INVESTITURA

Cardinale Pietro Parente; Mons. Antonio Piolanti; Mons. Salvatore Garofalo: Voci selezionate dal Dizionario di Teologia Dogmatica". INVESTITURA: cerimonia di designazione di una persona con effetto giuridico.

Nel conferimento di un beneficio ecclesiastico si distinguono tre elementi: 1) la designazione della persona che dà il diritto alla cosa (ius ad rem): tale atto può essere compiuto dai parrocchiali e dal patrono rispetto al parroco, dal capitolo cattedrale rispetto al vescovo; 2) la «institutio canonica» fatta dal legittimo superiore, che conferisce il diritto nella cosa (ius in re), ossia il reale diritto sul beneficio e la vera giurisdizione spirituale; 3) l'investitura, ossia l'installazione, per cui il beneficiato prende attuale possesso del beneficio o personalmente o per procuratore.
  A queste nitide idee si giunse attraverso la lotta detta appunto delle «investiture». Nel sec. XI l'imperatore per un complesso di circostanze storiche, non solo s'arrogava il diritto di presentare la persona del vescovo o dell'abate, ma pretendeva di conferirgli, nel momento in cui l'investiva dei feudi annessi al vescovado o al monastero, anche il potere spirituale con la consegna dell'anello e del pastorale. Era poi cura del Sovrano di cercare nei suoi candidati più che le qualità del sacerdote le attitudini del gastaldo e del vassallo. Così la Chiesa minacciava di divenire un grande feudo dell'imperatore. Di qui la ferma opposizione dei Papi, specialmente di S. Gregorio VII. La lunga vertenza, dopo molte vicende, fu composta col concordato di Worms del 1122, con cui si distinse chiaramente tra potere spirituale e temporale, tra designazione della persona e conseguente conferimento dell'autorità.
  Quando si rifletta alle difficoltà rese assai tenaci dagli interessi materiali, che erano in gioco, la vittoria della Chiesa, che spezza la cappa di piombo che l'opprimeva, è per noi una delle prove della sua indefettibilità.