Sacramenti e Codice di Diritto Canonico (1)

INTRODUZIONE. SIGLE. I SACRAMENTI IN GENERE (cc 840-848)

 

INTRODUZIONE

Il Codice di Diritto Canonico è il Codice del popolo di Dio, dove è stabilita la struttura della Chiesa, dove è facilitata l’apertura allo Spinto, dove è espressa la fedeltà ai doni e carismi diversi, dove è rafforzato l’autentico diritto, dove viene edificata l’unità della comunione (Giovanni Paolo II, 21 novembre 1983).
Poiché dunque il Codice ha per destinatari tutti i membri della Chiesa, deve essere conosciuto anche dai fedeli laici perché possano responsabilmente inserirsi nella vita e nella missione della Chiesa.
Con queste pagine mi sono proposto di illustrare la legislazione relativa alla disciplina e alla pastorale dei sacramenti, affinché, grazie alla consapevole ed esatta applicazione delle norme canoniche, la loro celebrazione possa più sicuramente “nutrire la fede, rendere il dovuto culto a Dio, efficacemente contribuire alla santificazione del popolo cristiano, confermare e manifestare la comunione ecclesiale” (c. 840).
La diligente applicazione della disciplina canonica non solo rende un prezioso servizio alla vita e al ministero sacerdotale, ma favorisce il comunitario e fecondo coinvolgimento del popolo cristiano nella missione salvifica della Chiesa.
Ed infatti “le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è sacramento di unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi; perciò appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano” (c. 837, par 1).
Dovendoci occupare dei sacramenti nel Codice, è opportuno premettere che il Codice di Diritto Canonico il più delle volte non definisce i riti da osservare nel celebrare le azioni liturgiche e che pertanto le leggi liturgiche finora vigenti mantengono il loro valore, a meno che qualcuno di esse non sia contraria ai canoni del Codice (c. 2).
Questa pubblicazione è destinata, in particolare, ai sacerdoti in cura d’anime, ai genitori che preparano i figli ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, ai giovani che si preparano al matrimonio e ai fedeli desiderosi di vivere più coerentemente il loro sacerdozio comune ” col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l’abnegazione e l’operosa carità” (Lg 10).
Tenendo presenti i destinatari, ho cercato di essere essenziale, pratico e chiaro, tralasciando quanto è materia di ricerca e di approfondimento degli ” specialisti”.

Ascoli Piceno, 3 marzo 1984

MARCELLO MORGANTE

SIGLE

Atti del Concilio Vaticano II
Ag = Ad gentes
CD – Christus Dominus
Ec = Gravissimum educationis christianae
Gs = Gaudium et spes
Lg = Lumen gentium
Ot = Optatam totius
PO = Presbyterorum Ordinis
SC = Sacrosanctum Concilium
Ur = Unitatis redintegratio
Cei = Conferenza episcopale italiana
DS = Denzinger-Schònmetzer, Enchiridion Symbolorum, 1963
MR = Messale Romano
art = articolo
c, cc = canone, (-i)
par, parr = paragrafo, (-i)


I SACRAMENTI IN GENERE
(cc 840-848)

I sacramenti nel N.T., istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali:
— la fede viene espressa e irrobustita,
— si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, e perciò:
— concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiale (c. 840).

