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Gravi responsabilità pesano ancora sui cooperatori di un'azione ingiusta, che possono essere tenuti, almeno in linea subordinata, alla restituzione. Per cooperazione (cooperar = operare insieme) s'intende l'aiuto prestato ad altri nel commettere un'azione ingiusta. Qui si parla non tanto della cooperazione in genere, quanto della cooperazione specifica al peccato d'ingiustizia in rapporto ai conseguenti obblighi di restituzione.
La cooperazione può essere positiva o negativa, a seconda che si tratti di azione o di omissione. I cooperatori positivi, complici nella colpa o fisicamente o moralmente, possono in forma maggiore o minore dare il loro concorso all'esecuzione a modo di autore principale, di induttore o di semplice coadiutore.
Si può concorrere all'azione cattiva o direttamente o indirettamente. La cooperazione diretta a seconda che concorra più o meno direttamente all'azione si chiamerà prossima o remota.
La cooperazione può rivestire la forma di comando, di consiglio, di approvazione e lode del male. Si può essere cooperatori al male con il silenzio, la non resistenza, l'occultamento, la partecipazione positiva all'azione, il patrocinio, il favoreggiamento, che può avere numerosi aspetti. Si parla propriamente di cooperazione, quando l'azione od omissione del cooperatore ha un carattere secondario nei confronti di un agente principale; ma si è soliti parlare di cooperazione anche nei confronti dello stesso agente principale.
Di grande rilievo è la distinzione tra cooperazione formale e materiale. La cooperazione è formale, quando abbraccia anche il peccato, consentendo ad esso; rimane invece puramente materiale, quando ripudia il peccato in sé e consiste in un'azione accidentale in rapporto più o meno prossimo col peccato altrui.
La cooperazione può essere formale o esplicitamente per intenzione stessa dell'agente, o implicitamente quando, anche senza l'intenzione del cooperatore, l'azione per natura sua è ordinata a servizio del peccato altrui e non ammette un fine buono.
Una cooperazione materiale che sia con l'atto peccaminoso in una relazione così stretta, che solo per essa l'azione diviene possibile, è da equipararsi alla cooperazione formale implicita.
Se invece la cooperazione materiale sta in rapporto più largo con l'azione principale, può essere lecita, purché esistano alcune condizioni: l'azione del cooperatore, non prossima, deve in sé essere lecita o almeno moralmente indifferente, deve avvenire per motivi seri, in modo che il rifiuto di essa appaia moralmente impossibile; non si deve inoltre in nessuna maniera approvare il peccato dell'altro.
La cooperazione remotamente congiunta con l'azione principale, che facilmente, mancando uno, può essere prestata da un altro, è da ritenersi lecita, se non intervenga lo scandalo. Una cooperazione remota, non necessaria, è lecita anche per un incomodo mediocre. Una cooperazione più vicina, o una cooperazione remota ma necessaria è solo lecita per grave incomodo.
Cooperare materialmente ad un peccato grave, in tali condizioni, che l'aiuto prestato abbia un nesso rimarchevole con l'azione principale o peggio ancora sia ad essa indispensabile, non è lecito se non per un grave incomodo proprio, il quale deve essere gravissimo, se si verificano le due cose insieme, o se ne consegue un grandissimo danno ai terzi.
La cooperazione indiretta è lecita, quando si tratti di prevenire un in- comodo proprio di uguale gravità.
Premessi questi principi, che valgono per ogni specie di cooperazione, e restringendoci ora a parlare in particolare della cooperazione in materia di violazioni di giustizia, sono cooperatori positivi: il mandante (chi ordina l'azione dannificatrice), il consigliere, il consenziente, l'adulatore, il ricettatore, il partecipante.
Sono cooperatori negativi coloro che avendo l'obbligo di tutela delle cose altrui: tacciono o non fanno resistenza alcuna al violatore del diritto o non lo denunciano.
