Sacramenti e Codice di Diritto Canonico (10)

IL MATRIMONIO (cc 1055-1165) (III parte) I matrimoni misti. La celebrazione segreta. Effetti del matrimonio. La separazione dei coniugi. Scioglimento del vincolo. Separazione con permanenza del vincolo. La cura pastorale dei divorziati risposati. La convalidazione del matrimonio. Convalidazione semplice. Sanazione in radice.

  I matrimoni misti
Il matrimonio misto, e cioè fra due persone battezzale, delle quali l’una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla medesima con atto formale, l’altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità.
Se vi è una causa giusta e ragionevole, l’Ordinario del luogo può concedere tale licenza, dopo il compimento delle seguenti condizioni:
1°  la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
2° di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l’altra parte, così che consti che questa e realmente consapevole della promessa e dell’obbligo della parte cattolica;
3° entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti (c. 1125).
       La forma da usare nel matrimonio misto è la medesima degli altri matrimoni; mentre per il matrimonio della parte cattolica con una parte non cattolica di rito orientale, l’osservanza della forma canonica è richiesta per la sola liceità; per la validità, invece, si richiede l’intervento di un ministro sacro a norma di diritto.
Qualora gravi difficoltà si oppongano all’osservanza della forma canonica, l’Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi, previa consultazione, però, dell’Ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, e salva, per la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione in conformità alle norme della Conferenza episcopale.
È vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica, dar luogo a un’altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale. Parimenti non si deve fare una celebrazione religiosa in cui l’assistente cattolico e il ministro non cattolico, celebrando ciascuno il proprio rito, richiedano insieme il consenso delle parti (c. 1127).
Le disposizioni circa la forma da usare per i matrimoni misti valgono anche per i matrimoni ai quali si oppone l’impedimento di disparità di culto, dì cui al canone 1086, par. 1 (c. 1129).
Non soltanto i matrimoni misti, ma anche i matrimoni ai quali osta l’impedimento di disparità di culto, diventano sempre più frequenti nell’odierna società pluralista, e non possono essere vietati dalla legge positiva poiché deve prevalere il diritto naturale al matrimonio.
In teoria, i matrimoni misti offrono al coniuge cattolico una singolare opportunità di annunciare e di testimoniare la fede. In pratica però, e l’esperienza lo conferma, non sono lievi le difficoltà alle quali il coniuge cattolico va incontro per mantenersi coerente con la propria fede e con i doveri coniugali e familiari.
Bisogna perciò che coloro i quali progettano di contrarre un matrimonio misto siano aiutati a conoscere le difficoltà della vita coniugale tra sposi divisi, in partenza, nella fede o nella comunione ecclesiale.
La preparazione al matrimonio deve essere particolarmente curata, e non può limitarsi al semplice adempimento delle formalità giuridiche; ma deve allargarsi a un’opera educativa, e possibilmente permanente, destinata a favorire, nella carità e nella verità, una progressiva comunione di fede.
Se occorre riflettere seriamente prima di contrarre matrimonio con una persona che condivide la medesima fede, tanto più bisogna farlo quando si tratta di un matrimonio misto, anche a motivo delle assai diverse convinzioni sulle verità di fede e sulla vita morale delle parti contraenti.
I nubendi debbono sapere che le loro coscienze verranno a conflitto non solo per quanto si riferisce ai loro rapporti di comunione di vita, ma anche per quanto attiene all’educazione umana e religiosa della prole.
Il cattolico deve perciò vedere se non sia il caso di rinunciare al matrimonio misto, valutando con animo sereno e obiettivo le difficoltà che esso comporta. Il diritto naturale dell’uomo e della donna al matrimonio non va identificato con il diritto di contrarre matrimonio con una determinata persona: il dovere di non agire contro coscienza precede il diritto al matrimonio.
Una volta contratto il matrimonio misto, il coniuge cattolico deve sentirsi permanentemente impegnato a testimoniare la propria fede, soprattutto con i comportamenti di vita, e a dialogare con la comparte nella carità e nella verità.
È di somma importanza che, con l’appoggio della comunità ecclesiale, il coniuge cattolico venga fortificato nella sua fede e positivamente aiutato a maturare nella comprensione e nella pratica di essa, in modo da essere testimone credibile in seno alla famiglia, attraverso la vita stessa e la qualità dell’amore dimostrato all’altro coniuge e ai figli (Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 78).
In particolare gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d’anime debbono fare in modo che al coniuge cattolico e ai figli nati dal matrimonio misto non manchi
l’aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi, e aiutare i coniugi ad accrescere l’unione della vita coniugale e familiare (c. 1128).
Le disposizioni canoniche circa i matrimoni misti hanno lo scopo di tutelare e di sottolineare i diritti e i doveri del coniuge cattolico; ma, senza la sincera accettazione da parte del coniuge non cattolico e il costante impegno della parte cattolica nel tradurli nel vissuto quotidiano, si ridurrebbero a una mera formalità.