L’istituzione divina dei sacramenti (Concilio di Trento, 3 marzo 1547, DS 1601), non implica che Cristo abbia designato, come per il battesimo e l’eucarestia, la materia e la forma di tutti e sette i sacramenti in ogni particolare, ma che l’abbia fatto in modo generico, affidando poi alla Chiesa il compito di determinarle ulteriormente.
I sette sacramenti sono una diversa espressione e partecipazione all’unico mistero della morte e della risurrezione del Signore (cfr. Rm 6,34); da esso infatti scaturiscono, derivandone la loro forza salvifica, così come tutti trovano il loro vertice e la loro pienezza nell’eucarestia, che di quel mistero è la piena attualizzazione.
La diversità proviene dal fatto che i sette sacramenti, comunicando la vita nuova del Cristo risorto, assumono e santificano il dinamismo della esistenza umana e si inseriscono nelle fondamentali situazioni dell’uomo.
Così nell’evento sacramentale, azioni e momenti della nostra esistenza vengono accolti ed elevati ad atti impegnativi di incontro e di rapporto fra Dio e l’uomo, e fra l’uomo e i fratelli della comunità ecclesiale (Conferenza episcopale italiana. Evangelizzazione e sacramenti, 53, 16 giugno 1973).
Prima di presentare i singoli sacramenti, è opportuno vederli nel loro insieme, seguendo l’insegnamento del Vaticano II.
I fedeli, incorporati nella Chiesa col battesimo, sono destinati al culto della religione cristiana dal carattere e, essendo rigenerati quali figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la Chiesa.
Col sacramento della confermazione vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dello Spirito Santo, e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola e con l’opera la fede come veri testimoni di Cristo.
Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la Vittima divina e se stessi con essa. Cibandosi poi del Corpo di Cristo nella santa comunione, mostrano concretamente l’unità del popolo di Dio, che da questo sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata.
Quelli che si accostano al sacramento della penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a Lui e insieme si riconciliano con la Chiesa.
Con la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei sacerdoti, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi.
Quelli tra i fedeli che vengono insigniti dell’ordine sacro, sono posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa colla parola e la grazia di Dio.
I coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa, si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale e nell’accettazione ed educazione della prole, ed hanno così, nel loro stato di vita e nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio (Lg 11).
È di competenza unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la validità dei sacramenti, e spetta alla medesima autorità o ad altra competente a norma di diritto (cfr. c. 838, parr. 3, 4) determinare quegli elementi che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione, e il rito da osservare nella loro celebrazione (c. 841).
 Chi non ha ricevuto il battesimo, non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti.
I sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’eucaristia sono tra loro talmente congiunti da essere richiesti insieme per la piena iniziazione cristiana (c. 842).
I sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’ordine sacro, in quanto imprimono il carattere, non possono essere ripetuti.
Qualora, compiuta una diligente ricerca, persistesse ancora il dubbio prudente che siano stati dati veramente o validamente, vengano conferiti sotto condizione (c. 845).
I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedono opportunamente, cioè siano ben disposti e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli.
I pastori d’anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che quanti chiedono i sacramenti siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità (c. 843).
L’evangelizzazione tende al sacramento, non solo nel senso che lo precede, ma anche perché entra nella vera e propria celebrazione sacramentale, e nel sacramento raggiunge tutta la sua pienezza: “Prima che gli uomini possano accostarsi alla Liturgia, bisogna che siano chiamati alla fede e si convertano” (SC 9).
Parola e sacramento rendono attuale e operante, in tutta la sua efficacia, la salvezza operata da Cristo.
Non basta che i pastori d’anime abbiano a cuore l’amministrazione dei sacramenti; ma debbono soprattutto, e ancor prima, provvedere che i sacramenti siano dati a soggetti che li chiedono con fede, nutrita dalla parola di Dio, e ben disposti.
È certamente importante sapere quali sono gli effetti dei sacramenti; ma il catechista deve inoltre insistere sui doveri, che ne derivano per chi li riceve, nei confronti di se stesso, della comunità ecclesiale e del mondo esterno.
I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici, salve le disposizioni canoniche che seguono:
Ogni qualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale Io consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell’eucaristia e dell’unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti.
I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell’eucaristia e dell’unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti. Ciò vale anche per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali.
Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza episcopale, urgesse altra grave necessità, i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben disposti (c. 844; cfr. Segretariato per l’unità dei cristiani, Istruzione sui casi di intercomunione, 1 giugno 1972; 17 ottobre 1973).
Nella celebrazione dei sacramenti si debbono fedelmente seguire i libri liturgici approvati dalla competente autorità.
A nessuno è consentito aggiungere, togliere o mutare alcunché di sua iniziativa (c. 846, par. 1; cfr. cc. 837,par. 1; c. 838; SC 22) poiché le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa (c. 837, par. 1).
Nell’amministrazione dei sacramenti, nei quali si deve far uso dei sacri oli, il ministro deve servirsi di oli ottenuti dagli olivi o da altre piante, e salvo quanto è concesso in caso di necessità per l’olio degli infermi (c. 999, n. 2), consacrati o benedetti di recente dal Vescovo.
Il parroco deve richiedere i sacri oli al proprio Vescovo e conservarli in una custodia decorosa (c. 847).
Il ministro, oltre alle offerte determinate dalla competente autorità, per l’amministrazione dei sacramenti non domandi nulla ed eviti sempre che i più bisognosi siano privati dei sacramenti e dei sacramentali, a motivo della povertà (c. 848).
Non è consigliabile rifiutare elemosine in occasione dell’amministrazione dei sacramenti, della celebrazione delle messe, dei funerali, ecc., perché così facendo si corre il rischio di vanificare l’obbligo del popolo cristiano di contribuire alle necessità della Chiesa e dei suoi ministri (cfr. c. 1262; 1 Cor 9,13), e di mettere in cattiva luce i confratelli.
Sarebbe invece da approvare e da lodare chi, potendolo, devolvesse a opere di pietà, di apostolato e di carità le elemosine ricevute, dandone poi comunicazione e resoconto, almeno ogni anno, alla comunità.