Essi sono tenuti in solido a riparare il danno secondo il grado di cooperazione (297).
a) II mandante è tenuto per primo a riparare tutto il danno arrecato a nome suo e dietro suo comando, entro i soli termini del mandato. Può essere tenuto anche a riparare i danni verso l'esecutore del mandato, quando l'abbia a ciò indotto con mezzi ingiusti abuso di autorità, timore, violenza), ma solamente nella misura del previsto.
b) II consigliere deve rispondere del danno in solido con l'agente principale nella misura che il consiglio influì efficacemente nel produrre il danno e se fu colpevole, a meno che il consiglio non sia stato efficacemente revocato.
Non vi è obbligo di restituzione, quando si consiglia a qualcuno di arrecare un danno minore di quello al quale l'altro era già deciso, a meno che non si consigli di fare danno ad una persona ben determinata, che altrimenti, senza questo consiglio, sarebbe stata risparmiata (298).
c) II consenziente deve rispondere in solido con tutti gli altri votanti dei danni arrecati con il suo voto efficacemente e colpevolmente. Non è quindi tenuto, se il voto viene dato dopo che la maggioranza sia stata raggiunta, anche se sussista ugualmente il peccato.
d) L'adulatore è tenuto alla restituzione come il consigliere. La susseguente approvazione non porta nessun obbligo di restituzione.
e) II ricettatore è tenuto in solido con l'agente principale alla restituzione, perché con tale mezzo diminuisce per il ladro il pericolo di venire scoperto e, per il padrone, le possibilità di ricupero della refurtiva.
f) II partecipante, che viene in possesso di parte della roba altrui è da considerarsi come un possessore di cattiva fede.
Chi partecipa invece ad un'azione ingiusta che causi danno deve in solido riparare il danno, se la sua cooperazione è formale o anche soltanto materiale, ma senza motivo sufficiente.
g) I cooperatori negativi sono anch'essi obbligati in solido alla restituzione, quando per contratto, per ufficio, ecc., sarebbero stati obbligati a impedire il danno; lo avrebbero potuto fare senza grave scomodo e invece non lo hanno fatto.
In questa categoria rientrano i genitori per quanto riguarda i danni recati dai figli male educati o senza uso di ragione; i guardiani dei boschi, campi, ecc.; gli impiegati delle tasse, ecc.; i magistrati; i deputati; le persone di servizio, ecc.
Per completare il quadro dei doveri individuali che sgorgano dalla virtù della giustizia commutativa soprattutto e delle possibili lesioni alla medesima, occorrerebbe qui parlare delle singole professioni. Basterà però dare i princìpi generali di quella che si chiama morale professionale (299).
È quella parte della teologia morale che si occupa delle professioni per determinare le obbligazioni etiche. Per professioni s'intendono qui le professioni propriamente dette ed anche gli impieghi, servizi, uffici, cioè le varie vie attraverso le quali ognuno svolge la sua attività lavorativa. In senso più ampio sotto il nome di professioni si comprendono anche le condizioni immutabili della vita per le quali siamo obbligati verso altri (stato coniugale, religioso, clericale).
Ma in questo secondo caso, più propriamente, anziché di morale professionale si parla di obblighi del proprio stato.
Le norme morali che regolano l'attività professionale (insieme con le relative norme tecniche e giuridiche) non sono diverse dalle norme morali, che disciplinano l'intera attività umana in ogni e qualsiasi campo. In altre parole non esiste un codice morale ed una teologia morale del professionista, con articoli diversi da quelli della morale comune. È sempre la legge divina secondo le sue varie ripartizioni che detta la norma da seguire in tutti i casi e tutti i momenti della vita e dell'azione umana, sia o no professionale; e secondo questa stessa legge tutto il nostro operato di ogni ora e di ogni minuto di uomini o di professionisti sarà giudicato.