La celebrazione segreta
Per una grave e urgente causa, l’Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in segreto.
Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta che si facciano in segreto le debite indagini prematrimoniali e che dell’avvenuta celebrazione conservino il segreto l’Ordinario del luogo, l’assistente, i testimoni e i coniugi.
L’obbligo di conservare il segreto dell’avvenuta celebrazione cessa per l’Ordinario del luogo se dall’osservanza del segreto incombe un grave scandalo o una grave ingiuria alla santità del matrimonio: e ciò deve essere reso noto alle parti prima della celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio celebrato in segreto deve essere annotato nello speciale registro da conservarsi nell’archivio della curia (cc 1130-1133), e che a nessuno è con- cesso di consultare, senza esplicita licenza del Vescovo diocesano (c. 490).

Effetti del matrimonio
Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo.
Inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento (c. 1134).
Nel matrimonio cristiano, l’autentico amore coniugale è assunto nell’amore divino ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentiva di Cristo e dall’azione salvifica della Chiesa, perché i coniugi, in maniera efficace, siano condotti a Dio e siano aiutati e rafforzati nello
svolgimento della sublime missione di padre e di madre. Ed essi, compiendo in forza del sacramento il loro dovere coniugale e familiare, nello spirito di Cristo, per mezzo del quale tutta la loro vita è pervasa di fede, speranza e carità, tendono a raggiungere sempre più la propria perfezione e la mutua santificazione, ed assieme rendono gloria a Dio (Gs 48).
Nella prospettiva cristiana dell’amore coniugale acquista particolare valore la castità che, nel matrimonio, non deve essere intesa come astensione dai rapporti sessuali.
La castità coniugale non significa affatto né rifiuto né disistima della sessualità umana: significa piuttosto energia spirituale, che sa difendere l’amore dai pericoli dell’egoismo e dell’aggressività e sa promuoverlo verso la sua piena realizzazione (Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 33).
Il rapporto sessuale tra i coniugi, quando è, secondo il disegno di Dio, donazione generosa e libera da ogni ricerca possessiva e da ogni chiusura egoistica, non può essere che casto.
Ne consegue che “gli atti con i quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onorabili e degni, e, compiuti in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono vicendevolmente in gioiosa gratitudine gli sposi stessi” (Gs 49).
La castità coniugale viene meno con l’adulterio, con il divorzio, e anche con quei desideri o quegli atti che tendono a possedere l’altro per un piacere egoistico e un amore perciò non autentico perché in contrasto con la stessa etica naturale e con dettami della morale rivelata e l’insegnamento della Chiesa.
Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale (c. 1135).
Il precedente Codice di Diritto Canonico restringeva la parità dei diritti e doveri dei coniugi alla sfera degli atti propri della vita coniugale (c. 1111), secondo il monito di S. Paolo: ” II marito renda il debito alla moglie; similmente la moglie al marito” (I Cor 7,3).
Nel nuovo Codice, superata la preminenza del padre, il luogo di origine dei figli è considerato quello del domicilio o quasi-domicilio dei genitori, oppure quello della madre, se i genitori non hanno lo stesso domicilio o quasi-domicilio (c. 101, par 1).
Per quanto riguarda l’appartenenza a Chiese rituali di diritto proprio, mentre nel precedente Codice solo la moglie poteva passare al rito del marito in occasione del matrimonio, ora anche il marito può passare al rito della moglie (c. 112).
L’uguaglianza dell’uomo e della donna è fondata sulla comune natura umana, creata da Dio a sua immagine e somiglianza (Gen 1,27).
Tra le applicazioni del principio dell’uguaglianza dei coniugi, sono inoltre da ricordare il dovere e il diritto di entrambi i coniugi di osservare la convivenza coniugale (c. 1151), il pari diritto del marito e della moglie alla separazione coniugale nel caso di adulterio (c. 1152), o nel caso che uno dei coniugi comprometta gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell’altro o della prole, oppure renda altrimenti troppo dura la vita comune (c. 1153).
