremo di tutto l’episcopato.


Il singolo vescovo nel proclamare le verità di fede non è infallibile. La storia della Chiesa mostra che singoli membri dell’episcopato sono caduti in errore e in eresie, per es. Fotino, Nestorio. Per conservare integra la dottrina tradizionale, è sufficiente l’infallibilità collegiale dell’intero episcopato. Il singolo vescovo è però per la sua diocesi, in forza del suo ufficio, l’autentico, cioè autorevole maestro della fede, purché sia in comunione con la Santa Sede e si attenga alla dottrina generale della Chiesa.