Però, sappiamo bene dal I trattato: la teologia morale, che studia gli atti umani in ordine al fine a cui dirigerli, comprende due parti: la teologia fondamentale o generale, che tratta del fine ultimo, obbligatorio, degli atti umani, della glorificazione di Dio (attraverso la conoscenza e l'amore) e dei mezzi generali di tendere a questo fine ultimo; e la teologia.
morale speciale, che tratta dei mezzi particolari per tendere a questo stesso fine; virtù particolari, diritti e doveri particolari dell'uomo, esercizio di queste virtù e di questi diritti, compimento di questi doveri. La morale speciale però può distinguersi in comune e specifica (professionale, ecc.).
Vi sono diritti e doveri da questi due capi: come persona privata e come esercente un'attività specifica o rappresentante una funzione particolare nella società, almeno familiare. Come persona privata l'uomo deve promuovere la gloria di Dio in se stesso e negli altri individui; come esercente di una qualche professione, egli deve lavorare alla glorificazione di Dio nell'ufficio che svolge, nell'attività produttiva che esercita.
II primo capo di doveri sono studiati dalla teologia morale speciale individuale; l'altro capo di doveri formano oggetto della morale speciale professionale.
A seconda della natura del lavoro svolto, sorgono vari problemi non solo tecnici, ma anche morali, si creano particolari necessità e peculiari esigenze.
Oltre ai diritti propri di tutti gli individui verso Dio, se stessi, il prossimo, la professione o il mestiere creano doveri nuovi di carità, di giustizia, di pietà, di riconoscenza nei riguardi degli altri. Pur innestandosi ai princìpi comuni più generali, la morale professionale contempla questi principi alla luce dell'interesse di un'arte, mestiere o professione.
Non si creda però che la morale professionale non sia altro che casuistica. Essa ha una sua casistica, come ha una sua morale individuale. Così pure essa ha una sua ascetica ed una sua mistica, perché essa non si può accontentare di mostrare ciò che è stretto dovere, ma deve indicare anche ciò che è di consiglio e di maggiormente perfettivo. Così la casuistica, l'ascetica e la mistica professionale possono essere considerate parti integranti della morale professionale.
Anche la teologia pastorale, considerata in questa visuale può considerarsi una parte della morale professionale, perché essa tratta dell'esercizio dei diritti e dei doveri dei pastori di anime; ma suole trattarsi a parte, in quanto ha una sua importanza pratica speciale.
Per quanto oggi specialmente molto si parli di morale professionale e morale delle professioni, la teologia morale professionale non è una conquista di questi ultimi tempi (300).
È vero, però, che con il rapido sviluppo dell'industrialismo nel sec. XIX, l'accentuarsi delle differenze sociali, il moltiplicarsi delle professioni; il progresso della tecnica e quindi il complicarsi dei problemi, la morale professionale è divenuta di maggiore attualità, per quanto a tutt'oggi non si possa dire che nei trattati di teologia morale abbia avuto lo sviluppo che le competerebbe.
Ciononostante problemi di morale professionale sono stati agitati non solo dai teologi, ma anche dai professionisti cattolici. E il Concilio ecumenico Vaticano II vi si sofferma (301).
Una delle difficoltà che ostacola un maggiore progresso in questo ramo della morale è la difficoltà da parte dei moralisti di addentrarsi nella tecnica, sempre perfezionantesi delle professioni. La difficoltà può essere superata efficacemente solo da una sempre più auspicabile intesa e collaborazione tra i cultori della scienza morale e gli specialisti delle professioni.