L’uguaglianza dei diritti e dei doveri dei coniugi non deve però essere intesa come negazione della complementarità, che è fondamento del patto e della vita matrimoniale.
La complementarità dell’uomo e della donna si fonda sul modo diverso con cui partecipano e manifestano la somiglianza con Dio, che è infinitamente imitabile nell’essere e nell’operare.
S. Paolo, mentre rievoca la mentalità ebraica della soggezione della donna all’uomo (1 Cor 11,19), cosi la presenta: ” Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Le mogli siano sottomesse ai mariti nel Signore; il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, cosi anche le mogli siano soggette ai loro mariti in Cristo. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei” (Et 5,21 ss).
Parlando della uguaglianza dell’uomo e della donna, ” occorre tenere presente una complementarità effettiva, affinchè gli uomini e le donne contribuiscano con le rispettive ricchezze e il loro dinamismo alla costruzione di un mondo non livellato e uniforme, ma armonioso e unitario, secondo il disegno del Creatore” (Paolo VI, 19 giugno 1975).
La complementarità esige cioè che ciascun coniuge offra, in campo operativo, non solo quanto ha in comune con l’altro, ma anche quanto ha di proprio, e che entrambi si accettino per quello che specificamente sono.
Gli insuccessi nella vita coniugale e nell’educazione dei figli sono in gran parte dovuti alla mancata presa di coscienza della complementarità dei coniugi, sia tra loro sia nei confronti dei figli.
I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare, secondo le proprie forze, l’educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa (c. 1136; cfr. c. 226, par. 2; Ec 3).
Soprattutto nella famiglia cristiana, arricchita della grazia e della missione del matrimonio-sacramento, i figli fin dalla più tenera età devono imparare a percepire il senso di Dio e a venerarlo, e ad amare il prossimo secondo la fede che hanno ricevuta nel battesimo. Sempre attraverso la famiglia, i figli vengono gradualmente introdotti nel consorzio civile e nel popolo di Dio.
Il compito educativo che spetta primariamente alla famiglia, così richiede l’aiuto di tutta la società. Perciò oltre i diritti dei genitori e di quelli a cui essi affidano una parte del loro compito educativo, ci sono determinati diritti e doveri che spettano alla società civile.
Per un titolo del tutto speciale, spetta alla Chiesa il dovere di educare, soprattutto perché ha il compito di annunciare a tutti gli uomini la via della salvezza, e di comunicare ai credenti la vita di Cristo, aiutandoli con sollecitudine a raggiungere la pienezza di questa vita  (Ec 3).
Nell’adempiere la loro missione educativa nei confronti della prole, i genitori debbono quindi contare sulla grazia del sacramento del matrimonio, senza mai delegare pienamente ad altri il compito educativo, che è loro proprio e insostituibile.
Anche quando la sussidiarietà dello Stato doverosamente interviene nell’educazione dei figli, i genitori non debbono esimersi dal coinvolgersi, avvalendosi di ogni legittimo mezzo, quali, per esempio, gli organi collegiali della scuola, per esigere che siano rispettati e tenuti presenti i princìpi morali e religiosi ai quali essi ispirano l’educazione dei propri figli.
Altrettanto va detto nei confronti della comunità ecclesiale. I genitori cioè non debbono demandare per intero ai pastori d’anime il compito educativo; ma debbono offrire la loro costante collaborazione perché, se essa venisse a mancare, inevitabilmente e gravemente ne soffrirebbe la crescita cristiana dei loro figli.
Sono legittimi i figli concepiti o nati da matrimonio valido o putativo.
Il padre è colui che indicano le giuste nozze, eccetto che si provi il contrario con argomenti evidenti.
Si presumono legittimi i figli nati almeno 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio, o entro 300 giorni da quello dello scioglimento della vita coniugale.
I figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia valido sia putativo, o per rescritto della Santa Sede.
I figli legittimati, relativamente agli effetti canonici, sono in tutto equiparati ai legittimi, a meno che il diritto non abbia disposto altro espressamente (cc 1137-1140).
Il Codice civile italiano tratta della legittimità dei figli e del disconoscimento della paternità negli articoli 231-235.

