LA LESIONE DELLA GIUSTIZIA (19)

…Nozioni. Condizioni richieste per l’ingiuria. La lesione della triplice giustizia. La malizia dell’ingiuria. Obblighi di riparazione….

Trattato di Teologia morale


PARTE III


I DOVERI DELL’UOMO NEI SUOI RAPPORTI CON IL PROSSIMO



III. LA LESIONE DELLA GIUSTIZIA.


1. Nozioni.


Qualunque lesione della giustizia costituisce un’ingiuria, Talvolta tale termine è riservato alla lesione della giustizia commutativa. L’ingiuria si distingue dall’offesa, con cui si può ledere o la carità o un’altra virtù.


L’ingiuria è formale quando vi è l’animo di nuocere; è solo materiale, quando si lede il diritto altrui senza tale animo.


Il diritto altrui può esser leso, non solo mediante la violenza, ma anche con la frode. L’ingiuria, poi, può riguardare o la sostanza della cosa, o il modo con cui l’azione viene compiuta.


 


2. Condizioni richieste per l’ingiuria. a) Perché vi sia l’ingiuria materiale, basta che sia leso un vero diritto altrui. Ove non si goda ancora di un diritto, ma se ne abbia solo la speranza, l’ingiustizia da parte di chi la contrasti può risiedere solo nel modo, col quale tale contrasto viene attuato.


D’altra parte, non si può parlare di ingiuria quando vi sia il libero consenso di chi subisce il danno; e ciò anche nel caso di diritti inalienabili, anche se l’azione resta per altro verso illecita (come nel caso dell’adulterio perpetrato col consenso dell’altro coniuge), giacché vale sempre il principio che a chi consente non si fa ingiuria (consentienti non fit iniuria).


b) Perché abbia luogo l’ingiuria formale, si richiedono, oltre all’obiettivo nesso causale fra l’azione e il danno, la conoscenza e la volontà.


 


3. La lesione della triplice giustizia. Tutte le volte che si lede il diritto immediato di una qualsiasi persona, sia fisica che morale, su una determinata cosa, si viola la giustizia commutativa. L’ingiuria si diversifica secondo la varietà del diritto che si lede.


Sicché nel caso in cui il privato lede i diritti immediati della società non pecca contro la giustizia legale, bensì contro quella commutativa. Parimente, come abbiamo già accennato qualora la società invada giustamente i diritti immediati dei sudditi, è la giustizia commutativa che viene ad essere colpita.


La giustizia legale si lede tutte le volte che si pone un’azione contraria al bene comune.


Il peccato direttamente contrario alla giustizia distributiva è l’ingiusta accezione delle persone.


 


4. La malizia dell’ingiuria. L’ingiustizia è come si è detto, peccato grave ex genere suo. La gravità della materia è desunta, anche nel caso di violazione della giustizia commutativa, non solo dal danno dell’individuo, ma anche da quello che ne può derivare al bene comune.


 


5. Obblighi di riparazione. Riservandoci di tornare su un argomento tanto grave, occorre dire sin d’ora che mentre la giustizia commutativa si allinea con le altre due specie di giustizia nel costituire peccato di per sé grave, di più ha di proprio di obbligare alla restituzione.


a) Innanzi tutto ogni lesione di giustizia commutativa in materia grave, è oggettivamente peccato grave. Infatti la giustizia commutativa, poiché protegge la sfera giuridica di ognuno, intende conservare la naturale indipendenza della persona umana. Vi è un’indipendenza metafisica ed un indipendenza morale. La prima è l’esenzione da ogni sudditanza in quelle cose, che riguardano l’essere proprio ed assoluto, la seconda è l’esenzione in quelle cose che si riferiscono all’essere relativo, cioè ai rapporti mutui, all’indipendenza che deriva dal titolo di proprietà, si fonda sull’essere relativo dell’uomo, non su quello assoluto, ma rientra sempre in qualche cosa di indispensabile per la piena tutela della personalità. La violazione di questa indipendenza è per sé un disordine grave contro il diritto del prossimo, contro la sfera giuridica altrui, di modo che, se si aggiungono gli altri elementi, cioè la materia grave e la dovuta avvertenza, si ha il peccato mortale.


b) La giustizia commutativa violata esige in più l’obbligo della restituzione. Chi infatti non osserva la giustizia commutativa, priva ingiustamente un altro di qualche bene, a cui ha stretto diritto, spezza cioè l’uguaglianza. Non si ha riparazione di questa violazione, se non rimettendo le cose nel primitivo loro stato e ciò fino a raggiungere di nuovo l’uguaglianza, non guardando ai meriti della persona ma alla cosa stessa violata; ciò vuol significare ” restituire “,


Finché dunque rimane l’ineguaglianza, resta l’obbligo di ripararla, e l’autore della lesione pecca anche solo conservando l’ineguaglianza, come ha peccato violando l’uguaglianza stessa.


c) Le altre specie di giustizia per sé obbligano sotto pena di peccato grave (sub gravi), ma senza l’onere della restituzione, È questa la regola comunemente ritenuta come certa in materia sebbene non manchi, chi vorrebbe estendere anche a queste due specie di giustizia l’obbligo della restituzione.


L’obbligo è anche qui grave (sub gravi), perché anche solo la lesione della giustizia legale e distributiva può produrre un grave disordine, nuocendo gravemente all’ordine della società, come ad es. se molti cittadini rifiutassero di rispondere all’obbligo del servizio militare. Abbiamo detto ” per sé “, perché accidentalmente (per accidens) vi può non essere questo grave disordine per parvità di materia o per qualche altra ragione, ed allora cessa l’obbligazione grave (sub gravi).


Non vi è l’obbligo della restituzione, perché è tenuto alla restituzione solo colui, il quale priva ingiustamente un altro di qualche bene, a cui ha stretto e prossimo diritto. Ora con la violazione della giustizia distributiva o legale non si viola un diritto immediato d’altri, ma soltanto remoto.


È stato già osservato che è immediato il diritto che uno ha direttamente sulla cosa, mentre il diritto che ha la società sui beni dei sudditi (giustizia legale) e i sudditi sui beni della società (giustizia distributiva) è mediato, perché si ha mediante il diritto della società sui singoli componenti della medesima e viceversa. Mancando un diritto stretto ed immediato, manca anche l’onere della restituzione. Così il Capo che affida un ufficio ad uno che è degno, trascurando uno più degno, pur violando la giustizia distributiva e peccando, non è tenuto alla restituzione, perché non viola la giustizia commutativa, ma solo distributiva.


Però anche la giustizia distributiva e legale, essendo spesso congiunte con la giustizia commutativa, possono accidentalmente indurre l’obbligo della restituzione, a motivo ad es. di un contratto, di un danno, di una disposizione di legge, di una consuetudine ecc.