Sarebbe assurdo voler dare anche un solo cenno della deontologia delle singole professioni; ma alcuni princìpi generali possono essere riassunti come base di una trattazione di morale professionale.
a) Le professioni come posti assegnati a ciascuno da Dio con una specie di vocazione, non sono privilegi, ma fonti di responsabilità. Sono i talenti di cui parla il Vangelo (302) e di cui si deve rendere conto.
b) Ogni professione necessaria ed utile al bene comune è moralmente buona e conforme alla dignità umana; in ognuna ci si può salvare. Ciò non esclude che esista una certa gerarchia tra di esse, attesa l'origine, la perfezione, la necessità e la difficoltà di ciascuna professione.
c) La Provvidenza Divina assegnando a ciascuno diversi talenti, doti naturali e soprannaturali, collocando ciascuno in diverse condizioni di vita, possibilità finanziarie, ecc., assegna a ciascuno, almeno in modo generico, una via possibile da battere. Ma l'ingresso in una determinata professione è lasciato alla libera elezione del soggetto, né lo Stato può coartare, se non indirettamente, questa libera elezione. Può però insieme con la famiglia, la scuola e le associazioni professionali favorire la selezione (303).
Sorge da ciò una duplice classe di doveri; una preliminare, relativa alla scelta della professione; l'altra che nasce dalla professione già scelta ed operante.
La scelta importa, oltre il ricorso a Dio per i lumi necessari, una realistica valutazione delle doti, capacità e gusti del soggetto, e delle possibilità di attuare i propri piani, attese ancora le esigenze sociali e soprattutto i vantaggi e gli svantaggi di ordine morale e spirituale. In alcuni casi (sacerdoti e religiosi) la scelta potrà essere effetto di una particolare chiamata di Dio (vocazione) (304).
I consigli dei genitori, superiori, direttori spirituali sono un sussidio in questa scelta così impegnativa. La responsabilità della scelta sarà maggiore o minore a seconda delle conseguenze favorevoli o sfavorevoli, sul piano spirituale e su quello materiale, che se ne prevedono per sé e per gli altri. Adoperare mezzi illeciti per pervenire ad un ufficio o professione implica violazione delle virtù della giustizia e della carità.
La scelta poi importa l'obbligo di prepararsi adeguatamente per svolgere il proprio compito. La mancanza di questa preparazione può pesare come imputabilità in causa negli effetti che seguiranno nell'esercizio della professione.
Nell'ambito poi dei doveri che derivano dallo stato, che si è abbracciato, è da tenere presente che questi doveri specifici non diminuiscono l'obbligatorietà dei doveri generici e comuni.
Dovere fondamentale, comune a tutte le professioni, è quello di esercitare il proprio ufficio con riservatezza (donde il segreto professionale, di cui a suo luogo) (305) e con la diligenza richiesta dal bene pubblico e privato. Alla diligenza si deve accompagnare la competenza o perizia teorica e pratica. Si esige una competenza comune proporzionata alla possibilità del soggetto e responsabilità dell'ufficio.
Le infrazioni ai propri doveri importano bene spesso obblighi di restituzione, esistendo un quasi-contratto tra professionista e cliente (306).
Le norme morali che regolano l'attività del professionista in correlazione alle proprie possibilità e responsabilità costituiscono la deontologia del proprio ufficio, cioè del magistrato, dell'imprenditore, del medico, del farmacista, dell'avvocato, ecc.
Chi poi ha errato la scelta ed è impegnato in modo irrevocabile, si deve pentire della eventuale colpa e deve adempiere, nel miglior modo che può, il proprio ufficio, fidando nell'aiuto divino.
296 Cfr. E. DUBLANCHY, Coopération, in DTC, III, 1762-70; ST. WILLELMS, De restitutione facienda pro damnificatione materialiter iniusta, in Collationes brugenses, 38 (1948) 14-22; ID., De variis modis cooperandi ad lesionem iuris, ib., 101-105; ID., De restitutione facienda a cooperatoribus negativis, ib., 105-111; ID., De restitutione facienda per mandatum aut iussionem, ib., 186-91; ID., De restitutione facienda a cooperatore consulente, consentiente-palpone-receptante, ib., 278-88; ID., De restitutione facienda a
cooperatoribus positivis stricto sensu, ib., 362-69; G. FRASSINETTI, Compendio della teologia morale di S. Alfonso M. de' Lignori. Trat. IV: Del primo concetto del decalogo, c. II. Diss. V: Sulla cooperazione al peccalo, Torino 1944, 124-36; W. I. KING, Moral aspects of dishonesty in public office, Washington 1949, 96-97, 105, 109, 144; P. PALAZZINI, Cooperazione, in EC, IV, 496-498.