La separazione dei coniugi

Scioglimento del vincolo
II matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna autorità umana per nessuna causa, eccetto la morte (c. 1141).
Il matrimonio non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa, può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l’altra fosse contraria (c. 1142).
Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la parte non battezzata.
Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuoi coabitare pacificamente senza offesa del Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi (c. 1143).
L’offesa del Creatore si può avere, per esempio, costringendo il coniuge battezzato a comportamenti gravemente contrari alla morale rivelata, impedendo l’educazione cristiana della prole, perseverando nel concubinato, ecc.
Il privilegio paolino, detto anche “privilegium fidei”, è contenuto nella prima lettera dell’apostolo Paolo ai Corinzi: “ Se un nostro fratello ha la moglie non credente e questa consente di rimanere con lui, non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente e questi consenta di rimanere con lei, non lo ripudi: perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente… Ma se il non credente vuol separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a servitù” (1 Cor 7,12-15).
Il matrimonio legittimo degli infedeli, cui non si opponga nessun impedimento di diritto naturale o divino, è valido e indissolubile, e quindi non può essere sciolto per l’arbitrario abbandono di una delle parti o per mutuo consenso e volontà dei coniugi (Congr. S. Officio, 18 settembre 1824; 18 giugno 1866), e neppure per intervento dell’autorità civile.
Con il privilegio paolino, invece, può essere sciolto il matrimonio, anche consumato, contratto da due non battezzati, se uno di essi si converta alla religione cristiana ed è battezzato.
Perché la parte che è stata battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la parte non battezzata se voglia essa pure ricevere il battesimo o se almeno voglia coabitare pacificamente con la parte battezzata, senza offesa del Creatore.
Detta interpellazione deve essere fatta dopo il battesimo; tuttavia l’Ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere che Ì’interpellazione sia fatta prima del battesimo; anzi può anche dispensare dall’interpellazione, sia prima sia dopo il battesimo, purché risulti che non è possibile o che sarebbe inutile farla (cc 1144 ss).
Al di fuori dello scioglimento o annullamento del vincolo matrimoniale: 1) per dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato; 2) per il privilegio paolino; in nessun altro caso il matrimonio-sacramento può essere annullato.
Il potere o il compito dei Tribunali ecclesiastici è soltanto di sentenziare la nullità dei matrimoni mai esistiti perché, nel loro nascere, erano viziati dalla mancanza del necessario consenso o della forma canonica, oppure da impedimenti. Si tratta, in altre parole, non già di annullamenti, ma di dichiarazioni di nullità.
Per quanto attiene alla esecutività nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità dei matrimoni emanate dai Tribunali ecclesiastici, il Concordato tra la Santa Sede e l’Italia statuisce:
“Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d’Appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell’ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.”
La Corte d’Appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire i provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia (art 8,2).