297 Cfr. prop. 39° condannata da Innocenzo XI: Denz. S. n. 2039 [1189].
298 Cfr. A. FUMAGALLI, Del consigliare il minor male, Monza 1948.
299 P. M. PASSERINI, De hominum statibus et officiis, Lucca 1732; G. BICCHIERAI, II mondo degli affari e la morale, Brescia 1935; AA. VV., Professioni e vita morale. Napoli 1935; A. GEMELLI, L'operaio nell'industria moderna, Milano 1944; F. HUERTH, De statibus, Roma 1946; V. HEYLEN, Tractatus de iure et iustitia, Malines 1950, 492-98; VARI AUTORI, La spiritualità cristiana nell'esercizio delle professioni, Roma 1951. Per le singole professioni, cfr. i Quaderni professionali, dell'editrice Studium (1° Medici, di L. Scremin; 2° Farmacisti, di C. Masino; 3° Avvocati, di G. Pasquariello; 4° La morale professionale cattolica (in genere) di D. v. Hildebrand; 5° Imprenditori, di Landmesser; 6° Notai, di G. Pasquariello; 7° Magistrati, di G. Pasquariello, ecc. (Cfr. ancora: J. J.DEMARTEAU, La deontologie du journalisme catbolique, Paris 1949, E. PIERO, Deontologia Medica, Madrid 1951, V. L. SPRING, The ethical bases of medical practice, New York 1950; B. D. JOHNSON, The catholic nurse, London 1951; F. PONE, Etica professionale della polizia, in Rivista di polizia (1951) 24 ss.; H. BREN, De morali professionali, in Antonianum, 26 (1951) 49-60; Atti del primo convegno nazionale dei laureati cattolici - Firenze gennaio 1936, Roma 1937 (con varie relazioni sul nostro argomento) R. SPIAZZI La morale degli affari, in Angelicum, 30 (1953) 3-49; G. APZIAGU, L'uomo d'affari, Roma 1953; F. DOMENICI, Nozioni di deontologia per il medico pratico, Firenze 1953; A. MELONI, La santità cristiana nella vite morale, Chieri 1952; In., La morale naturale nella morale cristiana, Chieti 1962; ID., Questioni di deontologia militare, Chieti 1964, Atti del IX Convegno editoriale... 30 giugno-4 luglio 1963; Roma 1963; 38a Settimana sociale dei Cattolici d Italia, Sviluppo economico ed ordine morale - Riassunti ufficiali – Salerno 24-29 settembre 1966, Salerno 1966. AA.VV., Orientamento vocazionale alla luce del Concilio, Roma 1967.
300 Di fronte all'inserimento dei cristiani nella società d'allora i primi scrittori cristiani si ponevano il problema di quali arti e professioni fossero lecite o meno ai cristiani. Le stesse esagerazioni di Tertulliano ci danno un'idea della gravita del problema.
I più non erano d'accordo con lui quando rifiutava ai cristiani il diritto di fare il soldato, il commerciante, il maestro di scuola e di assumere pubblici impieghi, ma lo erano quando egli proibiva ai cristiani la fabbricazione degli idoli e delle statue, come operazione diretta all'idolatria e comunque si ponevano il problema (De idol., 24; PL, I, 663).
Più tardi si trova sempre qualche moralista, che si occupa in particolare di questi problemi e doveri specifici. La morale del Crisostomo vuoi sottomettere alla morale cristiana tutto l'uomo e perciò tratta dello schiavo e del padrone, delle lamentatrici nei funerali e dei mimi del circo (cfr. A. PUECH, Un réformateur, Paris 1891,37-38).
Perfino nell'alto medio evo, così povero di scrittori cristiani, si hanno esempi di moralisti, che si occupano dei problemi specifici delle varie professioni. Raterio di Verona (m, 974) nei suoi Praeloquia traccia una linea di condotta per i vari stati di vita e le varie mansioni fino alle più alte del Vescovo e del Re (PL 136,145-344),
Più tardi S. Antonino di Firenze, l'iniziatore di una trattazione separata della teologia morale, sarà pure un vero trattatista di morale professionale, con continuatori sparsi un po' in tutti i secoli. Tra le proposizioni condannate da Alessandro VII ed Innocenzo XI ve ne sono diverse che interessano la morale professionale. Cfr, la parte storica voi, A. LANZA-P. PALAZZINI, Principi di Teologia morale, voi. I, Morale generale, Roma 1965, 37-92.
301 La cost. past. Gaudium et spes (n. 43) avverte: "Non si venga a opporre, perciò, così per niente, le attività professionali e sociali da una parte, e la vita religiosa dall'altra. II cristiano che trascura i suoi impegni temporali, trascura i suoi doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, e mette in pericolo la propria salvezza eterna. Siano contenti piuttosto i cristiani, seguendo l'esempio di Cristo, che fu un artigiano, di poter esplicare tutte le loro attività terrene, unificando gli sforzi umani, domestici, professionali, scientifici e tecnici in una sola sintesi vitale insieme con i beni religiosi, sotto la cui altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio.
Ai laici spettano propriamente, anche se non esclusivamente, gli impegni e le attività temporali. Quando essi, dunque, agiscono quali cittadini del mondo, sia individualmente sia associati, non solo rispetteranno le leggi proprie di ciascuna disciplina, ma si sforzeranno di acquistarsi una vera perizia in quei campi. Daranno volentieri la loro cooperazione a quanti mirano a identiche finalità. Nel rispetto delle esigenze della fede e ripieni della sua forza, escogitino senza tregua nuove iniziative, ove occorra, e le realizzino.
Spetta alla loro coscienza, già convenientemente formata, di inscrivere la legge divina nella vita della città terrena. Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirituale. Non pensino però che i loto pastori siano sempre esperti a tal punto che ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta o che proprio a questo li chiami la loro missione: assumano invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del Magistero (17).
Per lo più sarà la stessa visione cristiana della realtà che li orienterà, in certe circostanze, a una determinata soluzione. Tuttavia altri fedeli altrettanto sinceramente potranno esprimere un giudizio diverso sulla medesima questione, ciò che succede abbastanza
spesso e legittimamente. Ché se le soluzioni proposte da un lato o dall'altro, anche oltre le intenzioni delle parti, vengono facilmente da molti collegato con il messaggio evangelico, in tali casi ricordino essi che a nessuno è lecito rivendicare esclusivamente in favore della propria opinione ''autorità della Chiesa, Invece cerchino sempre di illuminarsi vicendevolmente attraverso il dialogo sincero, mantenendo sempre la mutua carità e avendo cura in primo luogo del bene comune.
I laici, che hanno responsabilità attive dentro tutta la vita della Chiesa, non solo sono tenuti a procurare l'animazione del mondo con lo spirito cristiano, ma sono chiamati anche ad essere testimoni di Cristo in mezzo a tutti, e cioè pure in mezzo alla società umana “,
302 Mt 25,15,
303 Cfr. Pio XII, Radiomessaggio natalizio. 1942: AAS 35 (1943) 5-8.
304 Cfr, cost. dogm. Lumen gentnim, 41; Christus Dominus, 15; Decr. Presbytemum ordinis, 11; T. FEDERICI, Vocazione cristiana, in Dizionario del Concilio ecumenico Vaticano II, diretto da S. Garofalo, Roma 1969, 1980-1982; L. BROGLIO, Vocazione umana, ibid, 1986-1988; E. ANCILLI, Vocazione sacra, ibid, 1985-1986.
305 V. n. 147, 5.
306 V. n. 129.
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