Separazione con permanenza del vincolo
I coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima (c. 1151).
Il matrimonio è stato istituito dal Creatore quale comunione d’amore e di vita dell’uomo e della donna per l’intera esistenza. Lo richiedono la natura stessa del patto coniugale in quanto reciproca e totale donazione di se stessi, e il bene della prole.
Le difficoltà da superare per conservare la comunione di vita sono molteplici e derivano soprattutto dal dover ogni giorno accettarsi con le immancabili diversità di temperamento e di mentalità e con le reciproche legittime esigenze di libertà personale.
La convivenza coniugale diventa possibile a condizione che la scelta matrimoniale sia stata ben ponderata in ogni suo aspetto, e in particolare che i coniugi abbiano in comune la fede religiosa e che concordino nella valutazione dei comportamenti di vita, nelle scelte ideologiche e nei criteri e metodi ispiratori dell’educazione della prole.
I coniugi debbono essere consapevoli delle difficoltà che generalmente si incontrano nei primi anni di convivenza, in modo che, avendole previste, siano meglio disposti e preparati a superarle.
Le difficoltà stesse, anzi, se accettate con animo sereno e volenteroso, giovano a rinsaldare il legame che unisce i coniugi e a fare ben sperare nella futura solidità del matrimonio.
I pastori d’anime e tutta la comunità cristiana debbono essere vicini, con il sostegno, l’incoraggiamento e il consiglio, ai coniugi, specialmente i più giovani e provati, in maniera che essi possano contare su ogni necessario o utile appoggio fraterno.
La vita della coppia può tuttavia registrare situazioni tali da rendere legittima la separazione, la quale però mai dissolve il vincolo matrimoniale.
L’adulterio giustifica l’interruzione della convivenza coniugale; ma si raccomanda vivamente che il coniuge non rifiuti il perdono alla comparte adultera e che non interrompa la vita coniugale. Tuttavia, se non ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, la parte innocente ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia consentito all’adulterio o non ne abbia dato motivo oppure non abbia egli pure commesso adulterio.
Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell’adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l’altro coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l’autorità ecclesiastica o civile (c. 1152).
Perché il coniuge innocente, leso nei suoi fondamentali diritti, possa legittimamente separarsi, deve avere prove certe dell’adulterio commesso.
Non basta cioè che l’adulterio sia presunto o creduto in base a indizi che non portano a una conclusione univoca.
Nella valutazione delle prove dell’adulterio, il coniuge che si ritiene offeso non si lasci guidare dalla propria sensibilità e tanto meno dalla passione della gelosia, e neppure dai facili pettegolezzi; ma si consigli con persone prudenti e in grado di discernere il vero dal falso, dal possibile e dal fantasioso.
Mentre l’adulterio è causa per se stessa legittima di separazione coniugale, negli altri casi la separazione è lecita se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell’altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune; ed allora da all’altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell’Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell’attesa.
Cessata però la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non si sia stabilito diversamente dall’autorità ecclesiastica.
Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e alla educazione dei figli.
Se il coniuge innocente, con atto lodevole, ammette l’altro coniuge alla vita coniugale, rinuncia al diritto di separazione (cc 1153-1155).
La separazione dei coniugi, eccetto il caso che sia sicuramente temporanea, deve essere considerata dai coniugi come “extrema ratio”, anche perché, una volta effettuata, ben difficilmente potrà essere ricostituita la convivenza.
I pastori d’anime debbono quindi adoprarsi a risanare i contrasti tra i coniugi e, in particolare, dissuadere il coniuge innocente dal fare ricorso alla separazione o dall’acconsentire alla richiesta della comparte, poiché la separazione quasi sempre sfocia nel divorzio.
Se, nonostante ogni opportuno intervento da parte dei pastori d’anime e della comunità, non può essere evitata la separazione, è doveroso continuare ad essere vicini ai coniugi separati, per rendere meno pesante e critica la loro solitudine, che li potrebbe indurre al divorzio e al matrimonio civile. Va inoltre messo in atto ogni opportuno tentativo affinché i coniugi separati ricostruiscano la convivenza con il proprio legittimo consorte.
Per poter ricevere i sacramenti, i coniugi separati debbono non soltanto adempiere i doveri generali della vita cristiana, ma conformarsi al precetto della carità e del perdono, interrogarsi sulla possibilità di riprendere la convivenza coniugale, ed essere disposti, nei limiti della ragionevole possibilità, a ricostituirla.

La cura pastorale dei divorziati risposati
Circa la pastorale da adottare nei riguardi di credenti che si trovino in situazioni matrimoniali non regolari, la Conferenza episcopale italiana ha pubblicato una Nota dal titolo “La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari e difficili” (26 novembre 1979), ispirata alla dottrina della Chiesa sul matrimonio-sacramento e alla comprensione e alla misericordia verso la debolezza umana, in vista del pentimento.

1. I divorziati che passano a nuove nozze civili, o si distaccano totalmente dalla Chiesa, o non hanno la piena coscienza che la loro unione sia contro la volontà di Cristo e della Chiesa, o, pur consapevoli che il loro stato di vita è in contrasto con il Vangelo, continuano a loro modo la vita cristiana e a volte desiderano accostarsi ai sacramenti. In questa ultima ipotesi:
a) La loro condizione di vita è in contrasto col Vangelo che esige il matrimonio unico e indissolubile; tuttavia essi, in forza del battesimo, sono e rimangono cristiani e membri del popolo di Dio.
I divorziati risposati civilmente hanno particolarmente bisogno di porsi in ascolto della parola di Dio proclamata dalla Chiesa, non solo per conservare la fede ricevuta col battesimo, ma anche perché, conformandosi ad essa, ritornino a vivere il matrimonio cristiano indissolubile.
È quindi auspicabile che prendano parte agli incontri di catechesi, alle celebrazioni penitenziali e alla messa, anche se non possono ricevere la comunione eucaristica perché l’eucaristia significa e realizza la pienezza dell’unione a Cristo e al suo corpo che è la Chiesa, e che i divorziati risposati hanno infranto e non intendono restaurare con una vita moralmente regolare.
I divorziati risposati non possono svolgere nella comunità ecclesiale quei servizi che esigono una pienezza di testimonianza cristiana, come sono i servizi liturgici e in particolare quello di lettore, di catechista, di padrino per i sacramenti.
b) I divorziati risposati civilmente non possono celebrare il sacramento della riconciliazione, in quanto il sacramento esige che il peccatore non soltanto si penta del peccato, ma che sinceramente proponga di non più commetterlo.
c) Quando la situazione dei divorziati risposati non presenta una concreta reversibilità per l’età avanzata, o la malattia di uno o di ambedue, la presenza di figli bisognosi di aiuto e di educazione o altri motivi analoghi, la Chiesa li ammette all’assoluzione sacramentale e alla comunione eucaristica in una chiesa dove non siano conosciuti, per evitare lo scandalo, se, sinceramente pentiti, si impegnano a interrompere la loro reciproca vita sessuale e a trasformare il loro vincolo in amicizia e aiuto vicendevole.
d) La celebrazione dei funerali religiosi non è vietata per quei fedeli che, pur trovandosi prima della morte in una situazione di pubblico peccato, hanno conservato il loro attaccamento alla Chiesa e hanno manifestato qualche segno di pentimento, a condizione però che sia evitato il pubblico scandalo per gli altri fedeli (Congregazione per la dottrina della fede, 29 maggio 1973).

2. Quando i cattolici sposati solo civilmente chiedono di regolarizzare la loro situazione, occorre procedere con prudenza pastorale ad accettare i motivi della richiesta, alla luce della scelta precedentemente fatta in contrasto con la legge della Chiesa.
Dovrà constare che i nubendi sono sinceramente pentiti e disposti a rimettersi in piena comunione con la Chiesa, e si dovrà esigere una particolare preparazione anche dal punto di vista della catechesi cristiana del matrimonio.
Più delicato è il caso in cui la persona cattolica sposata solo civilmente è separata dal coniuge e, in attesa di ottenere il divorzio, chiede di celebrare il matrimonio solo religioso con una terza persona canonicamente libera.
Anche se il richiedente risulta “libero” di fronte alla Chiesa, si deve procedere con grande equilibrio ed equità verso tutte le persone implicate nella situazione. Normalmente non si concede la celebrazione del matrimonio solamente religioso con una terza persona finché la vicenda del precedente matrimonio civile non sia conclusa con una regolare sentenza di divorzio. Nei singoli casi deve essere consultato l’Ordinario del luogo.
Non è lecito ammettere ai sacramenti della penitenza e della comunione eucaristica i cattolici sposati solo civilmente, sino a quando permangono in questa situazione di vita difforme dal Vangelo.

3. L’eventuale colpa dei genitori nelle situazioni matrimoniali irregolari non coinvolge i figli, i quali hanno diritto all’educazione cristiana che i genitori si sono impegnati a dare celebrando il sacramento del matrimonio.
Quando sono gli stessi genitori a chiedere per i figli il battesimo, la comunione eucaristica, la confermazione, debbono garantire che sarà data ai figli una vera ed adeguata educazione cristiana.
Se i genitori non offrono sicura garanzia di impegno educativo, deve essere data particolare importanza ai padrini e ai parenti prossimi che siano in grado di aiutare o di sostituire i genitori nel compito educativo.
Nel caso che la richiesta del battesimo per il figlio sia presentata da genitori conviventi o sposati solo civilmente e che potrebbero regolarizzare la loro posizione anche religiosamente, il sacerdote li esorti a farlo prima di procedere al battesimo, per superare la contraddizione tra la loro situazione irregolare e la domanda di battesimo.
Nella richiesta della comunione eucaristica e della confermazione, il giudizio e la decisione pastorale faranno riferimento non solo alla situazione e alla disponibilità dei genitori, ma anche alla crescente personalità dei figli, alla loro formazione e al loro inserimento in comunità cristiane vive e impegnate.

La convalidazione del matrimonio
La convalidazione del matrimonio consiste nel fatto che un matrimonio già celebrato, ma invalido per qualche difetto (impedimento, consenso, forma), è reso valido togliendo l’ostacolo.
Ciò può avvenire con la convalidazione semplice o con la sanazione in radice.

Convalidazione semplice
Per la convalidazione di un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente, sì richiede che l’impedimento cessi o che si dispensi da esso, e che rinnovi il consenso almeno la parte che è consapevole dell’impedimento. Il consenso infatti è elemento costitutivo ed essenziale del matrimonio nel suo nascere.
La rinnovazione del consenso è richiesta dal diritto positivo per la validità della convalidazione, anche se entrambe le parti hanno dato il consenso all’inizio e non l’hanno revocato in seguito (c. 1156; cfr. c. 1080, par 2).
Se l’impedimento è pubblico, il consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti secondo la forma canonica. L’impedimento è pubblico quando può essere provato in foro esterno (c. 1074).
Se l’impedimento non può essere provato, è sufficiente che il consenso sia rinnovato privatamente e in segreto, e certamente dalla parte consapevole dell’impedimento, purché l’altra parte perseveri nel consenso dato, o da entrambe se l’impedimento è noto ad ambedue.
Il matrimonio nullo a causa di un vizio di consenso si convalida se da il consenso la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dall’altra parte.
Se il vizio di consenso non può essere provato, è sufficiente che la parte che non lo aveva dato, lo dia privatamente e in segreto; se il vizio di consenso può essere provato, è necessario che questo venga dato secondo la forma canonica.
Il matrimonio nullo a causa di un vizio di forma, per diventare valido deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica (cc 1158-1160).

Sanazione in radice
Con la convalidazione in radice, il matrimonio diventa valido, oltre che con la dispensa o la cessazione di eventuali impedimenti, anche con la dispensa dall’obbligo di rinnovare il consenso. Questo atto si chiama ‘sanazione in radice’ appunto perché con esso, il consenso matrimoniale, quasi “radice” del matrimonio, viene sanato sicché possa produrre i suoi effetti.
La sanazione in radice consiste nella convalidazione di un matrimonio nullo senza la rinnovazione del consenso e viene concessa dalla competente autorità. La sanazione in radice comporta la dispensa dall’impedimento, se c’è, e dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti canonici.
La convalidazione avviene al momento della concessione; la retroazione, invece, la si intende fatta al momento della celebrazione del matrimonio, se altro non è espressamente stabilito.
La sanazione in radice non deve essere concessa se non è probabile che le parti vogliano perseverare nella vita coniugale (c. 1161).
Se difetta il consenso in entrambe le parti o in una delle parti, il matrimonio non può essere sanato in radice, sia che il consenso manchi fin dall’inizio, sia che, dato all’inizio, sia stato revocato in seguito.
Che se invece il consenso era mancato all’inizio, ma poi venne dato, si può concedere la sanazione dal momento in cui fu dato il consenso (c. 1162).
Il consenso, infatti, è elemento necessario di ogni valido matrimonio, e nessuno può sostituirlo o dispensarne.
Il matrimonio nullo a causa di un impedimento o di un vizio della forma legittima, può essere sanato, purché perseveri il consenso di entrambe le parti.
Il matrimonio nullo a causa di un impedimento di diritto naturale o divino positivo può essere sanato dopo che sia cessato l’impedimento (c. 1163), poiché nessuna autorità umana può dispensare da un impedimento di diritto naturale o divino positivo.
La sanazione può essere concessa validamente anche all’insaputa di una o di entrambe le parti; ma non deve essere concessa se non per grave causa (c. 1164).
La sanazione in radice può essere concessa dalla Sede Apostolica. Nei singoli casi può essere concessa dal Vescovo diocesano, anche se nello stesso matrimonio concorrano più cause di nullità. Si tratta di una facoltà delegata, e perciò i Vescovi non possono concedere sanazioni in radice, generali.
Il Vescovo diocesano non può concedere la sanazione in radice se c’è un impedimento la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica, o se si tratta di un impedimento di diritto naturale o divino positivo già cessato (c. 1165).
La sanazione del matrimonio concessa in foro esterno deve essere registrata nel libro dei matrimoni; se viene concessa nel foro interno non sacramentale, è annotata nel libro segreto della curia diocesana; se in foro interno sacramentale, non viene affatto registrata.